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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15481/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda tre avvisi di accertamento per IVA relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, notificati a una società operante nel commercio intracomunitario di autovetture. L’Ufficio contestava l’utilizzo di fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo che una società intermediaria fosse una mera cartiera/interposta, incapace di adempiere l’imposta e strumentale a una frode carosello. La CTP aveva accolto il ricorso della società; dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, l’Agenzia aveva proposto appello notificandolo alla società cessata, e la CTR aveva accolto parzialmente nel merito. In cassazione l’Agenzia deduceva cinque motivi: 1) nullità della sentenza e motivazione apparente per violazione delle norme sulla motivazione nel processo tributario e civile; 2) violazione della disciplina IVA e dei principi in tema di frode carosello e operazioni soggettivamente inesistenti; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme IVA sul riparto dell’onere della prova; 4) violazione delle presunzioni semplici e della prova indiziaria in relazione all’accertamento IVA; 5) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla presenza della cartiera/interposta. I controricorrenti eccepivano preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per essere stato l’appello notificato alla società ormai estinta.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo rituale la notifica dell’appello alla società cancellata in applicazione del principio di ultrattività del mandato difensivo in assenza di dichiarazione dell’evento estintivo. Ha rigettato il primo motivo, escludendo la motivazione apparente perché la sentenza di merito consentiva di ricostruire ratio decidendi e percorso argomentativo. Ha invece accolto il secondo, terzo e quarto motivo, ritenendo che la CTR si fosse discostata dai principi consolidati sul riparto dell’onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti: l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, sia l’alterità soggettiva tra fatturante e reale cedente sia che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, della partecipazione dell’operazione a una frode IVA; solo dopo tale prova grava sul contribuente la dimostrazione della buona fede e della diligenza massima esigibile. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché la CTR aveva comunque esposto le ragioni della decisione e il vizio dedotto non attiene a insufficienza/contraddittorietà della motivazione ma solo al "minimo costituzionale". La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per delimitare il vizio di motivazione e la nullità della sentenza; la Corte esclude la violazione perché la motivazione consentiva di ricostruire il percorso logico.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato come parametro della sufficienza della motivazione; la Corte ritiene non violato perché la sentenza di merito esponeva le ragioni della decisione.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    La Corte esclude la sua violazione, poiché la decisione tributaria conteneva gli elementi essenziali della motivazione.

  • art. 300, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato in tema di evento interruttivo non dichiarato; se l’evento non viene dichiarato o notificato, opera l’ultrattività del mandato.

  • art. 2 D.P.R. n. 633 del 1972

    Invocato nel ricorso quale norma IVA asseritamente violata nella disciplina delle operazioni imponibili, ma la Corte decide sul diverso tema del riparto probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 17 D.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato per contestare la detrazione IVA in frodi carosello; la Corte ribadisce che il diritto alla detrazione è escluso se l’Amministrazione prova i presupposti dell’operazione soggettivamente inesistente e la consapevolezza del cessionario.

  • art. 19 D.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel terzo motivo sul diritto alla detrazione e sul riparto dell’onere probatorio; la Corte afferma che il contribuente deve poi provare la propria buona fede.

  • art. 54 D.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato come base del ricorso a presunzioni nell’accertamento IVA; la Corte conferma che l’Ufficio può assolvere l’onere probatorio anche mediante elementi indiziari e presuntivi.

  • art. 39, primo comma, lett. d, D.P.R. n. 600 del 1973

    Menzi0nato in via analogica per le imposte dirette, a sostegno dell’uso di presunzioni nell’accertamento.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sul riparto dell’onere della prova; la Corte precisa che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, prima l’Ufficio deve provare l’interposizione e la conoscibilità della frode, poi il contribuente la buona fede.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni semplici; la Corte afferma la legittimità dell’accertamento basato su indizi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per le presunzioni semplici; la Corte conferma che l’Amministrazione può fondare la prova su elementi indiziari.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro del "minimo costituzionale" della motivazione; la Corte esclude il vizio di motivazione apparente nel caso concreto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, utilizzata per i motivi secondo, terzo e quarto.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Norma sul vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte ne ribadisce l’interpretazione restrittiva dopo la riforma del 2012.

  • art. 168, lett. a, direttiva 2006/112/CE

    Richiamato per individuare le condizioni sostanziali del diritto alla detrazione IVA.

Massime di principio

  • In materia di operazioni soggettivamente inesistenti e frodi carosello, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni, sia che il soggetto indicato in fattura sia un mero interposto o cartiera, sia che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in una frode IVA.
  • Il diritto alla detrazione dell’IVA costituisce un’eccezione al principio di neutralità dell’imposta: una volta forniti elementi idonei a dimostrare l’inesistenza soggettiva dell’operazione e la conoscibilità della frode, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile.
  • La prova dell’estraneità del contribuente alla frode non si esaurisce nella regolarità formale delle fatture o dei pagamenti, né nella mancata dimostrazione di una partecipazione attiva all’evasione: è decisiva la prova della inconsapevolezza incolpevole e dell’assenza di indici anomali che imponevano controlli ulteriori.
  • Nel giudizio di legittimità, non sussiste motivazione apparente quando dalla sentenza sia possibile ricostruire il tema decidendum e la ratio della decisione; il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di rivalutare la sufficienza o la contraddittorietà della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizione

Testo integrale

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