Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33442/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Il condominio aveva affidato a un avvocato l'incarico di proporre opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un'impresa appaltatrice per il pagamento di opere di rifacimento del tetto e di opere extra contratto. Il professionista aveva redatto l'atto di citazione in opposizione, ma non lo aveva notificato, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. Il condominio agiva quindi per responsabilità professionale, assumendo di aver subito un danno almeno pari all'importo richiesto in precetto sulla base del decreto definitivo. In appello, il condominio sosteneva anche che nel contratto d'appalto era prevista una clausola compromissoria e che, se l'opposizione fosse stata tempestivamente proposta, il decreto sarebbe stato revocato con caducazione anche delle spese della fase monitoria. Con i motivi di ricorso per cassazione impugnava sia la sentenza di primo grado sia l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., deducendo: violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto tardiva e irritualmente introdotta la questione della clausola compromissoria; violazione degli artt. 808-ter e 633 ss. c.p.c. perché la clausola avrebbe dovuto condurre alla revoca del decreto; violazione dell'art. 2697 c.c. per la ripartizione dell'onere della prova circa i vizi e le opere extra contratto; violazione degli artt. 1382 c.c. e 132 c.p.c. per la clausola penale e per la pretesa carenza di motivazione sulle prove orali. Nei confronti dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello deduceva inoltre vizi motivazionali, contestando che la Corte d'appello avesse integrato la motivazione di primo grado e che avesse svalutato il materiale probatorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili le censure dirette contro l'ordinanza ex art. 348-bis e 348-ter c.p.c., perché formulate come vizi di motivazione e non come violazioni della legge processuale, e comunque rivolte a questioni di merito. Quanto alla sentenza di primo grado, ha ritenuto infondati i motivi sulla clausola compromissoria, osservando che la nuova allegazione del condominio circa l'erroneità dell'azione monitoria per presenza di clausola arbitrale non era una mera deduzione istruttoria, ma un nuovo profilo di responsabilità professionale, quindi non introducibile con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. Ha inoltre ribadito che il giudizio di responsabilità dell'avvocato richiede la prova, secondo criterio probabilistico del "più probabile che non", sia del nesso causale tra omissione e danno sia della verosimile fondatezza dell'azione non proposta; il Tribunale aveva correttamente escluso che tale prova fosse stata raggiunta, sulla base del materiale allegato. Ha dichiarato inammissibili anche le doglianze sulla penale, per difetto di autosufficienza, e infondato il motivo sulla motivazione, ritenendo che la decisione di non ammettere le prove orali fosse comunque sorretta da motivazione sufficiente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del condominio al pagamento delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la memoria depositata oltre il termine di dieci giorni prima dell'adunanza non è esaminabile.

  • art. 348-bis c.p.c.

    l'ordinanza di inammissibilità dell'appello può essere impugnata solo nei limiti dei vizi propri compatibili con la natura del provvedimento.

  • art. 348-ter c.p.c.

    l'ordinanza di inammissibilità resa in sede di filtro non è ricorribile per contestazioni di merito, salvo i vizi processuali propri del provvedimento.

  • art. 111, settimo comma, Cost.

    consente il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di filtro solo per i suoi vizi propri di carattere processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    non può essere utilizzato per contestare valutazioni di merito sotto forma di vizio motivazionale, specie contro l'ordinanza di filtro.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre la domanda, ma nel caso concreto non vi è stata violazione perché la nuova allegazione introduceva un diverso tema di indagine.

  • art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.

    la memoria è destinata alle richieste istruttorie e non può introdurre un nuovo profilo di responsabilità o un diverso tema di controversia.

  • art. 808-ter c.p.c.

    richiamato per sostenere che la clausola compromissoria avrebbe imposto la revoca del decreto in sede di opposizione, ma la censura è stata ritenuta infondata nel caso concreto.

  • art. 633 ss. c.p.c.

    il decreto ingiuntivo può essere emesso anche in presenza di clausola compromissoria; la questione rileva semmai in sede di opposizione.

  • art. 2697 c.c.

    la parte che agisce per responsabilità professionale deve provare il danno e il nesso causale, secondo un giudizio probabilistico sul probabile esito favorevole dell'azione omessa.

  • art. 1382 c.c.

    la clausola penale opera nei limiti delle ipotesi pattuite; la doglianza è stata comunque ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 132 c.p.c.

    non sussiste nullità per difetto assoluto di motivazione quando il giudice spiega, sia pure sinteticamente, perché le prove richieste sono ritenute superflue o inidonee.

  • art. 360, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il motivo è inammissibile se non rispetta il principio di autosufficienza, ad esempio omettendo la trascrizione della clausola contrattuale rilevante.

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis e 348-ter c.p.c. è consentita in cassazione solo per vizi propri del provvedimento di natura processuale; non è ammesso il sindacato sui meri errores in iudicando o sui vizi motivazionali, salvo le ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente o irriducibilmente contraddittoria.
  • Nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato per omissione difensiva, il danneggiato deve provare non solo l'inadempimento, ma anche che, con comportamento diligente del professionista, la lite avrebbe avuto con criterio probabilistico un esito favorevole; la regola del 'più probabile che non' riguarda sia il nesso causale sia la verificazione del danno risarcibile.
  • La valutazione circa la concreta probabilità di successo dell'azione che il professionista avrebbe dovuto proporre appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e non illogica.
  • La memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. non può essere utilizzata per introdurre un nuovo tema di responsabilità o un diverso fatto costitutivo della domanda: essa è destinata alle richieste istruttorie e agli sviluppi difensivi coerenti con l'oggetto già delineato.
  • In sede monitoria il giudice può emettere decreto ingiuntivo anche se nel rapporto sottostante è prevista una clausola compromissoria; la rilevanza della clausola si manifesta, eventualmente, in sede di opposizione, ove venga tempestivamente eccepita la competenza arbitrale.
  • La censura per difetto di motivazione sulla valutazione delle prove è infondata quando il giudice esplicita, anche sinteticamente, che il materiale istruttorio è inidoneo o superfluo rispetto ai fatti da provare.
  • Le doglianze che presuppongono la ricostruzione di clausole contrattuali o documenti decisivi devono rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, con puntuale indicazione e trascrizione del contenuto rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità professionaleTransazione
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.