Cassazione Civile, Ordinanza n. 05772/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario autostradale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale con cui la Provincia aveva contestato alla società concessionaria autostradale l’occupazione, senza titolo concessorio e senza pagamento del relativo canone, di uno spazio sovrastante una strada provinciale mediante una struttura sopraelevata (pontone autostradale), qualificando la condotta come abusiva ai sensi della disciplina provinciale COSAP e correlando al verbale la possibilità di sanzione pecuniaria e misure ripristinatorie. Il TAR aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario; il Consiglio di Stato, in un primo giudizio, aveva invece affermato la giurisdizione amministrativa e rinviato la causa al TAR. Nel giudizio di merito il TAR aveva poi rigettato il ricorso della società; il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata, aveva riformato, accolto il ricorso della società e annullato il verbale, affermando che l’occupazione tramite infrastruttura assentita con concessione statale non ricadeva nel regime COSAP degli enti locali e che non era dovuto alcun canone. La Provincia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse solo una sanzione amministrativa pecuniaria e che il regolamento provinciale prevedesse esclusivamente tale sanzione, non misure ripristinatorie; (2) ancora difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, deducendo che la rimozione delle installazioni abusive è misura accessoria prevista dal codice della strada in fattispecie diverse e non applicabile al caso; (3) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di canoni di occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché eccesso di potere giurisdizionale per avere il Consiglio di Stato escluso la debenza del canone e, in sostanza, creato un’esenzione non prevista dall’ordinamento. La società ha resistito eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per tardività, perché la prima sentenza del Consiglio di Stato sulla giurisdizione era immediatamente impugnabile e non lo era stata nei termini.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene innanzitutto tardive e quindi inammissibili le censure rivolte contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 3517/2019, che aveva definito autonomamente la questione di giurisdizione affermando la giurisdizione amministrativa e rimettendo la causa al primo giudice: tale decisione era immediatamente ricorribile per cassazione e, non essendo stata impugnata nei termini, era passata in giudicato. Di conseguenza, i primi due motivi sono dichiarati inammissibili. Quanto al terzo motivo, la Corte lo respinge nel merito: rileva che la domanda originaria mirava all’annullamento del verbale di accertamento dell’occupazione abusiva, quale atto prodromico alla sanzione, e che le affermazioni del Consiglio di Stato sulla non debenza del canone erano mere conseguenze argomentative della negata abusività dell’occupazione e dell’inesistenza dell’obbligo di concessione; non vi è stato sconfinamento nella sfera del legislatore, perché il giudice speciale ha solo interpretato la normativa vigente. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 63, comma 2, lett. g-bis, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato come base della contestazione e della sanzione relativa all’occupazione abusiva
art. 50, comma 1, Regolamento provinciale COSAP approvato con D.C.P. n. 17 del 15 marzo 2011
considerato dalla Provincia come norma che prevederebbe solo sanzione pecuniaria; il Consiglio di Stato ne aveva dato lettura distinguendo tra occupazione sine titulo e installazione abusiva di manufatti
art. 20, comma 5, Codice della strada
invocato dalla ricorrente per sostenere che la rimozione delle installazioni abusive ha natura accessoria e non si applica al caso
richiamato per il rinvio della causa al primo giudice dopo l’affermazione della giurisdizione amministrativa
richiamato per confutare l’ammissibilità dell’impugnazione congiunta; la Corte ribadisce che non si applica alle sentenze definitive che esauriscono il grado
richiamato per affermare che la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda e al petitum sostanziale
art. 111, comma 8, Cost.
richiamato per delimitare il ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2012
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2012
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La sentenza del giudice d’appello che riforma la decisione di primo grado e rimette la causa al primo giudice è immediatamente impugnabile per cassazione quando definisce il giudizio dinanzi a quel giudice; se non impugnata nei termini, passa in giudicato.
- Ai fini del riparto di giurisdizione rilevano petitum sostanziale e causa petendi, non la sola qualificazione formale della domanda o della pretesa prospettata dalla parte.
- In sede di ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione non è deducibile un mero error in iudicando o in procedendo del giudice speciale: la censura è ammissibile solo se si lamenta un vero sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione.
- L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera del legislatore ricorre solo quando il giudice speciale introduca una regola nuova e non quando interpreti, anche estensivamente o analogicamente, la disciplina esistente.
- Quando il giudice annulla un verbale di accertamento perché inesistente l’obbligo giuridico presupposto dell’illecito contestato, le ulteriori affermazioni sulla non debenza del corrispettivo possono essere lette come conseguenze argomentative della decisione, non come autonoma statuizione creativa di disciplina.
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