Cassazione Civile, Ordinanza n. 33440/2022 del 14/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla compravendita di alcuni immobili stipulata davanti a un notaio. L'acquirente, che era anche figlia della venditrice, ha agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'inadempimento degli obblighi professionali del notaio, lamentando in particolare il mancato accertamento delle iscrizioni ipotecarie e, più in generale, la mancata adeguata informazione e consulenza sui rischi connessi alla situazione degli immobili e alla procedura esecutiva pendente. Nei gradi di merito la domanda è stata rigettata, anche valorizzando una clausola del rogito con cui l'acquirente dichiarava di essere edotta della situazione giuridica dei beni e di esonerare il notaio da responsabilità. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., sostenendo che il notaio avrebbe dovuto compiere le visure ipotecarie e catastali, avvertire le parti dei rischi, adempiere al dovere di consiglio e che la clausola di esonero fosse una mera clausola di stile; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., contestando che la Corte territoriale avesse desunto, dalla parentela e da altri elementi, la conoscenza della propria madre e della complessiva esposizione debitoria, lamentando una presunzione semplice priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e una indebita doppia presunzione. La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile in parte perché censurava valutazioni di merito sulla natura della clausola di esonero, e in parte perché introduceva per la prima volta, rispetto alla domanda originaria, il tema autonomo del dovere di consiglio; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per difetto di interesse, poiché la ratio decidendi autonoma della clausola di esonero era sufficiente a sorreggere la decisione, mentre in ogni caso la presunzione della conoscenza era stata tratta da più elementi e non solo dalla parentela. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'acquirente contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta contro il notaio. La Corte ha ritenuto che la censura sulla clausola di esonero investisse un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e che la doglianza sul dovere di consiglio fosse nuova rispetto alla causa petendi originaria. Ha inoltre osservato che la contestazione sulle presunzioni non scalfiva la decisione impugnata, perché la sentenza di merito si fondava su una duplice ratio: da un lato la clausola di esonero, dall'altro la ritenuta conoscenza della situazione debitoria da parte dell'acquirente desunta da più elementi indiziari. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1175 c.c.
richiamato come parametro di correttezza e buona fede nell'adempimento degli obblighi del notaio
art. 1176 c.c.
richiamato per affermare la particolare diligenza qualificata richiesta al notaio professionista
art. 1375 c.c.
richiamato come parametro di esecuzione del contratto secondo buona fede
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato come vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici
art. 2729 c.c.
richiamato per i requisiti delle presunzioni semplici: gravità, precisione e concordanza
art. 2901 c.c.
menzionato dalla ricorrente, ma ritenuto estraneo alla ratio decidendi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato ulteriore
Massime di principio
- In tema di responsabilità professionale del notaio, la clausola con cui l'acquirente dichiari di essere edotto della situazione giuridica del bene e di esonerare il professionista da responsabilità può essere valorizzata come ratio decisiva, con conseguente esclusione della responsabilità, salvo che la relativa valutazione sia specificamente e ammissibilmente censurata.
- La censura di una sentenza di merito non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie quando il giudice abbia fondato la decisione su un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.
- Il dovere di consiglio del notaio, se non dedotto e sviluppato in modo coerente nella domanda originaria e nei gradi di merito, non può essere introdotto per la prima volta in cassazione come nuova autonoma causa di responsabilità.
- Una doglianza è inammissibile per difetto di interesse quando non è idonea a scalfire tutte le rationes decidendi autonomamente poste a base della decisione impugnata.
- La prova per presunzioni semplici può fondarsi anche su un solo elemento indiziario, purché grave e preciso; quando gli indizi sono più di uno, la concordanza si valuta complessivamente, e non è necessario che ciascun indizio possieda isolatamente tutti i requisiti richiesti dall'art. 2729 c.c.
- Non ricorre vizio di doppia presunzione quando il giudice di merito desuma il fatto ignoto da una pluralità di elementi fattuali e non da un singolo fatto noto privo di autonoma consistenza probatoria.
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