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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21209/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso della maggiore Irpef trattenuta negli anni 2010-2013 su somme corrisposte dall'INPS a titolo di pensione complementare. La domanda era fondata sull'assunto che dovesse applicarsi il regime fiscale più favorevole previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005. In primo grado il ricorso era stato rigettato per difetto di documentazione dei presupposti del rimborso; in appello la CTR aveva invece accolto la domanda, ritenendo sufficiente la documentazione prodotta e sussistente il diritto al regime agevolato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo, di natura processuale, sosteneva che la domanda di rimborso fosse priva dell'indicazione dell'importo chiesto e quindi inidonea a far formare un silenzio-rifiuto impugnabile ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992; il secondo denunciava la violazione dell'art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252/2005, perché i montanti previdenziali in questione erano maturati entro il 30/09/1999 e, quindi, doveva applicarsi il regime previgente e non quello agevolato invocato dal contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che una domanda di rimborso priva della quantificazione dell'importo richiesto non sia giuridicamente valida e non possa dar luogo a un silenzio-rifiuto impugnabile. Ha quindi dichiarato assorbito il secondo motivo. Per completezza, ha comunque osservato che la pretesa del contribuente era infondata nel merito, perché il caso riguardava un 'vecchio iscritto' a un 'vecchio fondo' integrativo soppresso dal 1/10/1999, con conseguente applicazione del regime tributario anteriore al 31/12/2006 e non del nuovo sistema agevolato del d.lgs. n. 252/2005. La sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione sono state poste a carico del contribuente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Una domanda di rimborso fiscale deve contenere elementi sufficienti a individuare e quantificare la pretesa; in mancanza della specificazione dell'importo richiesto non si forma un silenzio-rifiuto impugnabile.
  • Il vizio consistente nella mancata quantificazione della domanda di rimborso non è sanato dal successivo deposito di documenti, se la carenza rendeva la domanda originaria giuridicamente inidonea a introdurre validamente il giudizio.
  • In tema di previdenza complementare, il regime fiscale applicabile dipende dal momento di maturazione dei montanti e dalla posizione del soggetto rispetto al fondo; per i 'vecchi iscritti' a fondi soppressi continua ad applicarsi la disciplina previgente nei limiti stabiliti dalla norma intertemporale.
  • Quando il giudice di legittimità accoglie un motivo di ricorso che definisce la controversia senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria.
  • In materia tributaria, la qualificazione del regime fiscale di una prestazione previdenziale integrativa richiede di distinguere tra montante maturato in epoche diverse e di applicare la disciplina intertemporale corrispondente, non potendosi estendere automaticamente la normativa più favorevole a periodi non coperti dalla sua efficacia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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