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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09805/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da una banca contro la propria debitrice per far dichiarare inefficace nei propri confronti la donazione con cui la debitrice aveva trasferito alla figlia l'unico immobile di sua proprietà. In primo grado l'azione revocatoria era stata accolta; era stata anche rigettata la domanda riconvenzionale della debitrice diretta ad accertare l'inesistenza di residui debiti verso la banca. In appello, proposto dalla debitrice e dalla donataria, la Corte territoriale ha ritenuto non estinta per prescrizione la pretesa creditoria, osservando che l'azione esecutiva iniziata dalla banca aveva interrotto la prescrizione ai sensi degli artt. 2943, comma 1, e 2945, comma 2, c.c. e che il termine decennale ex art. 2946 c.c. non era maturato alla data di introduzione del giudizio revocatorio. In cassazione la debitrice ha dedotto, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1219 e 2943 c.c. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente attribuito effetto interruttivo alla sola azione revocatoria, la quale avrebbe avuto petitum e causa petendi incompatibili con una domanda volta a far valere direttamente il diritto di credito; ha anche denunciato omesso esame di un fatto decisivo, cioè il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura muoveva da una questione di fatto non trattata nella sentenza impugnata e non risulta dedotta in modo specifico nei gradi di merito; pertanto, per evitare l'inammissibilità per novità, era necessario allegarne la previa deduzione e indicare l'atto processuale in cui ciò era avvenuto. La Corte ha inoltre osservato, in via assorbente, che l'azione revocatoria proposta dal creditore per conservare la garanzia patrimoniale del proprio credito è idonea a produrre effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione, in quanto manifestazione univoca della volontà di esercitare il diritto di credito. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    richiama il termine ordinario decennale di prescrizione del credito, ritenuto non ancora maturato alla data rilevante

  • art. 2943 c.c.

    l'azione giudiziale del creditore, anche se proposta tramite revocatoria, può interrompere la prescrizione quando manifesti in modo univoco la volontà di esercitare il diritto

  • art. 2945 c.c.

    l'interruzione prodotta dall'azione del creditore ha effetto sospensivo del decorso prescrizionale nel periodo considerato

  • art. 1176 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza specifica applicazione autonoma nella decisione

  • art. 1219 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla mora e alla pretesa interruzione della prescrizione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione, ritenuta dalla ricorrente apparente o insufficiente

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato quanto al deposito di memoria in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma modificativa che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • L'azione revocatoria proposta dal creditore per rendere inefficace un atto dispositivo del debitore può costituire comportamento univocamente diretto alla conservazione e tutela del credito e, come tale, produrre effetto interruttivo della prescrizione del diritto di credito ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c.
  • Quando in cassazione si denuncia come errore una questione di fatto non esaminata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve dimostrare di averla già dedotta nel giudizio di merito e indicare specificamente in quale atto processuale ciò sia avvenuto; in difetto, la censura è inammissibile per novità.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non può essere costruito su un fatto che non risulti trattato nella decisione impugnata e che non sia stato adeguatamente introdotto nel giudizio di merito.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione non è necessaria la proposizione di una domanda di condanna immediata al pagamento, essendo sufficiente un atto giudiziale che manifesti in modo inequivoco la volontà del creditore di far valere il proprio diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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