Cassazione Civile, Ordinanza n. 01291/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di controlli della Guardia di Finanza e di una segnalazione doganale, l’Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2016, imputando al contribuente compensi non dichiarati derivanti da attività fraudolente, tra cui emissione di fatture false e riciclaggio internazionale di valuta, e tassando tali proventi ai fini IRPEF. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo di essere fiscalmente residente nel Principato di Monaco e quindi di non essere soggetto alla potestà impositiva italiana, deducendo la violazione delle norme sulla residenza fiscale e lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente negato efficacia alla prova contraria da lui offerta. Con il primo motivo di ricorso ha denunciato violazione dell’art. 2 del TUIR e dell’art. 43 c.c., assumendo che la documentazione prodotta fosse sufficiente a vincere la presunzione di residenza in Italia. Con il secondo motivo ha dedotto vizio motivazionale e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando l’omessa o erronea valutazione delle prove, comprese consulenza tecnica, indizi e documentazione attestanti la residenza effettiva a Monaco dal 1991 e il conseguente difetto di potestà impositiva. Ha inoltre richiamato l’archiviazione in sede penale delle notizie di reato poste a base degli accertamenti, sostenendo che ciò dovesse incidere sull’accertamento tributario.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente incardinati come violazioni di legge e vizio di motivazione, mirassero in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto e del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre confermato che, in presenza della presunzione legale di residenza fiscale prevista dall’art. 2, comma 2-bis, TUIR per i cittadini italiani trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata, l’onere della prova contraria grava sul contribuente, il quale deve dimostrare l’effettiva residenza estera: nel caso concreto la CTR aveva correttamente ritenuto insufficienti gli elementi prodotti, in quanto meramente formali, e li aveva confrontati con plurimi elementi fattuali di segno opposto emersi da indagini anche penali. La Corte ha anche ricordato che l’archiviazione penale non equivale a sentenza irrevocabile di assoluzione idonea a fare giudicato nel processo tributario. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., al versamento in favore della cassa delle ammende e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
comma 1, comma 2, comma 2-bis
stabilisce i criteri di residenza fiscale delle persone fisiche e la presunzione legale di residenza in Italia per i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, salvo prova contraria a carico del contribuente
richiamato in tema di nozione civilistica di residenza ai fini della verifica della residenza fiscale
base dell’accertamento dei compensi non dichiarati mediante ricostruzione del reddito
richiamato quale ulteriore fondamento dell’accertamento del reddito imponibile
art. 14, comma 4, L. 24 dicembre 1993
richiamato per la tassazione dei proventi illeciti, come modificato dalla L. 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del D.L. 4 luglio 2006 n. 233
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
non consente di trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del fatto e delle prove
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
invocato dal ricorrente per dedurre un vizio motivazionale, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare il merito dell’apprezzamento probatorio
richiamati dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ribadito che la scelta delle prove attendibili e concludenti spetta al giudice di merito
richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata e alle conseguenze sanzionatorie connesse
terzo comma; quarto comma
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento di somme aggiuntive in favore della controparte e della cassa delle ammende per la proposizione del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
impone, in caso di rigetto/inammissibilità, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 21-bis D.Lgs. n. 74 del 2000
la Corte precisa che solo la sentenza irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto o perché l’imputato non lo ha commesso produce efficacia di giudicato nel processo tributario sui medesimi fatti materiali
Massime di principio
- Quando opera la presunzione legale di residenza fiscale per il soggetto trasferito in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, il contribuente deve fornire una prova contraria piena e concreta dell’effettiva residenza estera; la sola documentazione formale non è sufficiente se è smentita da elementi fattuali contrari.
- In cassazione non è consentito sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio sotto la veste di violazione di legge o di vizio motivazionale: la valutazione della credibilità, attendibilità e concludenza delle prove appartiene al giudice di merito.
- Il giudice di merito, quando fonda la decisione su alcune risultanze probatorie ritenute decisive, non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva o ogni singolo elemento contrario, essendo sufficiente una motivazione логica e non manifestamente illogica.
- Ai fini del giudicato nel processo tributario, l’efficacia vincolante della decisione penale è limitata alla sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata all’esito del dibattimento per insussistenza del fatto o per non commissione da parte dell’imputato, e non si estende alla mera archiviazione.
- La contestazione della residenza fiscale può essere sorretta da un quadro indiziario complessivo; la prova contraria del contribuente deve incidere su tale quadro in modo effettivo e non meramente apparente.
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