Cassazione Civile, Ordinanza n. 22358/2025 del 03/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria ha rettificato la rendita catastale attribuita alle torri di aerogenerazione di un parco eolico nella disponibilità della società, ritenendole includibili nella categoria catastale D. La Commissione di secondo grado aveva accolto l'appello della società, ritenendo applicabile la disciplina introdotta dalla L. n. 208/2015 sui cd. "imbullonati" anche per annualità anteriori al 2016 e, comunque, escludendo dalla tassazione le dotazioni funzionali all'impianto produttivo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione, per avere la CTR applicato retroattivamente la normativa sugli "imbullonati" senza che ciò fosse stato chiesto; 2) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, per avere esteso indebitamente la disciplina introdotta dalla L. n. 208/2015 alle annualità precedenti al 1° gennaio 2016; 3) violazione dell'art. 28 del D.P.R. n. 1142/1949, per avere la CTR trascurato lo stato attuale delle unità immobiliari e per aver contestato il metodo di stima indiretta e i coefficienti di deprezzamento applicati dall'Ufficio, sebbene conformi alla normativa e alla prassi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il primo. Ha ritenuto fondate le doglianze dell'Agenzia sia perché la disciplina dei cd. "imbullonati" introdotta dalla L. n. 208/2015 non ha efficacia retroattiva e non era applicabile alle annualità anteriori al 2016, sia perché, nella determinazione della rendita catastale dei parchi eolici realizzati prima del 2016, occorre applicare i criteri di stima che tengono conto del deprezzamento delle singole componenti in base a vetustà, obsolescenza tecnica e ciclo di vita, con differenziazione tra parti strutturali e componenti impiantistiche. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di nullità per ultrapetizione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge
invocato dalla ricorrente per censurare l'estensione retroattiva della disciplina sui cd. "imbullonati"
art. 28 del D.P.R. n. 1142/1949
richiamato per la determinazione catastale degli immobili speciali e per la stima delle unità immobiliari
art. 10 R.D.L. 652/1939 conv. in L. n. 1249/1939
indicato come base normativa della stima diretta per opifici e fabbricati speciali
d.l. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40
interpretrato nel senso che nelle categorie catastali E non possono essere compresi immobili con autonoma funzionalità e redditività destinati ad uso commerciale o industriale
art. 1, comma 21, L. n. 208/2015
ha innovato i criteri di stima dei fabbricati speciali escludendo dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo, senza efficacia retroattiva
artt. 15 e seguenti del D.P.R. n. 1142/1949
richiamati per il procedimento diretto di determinazione della rendita catastale
artt. 27 e seguenti del D.P.R. n. 1142/1949
richiamati per il procedimento indiretto di determinazione della rendita catastale
Massime di principio
- Per le annualità anteriori al 1° gennaio 2016, la disciplina introdotta dalla L. n. 208/2015 sui cd. "imbullonati" non può essere applicata retroattivamente alla stima catastale.
- I parchi eolici sono accatastabili nella categoria D/1, in quanto assimilabili a centrali elettriche e privi di una disciplina che giustifichi un trattamento differenziato.
- Ai fini della rendita catastale delle centrali eoliche realizzate prima del 2016, devono essere considerate le componenti strutturali e, secondo i criteri previgenti, anche le dotazioni funzionali all'impianto, mentre l'esclusione opera solo nei limiti introdotti dalla nuova disciplina non retroattiva.
- Nella stima catastale degli immobili speciali, il deprezzamento va commisurato allo stato attuale del bene, alla vetustà, all'obsolescenza tecnica e al ciclo di vita delle singole componenti, distinguendo tra strutture e impianti tecnologici.
- Per gli impianti costruiti dopo il biennio censuario 1988-1989, il costo di costruzione delle strutture si assume a nuovo, mentre per gli impianti si applicano i coefficienti di deprezzamento previsti dalla prassi catastale; ulteriori abbattimenti per vetustà non possono essere duplicati ove già incorporati nell'attualizzazione al biennio di riferimento.
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