Cassazione Civile, Ordinanza n. 33452/2022 del 14/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Molise in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa in materia tributaria, che recava anche interessi. Il giudice d'appello aveva ritenuto la cartella carente di motivazione perché non indicava la data di consegna dei ruoli al concessionario, rendendo impossibile verificare il calcolo degli interessi ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 602/1973. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, in relazione agli artt. 20 e 25 d.P.R. n. 602/1973 e agli artt. 1 e 6 D.M. n. 321/1999. Secondo la ricorrente, la cartella era stata emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, cioè sulla base dei dati già risultanti dalla dichiarazione del contribuente e non a seguito di rettifica; pertanto, trattandosi di somme che il contribuente aveva dichiarato dovute ma non aveva versato, la motivazione della cartella sarebbe stata sufficiente con il richiamo alle somme indicate nella dichiarazione e al relativo titolo. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 22281/2022 sul diverso contenuto dell'obbligo motivazionale a seconda che la cartella segua un atto presupposto già determinativo del debito o costituisca il primo atto sulla pretesa per interessi.
Norme richiamate
È stato invocato come motivo di legittimità per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
L'obbligo di motivazione della cartella è soddisfatto in modo diverso a seconda che esista o meno un atto presupposto già determinativo del debito.
Il criterio di liquidazione degli interessi è predeterminato ex lege e il relativo calcolo è una mera operazione matematica.
Richiamato insieme alle norme sulla riscossione per contestare la censura di difetto motivazionale.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La cartella, essendo emessa sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione, può essere motivata mediante il richiamo a tali elementi dichiarati.
L'obbligo di motivazione è soddisfatto dal richiamo all'atto presupposto e dalla quantificazione degli accessori, quando la pretesa sia già stata definita.
Richiamato in relazione alla disciplina della motivazione e formazione della cartella.
Richiamato in relazione alla disciplina della motivazione e formazione della cartella.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento segue un atto presupposto che ha già determinato il quantum del tributo e degli interessi, la motivazione è sufficiente se richiama tale atto e indica l'importo degli ulteriori accessori maturati.
- Se invece la cartella è il primo atto con cui viene azionata la pretesa per interessi, deve indicare la base normativa degli interessi e la loro decorrenza, senza necessità di specificare singoli tassi o formule di calcolo.
- In materia tributaria, il calcolo degli interessi previsto dalla legge costituisce un'operazione matematica predeterminata, sicché non è richiesta una motivazione analitica del procedimento di calcolo quando la pretesa sia già ancorata a dati conosciuti dal contribuente.
- La sufficienza della motivazione va valutata tenendo conto della funzione dell'atto e del contenuto informativo già disponibile al destinatario tramite l'atto presupposto o la dichiarazione fiscale.
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