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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32217/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI emessi per più annualità (2005-2010) nei confronti del soggetto proprietario/possessore di beni serventi di una centrale idroelettrica. Il giudice di appello aveva accolto il gravame dell’ente locale, ritenendo che quei beni dovessero essere assoggettati a rendita catastale e quindi rilevare ai fini ICI, con applicazione della rendita anche per gli anni precedenti nei limiti della decadenza, e aveva escluso l’obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni per omessa dichiarazione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997 e dell’art. 10 l. 212/2000, sostenendo l’esistenza di obiettiva incertezza normativa sull’assoggettamento a ICI dei beni serventi di una centrale e, quindi, l’illegittimità delle sanzioni; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla pretesa sanzionatoria, ritenuta inesigibile perché collegata a una base imponibile determinata solo successivamente; 3) violazione del d.lgs. 504/1992 e della l. 342/2000, assumendo che l’applicazione retroattiva della rendita catastale non potesse fondare la sanzione per omessa dichiarazione, mancando al momento utile un obbligo dichiarativo riferito a quella base imponibile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i beni in questione, per effetto della disciplina interpretativa sulle centrali elettriche e della giurisprudenza in tema di fabbricati rilevanti ai fini ICI, dovessero essere considerati unità immobiliari da accatastare e dunque da dichiarare anche ai fini ICI. Ha valorizzato l’accertamento del giudice di merito circa il mancato accatastamento e la mancata dichiarazione catastale dei beni, rilevando che tale accertamento non era stato specificamente censurato. Ha inoltre escluso l’obiettiva incertezza normativa invocata dalla ricorrente, osservando che la questione riguardava, in realtà, l’omessa dichiarazione e non la diversa fattispecie della dichiarazione infedele o della sola determinazione della base imponibile. Conseguentemente ha confermato la debenza delle sanzioni e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2

    La causa di non punibilità per obiettiva incertezza normativa non è stata ritenuta sussistente nella fattispecie concreta, trattandosi di omessa dichiarazione di beni che dovevano essere accatastati e dichiarati ai fini ICI.

  • L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 1 e 3

    Il principio di tutela dell’affidamento e della buona fede non esonera dalle sanzioni quando l’obbligo dichiarativo era configurabile in base alla disciplina applicabile e alla ricostruzione giurisprudenziale richiamata.

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)

    Ai fini ICI per fabbricato deve intendersi anche l’unità immobiliare iscritta o da iscrivere in catasto, cioè l’immobile suscettibile di accatastamento.

  • d.lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 11

    Sono richiamati dalla ricorrente in relazione alla base imponibile e agli obblighi dichiarativi; la Corte non ne accoglie la lettura che escludeva l’obbligo dichiarativo e le sanzioni.

  • d.l. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies, conv. in L. n. 88 del 2005

    Disposizione interpretativa che, limitatamente alle centrali elettriche, considera fabbricati anche i beni e le costruzioni stabili funzionalmente e strutturalmente connessi al suolo, imponendone la rilevanza catastale.

  • R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 4, 5 e 10

    La Corte richiama la disciplina catastale per affermare che concorrono alla rendita gli elementi costitutivi degli opifici con connessione strutturale al suolo, anche se non fisicamente incorporati.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la questione sull’obbligo dichiarativo risultava assorbita o implicitamente decisa dalla motivazione della sentenza impugnata.

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 14

    La sanzione per omessa dichiarazione è correlata alla misura del tributo dovuto e quindi alla determinazione della base imponibile.

  • L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1

    Richiamata dalla ricorrente sulla retroattività della rendita catastale; la Corte non ha accolto la censura perché non era specificamente contestata la base imponibile e l’obbligo dichiarativo esisteva.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicazione della previsione sul versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini ICI, un bene è rilevante non solo quando sia già iscritto in catasto, ma anche quando sia suscettibile di iscrizione perché dotato dei requisiti di fabbricato; il presupposto catastale opera come condizione sufficiente, non necessaria.
  • Per le centrali elettriche e gli impianti ad esse funzionalmente e strutturalmente connessi, la disciplina interpretativa speciale porta a considerare imponibili anche gli elementi costitutivi non fisicamente incorporati al suolo, se realizzano un unico bene complesso.
  • La causa di non punibilità per obiettiva incertezza normativa va esclusa quando la disciplina, letta alla luce dell’interpretazione autentica e della giurisprudenza consolidata, consente di individuare l’obbligo dichiarativo del contribuente.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte, con la memoria, questioni nuove o integrazioni dei motivi originari; occorre una specifica censura dell’accertamento di merito che si intende contestare.
  • La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando la questione risulti decisa implicitamente o assorbita dalla motivazione complessiva della sentenza impugnata.
  • La sanzione per omessa dichiarazione ICI resta correlata al tributo dovuto e alla base imponibile; pertanto, se non è utilmente contestata la debenza dell’imposta o la qualificazione del bene come accatastabile, non può essere utilmente invocata la sola retroattività della rendita catastale per escludere le sanzioni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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