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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01291/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di controlli della Guardia di Finanza e di una segnalazione doganale, l’Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2016, imputando al contribuente compensi non dichiarati derivanti da attività fraudolente, tra cui emissione di fatture false e riciclaggio internazionale di valuta, e tassando tali proventi ai fini IRPEF. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo di essere fiscalmente residente nel Principato di Monaco e quindi di non essere soggetto alla potestà impositiva italiana, deducendo la violazione delle norme sulla residenza fiscale e lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente negato efficacia alla prova contraria da lui offerta. Con il primo motivo di ricorso ha denunciato violazione dell’art. 2 del TUIR e dell’art. 43 c.c., assumendo che la documentazione prodotta fosse sufficiente a vincere la presunzione di residenza in Italia. Con il secondo motivo ha dedotto vizio motivazionale e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando l’omessa o erronea valutazione delle prove, comprese consulenza tecnica, indizi e documentazione attestanti la residenza effettiva a Monaco dal 1991 e il conseguente difetto di potestà impositiva. Ha inoltre richiamato l’archiviazione in sede penale delle notizie di reato poste a base degli accertamenti, sostenendo che ciò dovesse incidere sull’accertamento tributario.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente incardinati come violazioni di legge e vizio di motivazione, mirassero in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto e del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre confermato che, in presenza della presunzione legale di residenza fiscale prevista dall’art. 2, comma 2-bis, TUIR per i cittadini italiani trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata, l’onere della prova contraria grava sul contribuente, il quale deve dimostrare l’effettiva residenza estera: nel caso concreto la CTR aveva correttamente ritenuto insufficienti gli elementi prodotti, in quanto meramente formali, e li aveva confrontati con plurimi elementi fattuali di segno opposto emersi da indagini anche penali. La Corte ha anche ricordato che l’archiviazione penale non equivale a sentenza irrevocabile di assoluzione idonea a fare giudicato nel processo tributario. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., al versamento in favore della cassa delle ammende e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    comma 1, comma 2, comma 2-bis

    stabilisce i criteri di residenza fiscale delle persone fisiche e la presunzione legale di residenza in Italia per i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, salvo prova contraria a carico del contribuente

  • art. 43 c.c.

    richiamato in tema di nozione civilistica di residenza ai fini della verifica della residenza fiscale

  • art. 38 D.P.R. 600/1973

    base dell’accertamento dei compensi non dichiarati mediante ricostruzione del reddito

  • art. 41-bis D.P.R. 600/1973

    richiamato quale ulteriore fondamento dell’accertamento del reddito imponibile

  • art. 14, comma 4, L. 24 dicembre 1993

    richiamato per la tassazione dei proventi illeciti, come modificato dalla L. 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del D.L. 4 luglio 2006 n. 233

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    non consente di trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del fatto e delle prove

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    invocato dal ricorrente per dedurre un vizio motivazionale, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare il merito dell’apprezzamento probatorio

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ribadito che la scelta delle prove attendibili e concludenti spetta al giudice di merito

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata e alle conseguenze sanzionatorie connesse

  • art. 96 c.p.c.

    terzo comma; quarto comma

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento di somme aggiuntive in favore della controparte e della cassa delle ammende per la proposizione del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    impone, in caso di rigetto/inammissibilità, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 21-bis D.Lgs. n. 74 del 2000

    la Corte precisa che solo la sentenza irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto o perché l’imputato non lo ha commesso produce efficacia di giudicato nel processo tributario sui medesimi fatti materiali

Massime di principio

  • Quando opera la presunzione legale di residenza fiscale per il soggetto trasferito in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, il contribuente deve fornire una prova contraria piena e concreta dell’effettiva residenza estera; la sola documentazione formale non è sufficiente se è smentita da elementi fattuali contrari.
  • In cassazione non è consentito sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio sotto la veste di violazione di legge o di vizio motivazionale: la valutazione della credibilità, attendibilità e concludenza delle prove appartiene al giudice di merito.
  • Il giudice di merito, quando fonda la decisione su alcune risultanze probatorie ritenute decisive, non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva o ogni singolo elemento contrario, essendo sufficiente una motivazione логica e non manifestamente illogica.
  • Ai fini del giudicato nel processo tributario, l’efficacia vincolante della decisione penale è limitata alla sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata all’esito del dibattimento per insussistenza del fatto o per non commissione da parte dell’imputato, e non si estende alla mera archiviazione.
  • La contestazione della residenza fiscale può essere sorretta da un quadro indiziario complessivo; la prova contraria del contribuente deve incidere su tale quadro in modo effettivo e non meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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