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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09808/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nel quale la correntista aveva chiesto la ripetizione di somme indebitamente addebitate dalla banca per capitalizzazione degli interessi passivi (anatocismo). Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo prescritto il diritto alla restituzione per i versamenti effettuati su conto scoperto, qualificati come pagamenti solutori e non ripristinatori, poiché non era stata provata l'esistenza di un'apertura di credito collegata al conto. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 327, 329 e 395 n. 4 c.p.c. per avere la corte d'appello considerato come semplice svista materiale l'errore del tribunale nel convertire in euro una somma espressa in lire; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte avrebbe escluso la prova dell'apertura di credito nonostante la dedotta presenza di linee di credito; 3) violazione degli artt. 345, 167 e 115 c.p.c. per avere considerato nuova e quindi inammissibile l'eccezione difensiva sulla esistenza dell'apertura di credito; 4) violazione degli artt. 1325, 1382 e 1852 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per la ritenuta mancata prova del contratto di apertura di credito; 5) violazione degli artt. 2934, 2935, 2938, 2946, 2948 e 2697 c.c., oltre agli artt. 112 e 115 c.p.c., per la decorrenza della prescrizione dalla data dei singoli versamenti anziché dalla chiusura del conto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo, qualificando l'errore del tribunale come mera svista materiale correggibile senza necessità di revocazione. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo, perché in parte non denunciano un vero fatto storico decisivo, in parte difettano di autosufficienza e comunque non colpiscono la reale ratio decidendi, fondata non solo sulla mancata allegazione ma soprattutto sulla mancata prova dell'apertura di credito e dell'assetto economico del rapporto. Ha rigettato anche il quinto motivo, confermando il principio delle Sezioni Unite secondo cui i versamenti su conto scoperto, in assenza di affidamento provato, hanno natura solutoria e fanno decorrere la prescrizione dalla data di ciascun pagamento indebito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta violazione del regime delle impugnazioni, ma la Corte esclude che l'errore materiale della sentenza richiedesse revocazione o altra impugnazione diversa dalla correzione di errore materiale

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo; non emerge una specifica interpretazione autonoma della norma

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio è delimitato alla falsa percezione della realtà o alla svista su un fatto decisivo, non a un mero errore materiale di conversione numerica

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    indicato quale parametro dei motivi di violazione di legge, ma i motivi vengono respinti o dichiarati inammissibili per mancato confronto con la ratio decidendi

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    l'omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico principale o secondario, controverso e decisivo, non rispetto a questioni o argomentazioni

  • art. 345 c.p.c.

    non consente nuove eccezioni o nuove deduzioni in appello, ma la censura è inammissibile perché non coglie la ratio decisoria fondata anche sulla mancanza di prova

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato in relazione alle preclusioni difensive, senza una specifica massima autonoma

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente sul tema della prova; la Corte ribadisce che il giudice di merito ha apprezzato l'insufficienza probatoria sulla base degli atti di causa

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la validità del contratto di apertura di credito, ma la Corte ritiene non provata la relativa pattuizione

  • art. 1382 c.c.

    citato dalla ricorrente, ma non risulta centrale nella ratio decidendi della Corte

  • art. 1852 c.c.

    richiamato dalla ricorrente con riferimento al conto corrente bancario, ma la Corte decide sulla base della mancanza di prova dell'apertura di credito e delle condizioni economiche

  • art. 2934 c.c.

    invocato sul tema prescrizionale; la Corte conferma la prescrizione dei singoli pagamenti indebiti

  • art. 2935 c.c.

    invocato per la decorrenza della prescrizione; la Corte la fa decorrere dai singoli versamenti solutori

  • art. 2938 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, senza rilievo decisivo nella motivazione

  • art. 2946 c.c.

    richiamato sul termine ordinario di prescrizione, applicato alla ripetizione dell'indebito

  • art. 2948 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, senza specifica autonoma elaborazione

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare l'apertura di credito e la natura ripristinatoria dei versamenti grava sulla parte che agisce per la ripetizione o che intende paralizzare l'eccezione di prescrizione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo; la Corte non ravvisa ultrapetizione o omissione decisiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Cass., Sez. Un., 18/2010

    i versamenti su conto scoperto, o oltre il limite dell'affidamento, hanno natura solutoria; se invece sono ripristinatori della provvista non sono ripetibili fino alla chiusura del conto

  • Cass. 6857/2014

    richiamata in continuità con il principio delle Sezioni Unite sulla natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti

  • Cass. 24051/2019

    richiamata quale precedente conforme sul medesimo criterio di decorrenza della prescrizione

  • Cass. 31927/2019

    richiamata per ribadire che, in assenza di prova dell'apertura di credito, i versamenti su conto passivo sono pagamenti solutori

  • Cass., 13 aprile 2005, n. 7647

    l'errore materiale è distinto dall'errore revocatorio e si corregge con lo strumento della correzione di errore materiale

  • Cass., 24 luglio 2012, n. 12962

    conferma che la svista materiale integra errore correggibile, non revocatorio

  • Cass., 22 ottobre 2019, n. 26890

    l'errore revocatorio presuppone falsa percezione della realtà e non valutazione delle prove

  • Cass., 26 gennaio 2022, n. 2236

    conferma i limiti dell'errore revocatorio rispetto alla svista materiale

  • Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761

    il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda fatti storici, non questioni o argomentazioni

  • Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238

    il fatto omesso deve essere preciso, storico e decisivo

  • Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152

    il fatto rilevante è un dato materiale o episodio fenomenico, non una mera tesi difensiva

  • Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745

    il fatto decisivo ai fini del n. 5 deve essere storico-naturalistico e non un punto argomentativo

  • Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133

    l'omesso esame riguarda un accadimento materiale con ricadute giuridiche

  • Cass. Sez. 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397

    sono inammissibili censure che attaccano questioni o argomentazioni anziché fatti storici

Massime di principio

  • In materia di ripetizione di indebito bancario, i versamenti effettuati su un conto corrente in passivo sono qualificabili come pagamenti solutori, con decorrenza della prescrizione dalla data di ciascun versamento, quando non risulti provata l'esistenza di un'apertura di credito o il superamento dei limiti dell'affidamento.
  • La natura ripristinatoria dei versamenti può essere riconosciuta solo se il correntista dimostra l'esistenza e il contenuto del rapporto di apertura di credito che assorbe il conto corrente; in difetto di tale prova, i versamenti che coprono lo scoperto producono uno spostamento patrimoniale in favore della banca.
  • L'errore consistente nella mera errata conversione numerica o in una svista materiale della sentenza non integra necessariamente errore revocatorio, ma può essere oggetto di correzione dell'errore materiale.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo, e non può essere fondato su questioni, argomentazioni o meri contenuti difensivi.
  • Nel giudizio di legittimità la censura deve colpire la reale ratio decidendi; se la decisione di merito si fonda anche sulla mancata prova di un fatto costitutivo o impeditivo, la doglianza che contesti solo la carenza di allegazione è inammissibile o comunque infondata.
  • Chi invoca l'inefficacia della prescrizione o intende opporsi alla sua decorrenza deve fornire prova degli elementi fattuali che rendono i versamenti ripristinatori e non solutori.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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