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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09804/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione/revisione del saldo di conto corrente nel quale il Tribunale di Napoli aveva accertato un debito della società correntista pari a euro 99.030,36 e aveva dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione di indebito perché fondata su una nuova deduzione. La Corte d'appello di Napoli ha poi dichiarato inammissibili sia l'appello principale della banca sia l'appello incidentale della società: l'appello della banca, secondo la corte territoriale, non avrebbe rispettato l'art. 342 c.p.c. perché si sarebbe limitato a contestare l'ingiustizia della decisione senza formulare una proposta alternativa di decisione e senza indicare specificamente le rimesse solutorie, le spese e le commissioni di massimo scoperto; l'appello incidentale della società sarebbe stato inammissibile per la novità delle deduzioni e dei documenti prodotti, relativi all'integrale pagamento del dovuto. In cassazione la banca ha dedotto violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente preteso un 'progetto alternativo di sentenza', requisito non previsto dalla norma; la società ha dedotto violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che il piano di riparto del fallimento, già prodotto in primo grado o comunque in tempo utile, dimostrava l'integrale soddisfacimento del credito della banca e costituiva prova indispensabile non soggetta al divieto di nuove produzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i ricorsi. Ha ritenuto fondato il motivo principale perché la Corte d'appello aveva applicato in modo troppo rigoroso l'art. 342 c.p.c., richiedendo un vero e proprio progetto alternativo di sentenza, in contrasto con il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e delle censure, ma non una forma sacramentale né una sentenza alternativa. Ha accolto anche il ricorso incidentale perché il pagamento non integra un'eccezione in senso proprio, ma una mera difesa rilevabile anche d'ufficio se provata; quindi la relativa questione poteva essere introdotta e valorizzata anche in appello, con conseguente erroneità della declaratoria di inammissibilità per novità. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame delle risultanze e delle istanze istruttorie, con rinvio anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    "progetto alternativo di sentenza"

    L'atto di appello deve contenere la chiara individuazione delle parti della decisione impugnate e delle ragioni di censura, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non è richiesta la formulazione di un progetto alternativo di sentenza né l'uso di formule sacramentali.

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di nuove eccezioni/prove non impedisce la deduzione del pagamento quando esso costituisce mera difesa e non eccezione in senso proprio; la questione può essere esaminata anche in appello se la prova sia rilevante e ammissibile secondo i principi processuali.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso in cassazione deve riportare gli elementi necessari a consentire il controllo della Corte sul contenuto degli atti richiamati.

  • art. 110 c.p.c.

    La società incorporante è succeduta a titolo universale nel processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, dopo la riforma dell'art. 342 c.p.c., l'impugnazione è ammissibile se individua con chiarezza i capi della sentenza contestati e le ragioni della critica, senza che sia necessario redigere un autonomo progetto di decisione alternativo.
  • La valutazione di inammissibilità dell'appello per carenza di specificità non può fondarsi su un formalismo eccessivo quando, dal contenuto complessivo dell'atto, le censure contro la sentenza di primo grado risultino chiaramente comprensibili.
  • Il pagamento del debito, quando sia allegato e provato, costituisce una mera difesa e non un'eccezione in senso proprio; perciò il giudice deve tenerne conto anche se la questione venga posta per la prima volta in appello.
  • Se una deduzione introduce un fatto estintivo del diritto azionato e la relativa prova è già in atti o comunque ammissibile, non può essere respinta per il solo profilo della novità formale della prospettazione.
  • In cassazione il controllo sul vizio di motivazione processuale richiede che gli atti rilevanti siano adeguatamente riportati nel ricorso, così da consentire la verifica della censura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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