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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12351/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale relativa al periodo d'imposta 2008 nei confronti di una ONLUS e, per riflesso, dei suoi associati. L'Amministrazione aveva emesso un avviso di accertamento per imposte dirette, un avviso per ritenute non operate e non versate e ulteriori avvisi nei confronti degli associati per il recupero di redditi da partecipazione non dichiarati. I contribuenti sostenevano che l'ente dovesse conservare il regime agevolato previsto per le ONLUS e contestavano sia la pretesa di riqualificazione dell'ente in società commerciale sia l'imputazione dell'omessa effettuazione e del mancato versamento delle ritenute. La CTR aveva però ritenuto che la ONLUS non avesse provato i requisiti per beneficiare delle agevolazioni fiscali e aveva confermato gli accertamenti. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto due motivi: violazione degli artt. 6, 10 e 11 del D.Lgs. 460/1997 e dell'art. 111-bis TUIR per l'illegittima riqualificazione della ONLUS; violazione dell'art. 10 D.Lgs. 460/1997, in combinato disposto con gli artt. 23 d.P.R. 600/1973 e 3 e 8 d.P.R. 602/1973, per l'omessa pronuncia sull'obbligo di ritenuta. Hanno inoltre depositato documenti sopravvenuti, ritenuti irrilevanti per l'esito del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie già compiuta dai giudici di merito in presenza di doppia conforme. La Corte ha richiamato il principio per cui il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre la contestazione della fattispecie concreta attiene al merito e non è riesaminabile in cassazione. Ha anche evidenziato che la CTR aveva accertato una serie di circostanze incompatibili con il regime agevolato ONLUS, tra cui l'assenza di versamenti di quote, di assemblee, di libro soci e verbali, l'esistenza di spese pubblicitarie e costi ingiustificati, nonché compensi corrisposti senza ritenute a dipendenti; da ciò derivava la legittimità dell'accertamento e, una volta disconosciuto il regime di favore, l'obbligo di operare e versare le ritenute. Le sentenze prodotte dai ricorrenti sono state ritenute irrilevanti perché il ricorso era già inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge può essere dedotta solo quando si contesti l'erronea ricognizione della norma astratta, non la diversa ricostruzione dei fatti.

  • artt. 6, 10 e 11 D.Lgs. 460/1997

    Richiamati dai ricorrenti per contestare la perdita del regime agevolato ONLUS; la Corte non ne fornisce una nuova interpretazione nel merito, rilevando che la censura tendeva a rivalutare i fatti accertati.

  • art. 111-bis TUIR

    Invocato dai ricorrenti in combinato con il D.Lgs. 460/1997 per escludere la riqualificazione della ONLUS; la Corte considera la doglianza inammissibile perché fattuale.

  • art. 23 d.P.R. 600/1973

    Richiamato per la questione delle ritenute; una volta escluso il regime di favore, l'obbligo di effettuazione delle ritenute discende dalla presenza di lavoratori dipendenti.

  • artt. 3 e 8 d.P.R. 602/1973

    Richiamati dai ricorrenti sulla medesima questione delle ritenute; la Corte non entra nel merito della loro applicazione autonoma.

  • art. 380.1 bis c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di violazione di legge sussiste solo quando sia dedotta un'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta; se la censura mira a contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, il motivo è inammissibile o comunque non deducibile sotto quel profilo.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente non può trasformare in doglianza di diritto una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio compiuta dai giudici di merito.
  • Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali in favore di un ente richiede la prova dei relativi presupposti; se il giudice di merito accerta elementi incompatibili con il regime di favore, tale accertamento non è riesaminabile in cassazione come semplice violazione di legge.
  • Una volta disconosciuto il regime agevolato, gli obblighi fiscali conseguenti, inclusa l'effettuazione e il versamento delle ritenute sui rapporti di lavoro, possono essere affermati sulla base dell'accertamento di fatto relativo alla presenza di lavoratori dipendenti.
  • La produzione di documenti o decisioni sopravvenute è irrilevante quando il ricorso è già definito in rito per inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImposte dirette
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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