Cassazione Civile, Ordinanza n. 33448/2022 del 14/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La società concessionaria della riscossione ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento di una cartella di pagamento emessa per il mancato pagamento di somme dovute, limitata al solo importo degli interessi. Secondo la ricorrente, la cartella non richiedeva una motivazione ulteriore e specifica sul calcolo degli interessi, trattandosi di un mero calcolo matematico fondato su criteri predeterminati ex lege. La CTR, invece, aveva ritenuto insufficiente la motivazione della cartella per mancanza di indicazioni sul metodo di quantificazione degli interessi. Il ricorso era proposto con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il più recente orientamento delle Sezioni Unite in materia di motivazione della cartella di pagamento per interessi, distinguendo tra cartella che segue un precedente atto già determinativo del debito e cartella che costituisce il primo atto recante la pretesa per interessi. Nel caso esaminato, ha accolto il motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È stata invocata come censura per violazione di legge sostanziale in relazione alla motivazione della cartella di pagamento.
È stata richiamata dalla ricorrente per sostenere che, nel caso di cartella per somme non pagate e relativi interessi, non sia necessaria una motivazione ulteriore oltre al mero calcolo matematico.
art. 36-bis d.P.R. n. 602/1973
La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la cartella di pagamento emessa in esito a liquidazione automatizzata è congruamente motivata sugli interessi se richiama la dichiarazione da cui deriva il debito e il periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione predeterminato ex lege.
Richiamato dalle Sezioni Unite come base dell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento.
Richiamato dalle Sezioni Unite quale parametro generale dell'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo.
Massime di principio
- La cartella di pagamento che si limiti a liquidare interessi successivi a un precedente atto già determinativo del debito d'imposta è sufficientemente motivata se richiama quell'atto e indica l'importo degli accessori maturati, senza necessità di esporre analiticamente i singoli passaggi matematici.
- Se la cartella costituisce il primo atto con cui viene fatta valere la pretesa per interessi, la motivazione deve indicare la base normativa degli interessi e la decorrenza della loro maturazione; non è invece necessaria la specificazione dei singoli tassi periodici o delle modalità di calcolo.
- In materia di riscossione, la sufficienza della motivazione va valutata in relazione alla funzione informativa dell'atto e alla conoscibilità del presupposto impositivo già formato, distinguendo tra mera quantificazione accessoria e originaria instaurazione della pretesa.
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