Cassazione Civile, Ordinanza n. 09806/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I correntisti avevano convenuto la banca chiedendo la restituzione delle somme addebitate sul conto corrente estinto, deducendo l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, dell'applicazione di interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Il tribunale aveva accolto la domanda sulla base della CTU. In appello, la banca aveva eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione. La Corte d'appello aveva accolto il gravame ritenendo che non fosse provata l'esistenza di un contratto di apertura di credito: in mancanza di affidamento, le rimesse avevano natura solutoria e la prescrizione decorreva dalle singole operazioni, non dalla chiusura del conto; inoltre, la documentazione e la CTU consentivano di ricostruire solo il periodo 1986-1990, mentre le diffide del 2001 e 2003 erano tardive. Con il ricorso per cassazione i correntisti deducevano, con due motivi, da un lato la violazione del principio dispositivo e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che l'eccezione di prescrizione fosse stata formulata in modo generico e senza adeguata allegazione/prova; dall'altro la violazione dell'art. 115 c.p.c. e nullità del procedimento per avere la Corte d'appello utilizzato la CTU, nata per quantificare il dovuto, anche per accertare i fatti rilevanti ai fini della prescrizione e della natura delle rimesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione fosse stata ritualmente dedotta dalla banca con l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di avvalersene, senza necessità di specificare le singole rimesse prescritte. Ha inoltre condiviso l'accertamento di merito secondo cui non era stata provata l'esistenza di un'apertura di credito, con conseguente natura solutoria delle rimesse e decorrenza della prescrizione dalle singole operazioni. Ha infine escluso l'errore nell'utilizzo della CTU, richiamando il principio di acquisizione della prova e rilevando che le censure dei ricorrenti erano generiche e miravano a un nuovo esame del fatto, non consentito in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese ed è stato disposto l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura dei ricorrenti è stata respinta perché l'eccezione di prescrizione della banca era stata comunque specificamente e ritualmente dedotta, senza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Corte ha escluso che vi fosse nullità per l'uso della CTU ai fini dell'accertamento dei fatti, richiamando il principio di acquisizione della prova.
È il vizio dedotto in relazione alla pretesa violazione di norme di diritto sul regime dell'eccezione di prescrizione.
È il vizio dedotto in relazione alla pretesa nullità del procedimento per error in procedendo.
Richiamato per verificare il contenuto delle difese svolte in primo grado dalla banca, ritenute idonee a dedurre l'eccezione di prescrizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di somme indebitamente addebitate in conto corrente, l'istituto di credito che eccepisca la prescrizione adempie all'onere di allegazione con la deduzione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di avvalersene; non è tenuto a indicare analiticamente le singole rimesse ritenute prescritte.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione, è decisiva la natura delle rimesse: se manca la prova di un'apertura di credito, le rimesse sono solutorie e la prescrizione decorre dalle singole operazioni; solo in presenza di rimesse ripristinatorie della provvista la decorrenza può essere differita alla chiusura del rapporto.
- La prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito, idonea a incidere sul dies a quo della prescrizione, deve risultare ritualmente acquisita; in sua assenza, il giudice può legittimamente ricostruire il decorso della prescrizione sulla base della documentazione disponibile e della consulenza tecnica.
- La consulenza tecnica d'ufficio, una volta acquisita, può essere valorizzata dal giudice anche per l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione, secondo il principio di acquisizione della prova.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto sotto le spoglie di censure di diritto, quando le doglianze siano generiche, confuse o mirino sostanzialmente a sovvertire gli accertamenti di merito.
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