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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31252/2025 del 30/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione all’estratto di ruolo proposta da una società in relazione a contributi previdenziali e assicurativi asseritamente dovuti per gli anni 2003-2012, a seguito del rilascio dell’estratto di ruolo nel 2017. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per difetto di interesse ad agire; la corte d’appello, in parziale riforma, ha ritenuto ammissibile l’impugnazione limitatamente alle cartelle per le quali l’agente della riscossione non aveva provato la notificazione e ha dichiarato prescritti i crediti contributivi di otto cartelle per mancanza di allegazione di atti interruttivi successivi alla contestata notifica. L’ente previdenziale ricorreva per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1335, 2935 e 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 30 d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010, sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente escluso la prova della notifica di tre avvisi di addebito e dei successivi atti interruttivi della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha preliminarmente rilevato che il capo della decisione di merito che aveva dichiarato ammissibile l’opposizione all’estratto di ruolo con riferimento alle otto cartelle non notificate non era stato specificamente censurato e doveva quindi ritenersi coperto da giudicato. Ha poi affermato che, rispetto alla doglianza sull’accertamento della notifica e degli atti interruttivi, il motivo tendeva a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stata formalmente invocata la violazione di legge quale vizio del ricorso, ma la censura è stata ritenuta inidonea perché volta in realtà a contestare l’apprezzamento delle prove.

  • art. 1335 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente, senza che la Corte ne sviluppi un’autonoma interpretazione decisiva.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente, senza che la Corte ne sviluppi un’autonoma interpretazione decisiva.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio, ma la Corte non entra nel merito perché reputa la doglianza diretta a una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte osserva che l’accertamento delle prove documentali è riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione.

  • art. 30 d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010

    richiamato dal ricorrente in relazione agli avvisi di addebito, ma non è oggetto di un accertamento di diritto decisivo nel provvedimento.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    menzionato in relazione allo ius superveniens e al giudicato: la Corte ribadisce che la norma sopravvenuta non può incidere sul giudicato già formatosi su un capo non impugnato.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    le prove documentali, incluse quelle sulla notificazione e sugli atti interruttivi, sono soggette al libero apprezzamento del giudice di merito e tale valutazione non è censurabile in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato solo per il rito camerale e il deposito dell’ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Se una parte non censura specificamente in cassazione un capo autonomo della sentenza di merito, quel capo passa in giudicato e non può essere rimesso in discussione neppure mediante il richiamo a uno ius superveniens.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste della denuncia di errores in iudicando, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove documentali compiuta dal giudice di merito.
  • La verifica dell’avvenuta notificazione degli atti e dell’esistenza di atti interruttivi della prescrizione, quando risolta in base al materiale documentale acquisito, appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, salvo specifici vizi denunciabili nei limiti dell’art. 360 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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