Cassazione Civile, Ordinanza n. 21209/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso della maggiore Irpef trattenuta negli anni 2010-2013 su somme corrisposte dall'INPS a titolo di pensione complementare. La domanda era fondata sull'assunto che dovesse applicarsi il regime fiscale più favorevole previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005. In primo grado il ricorso era stato rigettato per difetto di documentazione dei presupposti del rimborso; in appello la CTR aveva invece accolto la domanda, ritenendo sufficiente la documentazione prodotta e sussistente il diritto al regime agevolato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo, di natura processuale, sosteneva che la domanda di rimborso fosse priva dell'indicazione dell'importo chiesto e quindi inidonea a far formare un silenzio-rifiuto impugnabile ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992; il secondo denunciava la violazione dell'art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252/2005, perché i montanti previdenziali in questione erano maturati entro il 30/09/1999 e, quindi, doveva applicarsi il regime previgente e non quello agevolato invocato dal contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che una domanda di rimborso priva della quantificazione dell'importo richiesto non sia giuridicamente valida e non possa dar luogo a un silenzio-rifiuto impugnabile. Ha quindi dichiarato assorbito il secondo motivo. Per completezza, ha comunque osservato che la pretesa del contribuente era infondata nel merito, perché il caso riguardava un 'vecchio iscritto' a un 'vecchio fondo' integrativo soppresso dal 1/10/1999, con conseguente applicazione del regime tributario anteriore al 31/12/2006 e non del nuovo sistema agevolato del d.lgs. n. 252/2005. La sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione sono state poste a carico del contribuente.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La domanda di rimborso priva della quantificazione dell'importo richiesto non è idonea a formare un silenzio-rifiuto impugnabile.
art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nel motivo come norma sulla procedura di rimborso fiscale, in combinato con l'art. 38.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nel motivo come norma sulla procedura di rimborso fiscale, in combinato con l'art. 37.
art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
Norma invocata dal contribuente per ottenere l'applicazione del regime fiscale più favorevole alle prestazioni di previdenza complementare.
art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
Per i 'vecchi iscritti' e per i montanti maturati fino a determinate date continua ad applicarsi il regime previgente; non opera il nuovo regime agevolato invocato per i montanti maturati entro il 30/09/1999.
art. 64 l. 17 maggio 1999, n. 144
Ha disposto la soppressione, dal 1° ottobre 1999, dei fondi integrativi costituiti presso gli enti del parastato, compresa la gestione speciale INPS.
In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Indicata come norma processuale di riferimento del vizio dedotto nel primo motivo.
Indicata come norma processuale di riferimento del vizio dedotto nel primo motivo.
artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
art. 16, comma 1, lett. a), e 17
Richiamati nel riepilogo della giurisprudenza sul trattamento fiscale delle prestazioni in capitale dei fondi previdenziali integrativi, quanto alla tassazione separata.
art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482
Richiamato nella giurisprudenza citata per l'applicazione della ritenuta del 12,50% alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento.
art. 23, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
La Corte costituzionale ne ha dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui determinava una irragionevole disparità di trattamento tra pensioni complementari del pubblico e del privato.
Massime di principio
- Una domanda di rimborso fiscale deve contenere elementi sufficienti a individuare e quantificare la pretesa; in mancanza della specificazione dell'importo richiesto non si forma un silenzio-rifiuto impugnabile.
- Il vizio consistente nella mancata quantificazione della domanda di rimborso non è sanato dal successivo deposito di documenti, se la carenza rendeva la domanda originaria giuridicamente inidonea a introdurre validamente il giudizio.
- In tema di previdenza complementare, il regime fiscale applicabile dipende dal momento di maturazione dei montanti e dalla posizione del soggetto rispetto al fondo; per i 'vecchi iscritti' a fondi soppressi continua ad applicarsi la disciplina previgente nei limiti stabiliti dalla norma intertemporale.
- Quando il giudice di legittimità accoglie un motivo di ricorso che definisce la controversia senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria.
- In materia tributaria, la qualificazione del regime fiscale di una prestazione previdenziale integrativa richiede di distinguere tra montante maturato in epoche diverse e di applicare la disciplina intertemporale corrispondente, non potendosi estendere automaticamente la normativa più favorevole a periodi non coperti dalla sua efficacia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21077/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21079/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21080/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21082/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21084/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21085/2023 del 19/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →