Cassazione Civile, Ordinanza n. 21113/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni per il recupero dell'imposta di registro e accessori dovuti a seguito di una sentenza che aveva reso esecutivo un lodo arbitrale. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla giustizia tributaria, ma sia in primo grado sia in appello il ricorso era stato rigettato. In cassazione egli ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 7 L. 212/2000, della L. 241/1990, dell'art. 24 Cost. e dell'obbligo di chiarezza e motivazione dell'atto, sostenendo che l'avviso fosse carente di motivazione e che dovesse essere allegato l'atto presupposto; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo la nullità dell'avviso perché riportava solo gli estremi della sentenza senza allegarla, e deducendo anche irregolarità formali dell'atto e del potere di delega; (3) violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per asserita motivazione apparente della sentenza d'appello e omessa pronuncia su eccezioni. In memoria il ricorrente ha inoltre invocato un giudicato esterno favorevole formatosi in altro giudizio promosso da coobbligati, ai sensi dell'art. 1306 c.c., ma la Corte ha rilevato che non era provato il passaggio in giudicato né era certo che si trattasse del medesimo atto/imposizione.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di giudicato esterno per difetto di prova del passaggio in giudicato e per l'incertezza circa l'identità dell'atto e del lodo richiamati. Ha poi ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, perché il ricorso non riportava il contenuto rilevante dell'atto e, nel merito, l'avviso di liquidazione relativo ad atti giudiziari è sufficientemente motivato con l'indicazione dell'imponibile, dell'aliquota e dell'imposta liquidata, senza necessità di allegare la sentenza presupposta quando il contribuente ne abbia già conoscenza. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: l'obbligo motivazionale è assolto con l'indicazione degli estremi della sentenza o del decreto, senza allegazione, se il contribuente conosce o può presumibilmente conoscere l'atto; inoltre non vi è stata inversione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., mentre le censure su timbri, firme e irregolarità formali sono state considerate inammissibili perché non coerenti con la violazione di legge dedotta. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza d'appello era esistente e non meramente apparente, e la doglianza ex art. 112 c.p.c. era inammissibile poiché non venivano specificate le eccezioni asseritamente non esaminate. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con ulteriore attestazione della debenza del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Norme richiamate
L'obbligo di motivazione dell'atto tributario mira a consentire al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa senza ricerche ulteriori; non impone l'allegazione di atti già conosciuti o conoscibili, se i dati forniti rendono intellegibili i presupposti della pretesa.
Richiamata insieme allo Statuto del contribuente come parametro della motivazione del provvedimento amministrativo/tributario.
art. 24 Cost.
Evocato a sostegno della censura sulla motivazione dell'atto, ma non ritenuto violato alla luce della sufficienza motivazionale dell'avviso.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce il carico probatorio alla parte sbagliata; non ricorre se il giudice si limita a valutare le prove e a ritenere assolto l'onere dall'amministrazione.
Invocato per estendere al ricorrente l'efficacia favorevole di un giudicato formatosi in favore di altro coobbligato; la Corte ha respinto l'eccezione per difetto di prova del giudicato e incertezza sull'identità dell'atto.
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131 del 1986
Per l'avviso di liquidazione relativo ad atti giudiziari è sufficiente l'indicazione dell'imponibile, dell'aliquota e dell'imposta liquidata.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza d'appello; la Corte ha escluso un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
La censura di omessa pronuncia richiede la specifica indicazione delle eccezioni dedotte e non esaminate; in difetto la doglianza è inammissibile.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il vizio di motivazione; la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta esistente e non apparente.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Le censure sono state esaminate nei limiti del sindacato di legittimità; il vizio motivazionale è denunciabile solo nei casi di anomalia estrema.
Indicato quale norma processuale per il deposito della memoria nel giudizio di cassazione camerale.
La prova del giudicato esterno richiede la produzione della sentenza munita dell'attestazione di cancelleria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, chi invoca un giudicato esterno deve provarne l'esistenza e il passaggio in giudicato mediante la produzione della sentenza munita di attestazione di cancelleria; in mancanza, l'eccezione va respinta.
- L'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo ad atti giudiziari è sufficientemente motivato quando indica gli elementi essenziali del prelievo (imponibile, aliquota e imposta liquidata) e non deve necessariamente allegare la sentenza presupposta se il contribuente ne abbia già avuto conoscenza o ne sia comunque conoscibile il contenuto.
- La censura in cassazione sulla motivazione dell'atto impositivo richiede autosufficienza: occorre riportare nel ricorso i passaggi dell'atto che si assumono viziati, non essendo sufficiente la mera riproposizione delle difese svolte nei gradi di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito attribuisca l'onere probatorio alla parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie; non basta contestare la valutazione delle prove o il loro esito.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle anomalie estreme che si risolvono in assenza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- La doglianza di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede l'indicazione specifica delle domande o eccezioni asseritamente trascurate dal giudice di merito; in difetto di tale specificità, il motivo è inammissibile.
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