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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09807/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il correntista ha impugnato in cassazione la sentenza d'appello che, riformando la decisione di primo grado, aveva escluso il suo diritto di credito verso la banca in relazione a un rapporto di apertura di credito su conto corrente originariamente concluso con altro istituto. Secondo la ricostruzione della controversia, il cliente aveva contestato l'addebito di competenze ritenute non pattuite o non dovute, tra cui interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, variazioni di valuta, capitalizzazione trimestrale, spese e commissioni, nonché interessi superiori al tasso soglia, chiedendo la nullità delle clausole e la restituzione delle somme indebitamente annotate. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva ritenuto che la CTU dimostrasse non un saldo attivo del correntista, bensì l'assenza di credito del cliente alla data considerata, con controcredito della banca superiore all'importo richiesto. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la banca non avesse contestato l'allegata estinzione della posizione debitoria per effetto dell'incameramento dei titoli a garanzia del rapporto e che, in assenza di domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione, il giudice non potesse riconoscere un credito della banca maggiore di quello azionato dal correntista. Con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la documentazione posta a base della decisione fosse inidonea o insufficiente a provare il credito della banca.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo in parte infondato perché il principio di non contestazione opera solo a fronte di allegazioni specifiche e concludenti, che nel caso mancavano quanto all'asserita escussione delle garanzie; in parte, la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva semplicemente escluso l'esistenza di un credito del correntista alla data del 31 dicembre 2000, evidenziando un controcredito della banca superiore. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché mirava a contestare la valutazione del materiale probatorio e il convincimento del giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione nei limiti denunciati. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione presuppone allegazioni puntuali e specifiche della parte che lo invoca; non opera se il fatto allegato è generico o se la censura mira a imporre una valutazione non riferita a circostanze fattuali specifiche.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di censurare in cassazione la valutazione di attendibilità delle prove e il convincimento del giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la memoria depositata in vista della decisione camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Serve come parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione opera solo quando la parte onerata abbia formulato un'allegazione specifica, chiara e circostanziata; allegazioni generiche o meramente valutative non fanno sorgere l'onere di contestazione della controparte.
  • In sede di legittimità non è deducibile, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, una critica alla valutazione delle prove o all'apprezzamento della loro attendibilità compiuti dal giudice di merito.
  • La censura per violazione dell'art. 115 c.p.c. è inammissibile se presuppone un fatto non adeguatamente allegato o se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Se il giudice di merito accerta che non esiste un credito del cliente alla data rilevante e che esiste invece un controcredito della banca superiore, la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista può essere respinta senza necessità di una riconvenzionale della banca, quando la decisione si limiti a escludere il credito azionato dall'attore.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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