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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09820/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di procedura DOCFA, con cui l’Ufficio ha rideterminato la rendita catastale e ripristinato la categoria A/1 di un appartamento di proprietà dei contribuenti. I contribuenti avevano presentato una nuova variazione DOCFA per diversa distribuzione interna degli spazi, proponendo la categoria A/2, ma l’Amministrazione ha ritenuto di confermare il classamento A/1. In precedenza, per lo stesso immobile, era già stato emesso un avviso di rettifica del classamento in A/1 a seguito dello scorporo della soffitta; tale atto era stato oggetto di contenzioso conclusosi con sentenza passata in giudicato o comunque non impugnata. In Cassazione i ricorrenti deducono: (1) nullità della sentenza della CTR per omessa/apparente motivazione, lamentando che il giudice d’appello non avrebbe esaminato ulteriori elementi contenuti nella perizia e nella documentazione fotografica comparativa; (2) violazione dell’art. 7 della L. 212/2000, sostenendo che l’avviso di accertamento fosse privo di adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la motivazione della sentenza della CTR fosse solo apparente, osservando che il giudice di merito aveva esposto in modo intellegibile le ragioni del convincimento e aveva ritenuto non decisivi i documenti richiamati dai contribuenti, anche perché riferiti al precedente contenzioso sul classamento del 2013. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla motivazione dell’avviso catastale, affermando che, nella procedura DOCFA, l’atto è sufficientemente motivato quando indica i dati essenziali del bene, la classe attribuita, i parametri considerati e gli immobili comparabili; nel caso concreto la differenza tra rendita proposta e rendita attribuita derivava da una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene. Nessuna statuizione sulle spese, perché l’Agenzia era rimasta intimata. È stato anche dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    richiamato come parametro del vizio di motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude la sua violazione perché la CTR ha motivato in modo intellegibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ritiene che il minimo costituzionale della motivazione sia stato rispettato.

  • art. 118 c.p.c.

    richiamato unitamente alle norme sulla motivazione della sentenza per sostenere l’apparenza della motivazione; motivo respinto.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    utilizzato per valutare se la sentenza raggiungesse il livello minimo costituzionale di motivazione; risposta positiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di violazione di legge relativo alla motivazione dell’avviso di accertamento catastale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    base del motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 7 L. 212/2000

    l’atto impositivo deve essere motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione amministrativa.

  • art. 3 L. 241/1990

    richiamato quale norma generale sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi, applicabile anche agli atti di classamento.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistente materialmente, non consente di percepire le ragioni della decisione né di controllarne il ragionamento logico; se il giudice espone in modo lineare i passaggi decisivi, il vizio non ricorre.
  • In materia di classamento catastale conseguente a DOCFA, l’obbligo motivazionale dell’avviso è soddisfatto, in via generale, mediante l’indicazione dei dati oggettivi del bene, della classe attribuita e dei parametri considerati, quando l’Ufficio non disattende gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica.
  • Se invece l’Ufficio contestasse specificamente gli elementi di fatto rappresentati dal contribuente, la motivazione dell’avviso deve essere più analitica, per consentire una difesa effettiva e delimitare l’oggetto del contenzioso.
  • Nel giudizio di legittimità non è sufficiente prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio quando la sentenza impugnata abbia già valutato i documenti rilevanti con motivazione congrua e non meramente assertiva.
  • La differenza tra rendita proposta in DOCFA e rendita attribuita dall’Ufficio può dipendere da una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene, senza che ciò comporti di per sé difetto di motivazione dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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