Cassazione Civile, Ordinanza n. 09803/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione relativa a un compendio immobiliare composto da terreni e da un capannone, oggetto di decreto ablativo del 2011 per la realizzazione di un comando dei Carabinieri. In primo grado la Corte d'appello aveva determinato l'indennità; la decisione era stata poi cassata con rinvio limitatamente ai terreni. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello aveva nuovamente liquidato l'indennità usando il metodo sintetico-comparativo, ma valorizzando comparazioni con immobili aventi destinazione non omogenea, attribuendo al suolo una edificabilità di fatto e operando una riduzione del 25% per gli oneri di urbanizzazione. La società proprietaria ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 32 d.P.R. 327/2001 e dell'art. 384 c.p.c. per avere fissato la data di riferimento della stima in un periodo precedente al decreto di esproprio; 2) violazione degli artt. 32 e 37 d.P.R. 327/2001 e degli artt. 2697, 2909 e 348 c.c./c.p.c. per aver ridotto del 25% il valore di mercato al fine di parametrarlo alla edificabilità di fatto; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese nonostante la soccombenza del Comune; 4) violazione dell'art. 37 d.P.R. 327/2001 per il mancato riconoscimento della maggiorazione dell'8/10. L'ente pubblico resisteva con controricorso e ricorso incidentale, articolato in tre motivi: 1) erronea esclusione del prezzo di acquisto originario dell'area come fatto notorio non utilizzabile; 2) violazione dell'art. 384 c.p.c. e degli artt. 32 e 37 d.P.R. 327/2001 per non essersi attenuta al principio di diritto della precedente sentenza rescindente, soprattutto quanto alla ricerca di parametri omogenei; 3) in via condizionata, violazione dell'art. 37 d.P.R. 327/2001 per il collegamento dell'aumento del 10% all'indennità giudiziale anziché a quella amministrativa. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbendo il primo e il terzo e, per effetto, assorbendo anche il ricorso principale della società.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dell'ente espropriante, rilevando che il giudice di rinvio non si era conformato al principio di diritto già enunciato nella precedente sentenza di legittimità. In particolare, la Corte territoriale aveva illegittimamente assunto a comparazione immobili non omogenei e aveva dato rilievo a valori e criteri non coerenti con la destinazione urbanistica e con il vincolo conformativo gravante sull'area al momento dell'ablazione. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il ricorso principale della società è rimasto assorbito, così come gli altri motivi del ricorso incidentale.
Norme richiamate
L'indennità di espropriazione deve essere commisurata alle caratteristiche del bene al momento dell'ablazione e al suo valore venale, tenendo conto della disciplina urbanistica vigente e dei vincoli conformativi, non di quelli espropriativi.
Per le aree edificabili l'indennità va determinata in relazione al valore venale del bene; nella valutazione non possono essere applicati criteri incongrui rispetto al metodo prescelto e alla reale connotazione urbanistica del suolo.
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può discostarsene nella nuova decisione.
Richiamato dal ricorso incidentale per contestare l'uso del fatto notorio, ma il relativo motivo è stato assorbito.
Richiamato quanto alle spese di lite, ma il motivo è rimasto assorbito.
Richiamato quanto alla compensazione delle spese, ma il motivo è rimasto assorbito.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio sulla stima, ma il motivo non è stato esaminato nel merito.
Richiamato dalla ricorrente, ma non è stato oggetto di autonoma decisione nel dispositivo.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza autonoma rilevanza decisoria nel provvedimento.
Indicato come rito originario dei ricorsi introduttivi relativi alla determinazione dell'indennità.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente; la sua violazione integra errore di diritto censurabile in cassazione.
- Nella stima dell'indennità di espropriazione di aree legalmente edificabili la comparazione deve riguardare immobili omogenei, in primo luogo quanto alla destinazione urbanistica, e con transazioni riferibili a epoca non segnata da apprezzabili variazioni di mercato.
- Quando l'area è soggetta a vincolo conformativo, tale vincolo incide sulla determinazione del valore venale; non è invece utilizzabile un criterio che assimili il bene a terreno pienamente edificabile in contrasto con la sua effettiva disciplina urbanistica.
- La riduzione del valore per oneri di urbanizzazione è pertinente solo se la stima è effettuata con metodo analitico-ricostruttivo; non può essere automaticamente applicata in una valutazione compiuta con metodo sintetico-comparativo.
- Se il metodo sintetico-comparativo non è praticabile per mancanza di comparabili omogenei, il giudice può e deve ricorrere al metodo sussidiario più adeguato alla concreta ricostruzione del valore venale del bene.
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