Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33449/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 383, terzo comma, c.p.c., rilevando che la causa non poteva essere proposta, e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato davanti alla Cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva rigettato il suo appello contro la declaratoria di inammissibilità resa in primo grado su una ripresa a tassazione per IRES e IVA relativa all'anno d'imposta 2007. Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo di imposte societarie in capo alla persona fisica, deducendo la violazione del principio di autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali e degli artt. 2325, 2472, 2514 e 2546 c.c., assumendo che il debito erariale fosse riferibile alla società e non al ricorrente. Con il secondo motivo ha denunciato, sempre ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003 con riferimento alle sanzioni, riproponendo la medesima censura circa l'illegittima imputazione alla persona fisica di un debito fiscale societario. La Corte ha però rilevato che tali doglianze non risultavano tempestivamente dedotte nei gradi di merito e che, in ogni caso, difettava lo specifico interesse ad agire richiesto dalla normativa sopravvenuta in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • artt. 2325, 2472, 2514 e 2546 c.c.

    Sono invocati dal ricorrente a sostegno del principio di autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali e dell'asserita non imputabilità alla persona fisica del debito societario.

  • art. 7 del d.l. n. 269/2003

    È richiamato dal ricorrente per contestare l'imputazione personale delle sanzioni relative a un debito fiscale societario.

  • art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973

    È interpretato come norma che seleziona specifici casi nei quali l'invalida notificazione della cartella integra di per sé l'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo, incidendo sulla decisione e applicandosi anche ai processi pendenti.

  • art. 3-bis del d.l. n. 146/2021

    È richiamato come disposizione che ha introdotto l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973.

  • L. n. 215/2021

    È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 146/2021.

  • art. 372 c.p.c.

    È indicato come mezzo per il deposito di documentazione in sede di legittimità al fine di dimostrare l'interesse ad agire.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    È applicato per cassare senza rinvio la sentenza quando la causa non poteva essere proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non già devolute nel merito; la parte che eccepisce la novità della censura deve indicare, in modo specifico, gli atti dei precedenti gradi in cui la questione è stata tempestivamente sollevata.
  • In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'interesse ad agire è una condizione dinamica dell'azione e deve sussistere fino alla decisione; la sua configurabilità può essere modificata da norme sopravvenute applicabili ai giudizi pendenti.
  • Quando la normativa sopravvenuta seleziona tassativamente i casi in cui l'invalida notificazione della cartella radica l'interesse ad agire, il ricorrente deve dimostrare lo specifico interesse nei modi e nei tempi consentiti, anche nel giudizio di legittimità mediante deposito documentale o nei limiti procedurali previsti.
  • Se la causa non poteva essere proposta per difetto originario di interesse ad agire, la Corte può cassare senza rinvio la decisione impugnata ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.