Cassazione Civile, Ordinanza n. 31201/2025 del 30/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra un ente regionale pugliese e un lavoratore dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2017. Il giudice di merito aveva riconosciuto al lavoratore il risarcimento del danno da abusivo ricorso al termine e aveva anche accolto la domanda di ricostruzione della carriera, valorizzando il servizio prestato prima dell’assunzione a tempo indeterminato. L’ente pubblico ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, della L.R. Puglia n. 3/2010 e dell’art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015. Secondo la ricorrente, la stabilizzazione sopravvenuta avrebbe dovuto avere effetto sanante ed escludere il risarcimento del danno. Il controricorso ha resistito sostenendo la correttezza della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha confermato l’impostazione della Corte d’appello, secondo cui l’assunzione a tempo indeterminato non elimina automaticamente il diritto al risarcimento per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine: la stabilizzazione ha efficacia sanante solo se strettamente collegata alla successione abusiva dei contratti e se costituisce l’esito di misure specificamente dirette a superare il precariato. Nel caso concreto, l’immissione in ruolo era avvenuta in applicazione del diritto di precedenza previsto dalla normativa regionale per gli operai forestali che avessero lavorato per almeno 181 giornate, e non quale misura correlata alla reiterazione illegittima dei contratti a termine. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
è invocato dalla ricorrente per sostenere che la stabilizzazione avrebbe escluso il risarcimento; la Corte ne esclude l’erronea applicazione nel caso concreto
L.R. Puglia 25 febbraio 2010, n. 3
la Corte osserva che la stabilizzazione è avvenuta in base alla disciplina regionale relativa agli operai stagionali forestali con un certo numero di giornate lavorative, non in funzione sanante dell’abusivo ricorso al termine
art. 28, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
richiamato nel motivo quale norma ritenuta violata dalla ricorrente
direttiva 1999/70/CE
è richiamata come base del sistema di tutela contro l’abuso dei contratti a termine nel settore pubblico
art. 5, comma 4-quinquies, d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368
è menzionato come fonte del diritto di precedenza applicato alla stabilizzazione
art. 1, comma 40, L. 24 dicembre 2007, n. 247
è richiamato quale norma che ha inserito il comma 4-quinquies nell’art. 5 del d.lgs. 368/2001
art. 12, comma 2, lett. b), L.R. Puglia n. 3/2010
è indicato come la previsione regionale che consente l’immissione in ruolo degli operai forestali al ricorrere di un determinato numero di giornate lavorative
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5072
richiamata come leading case sui criteri di liquidazione del danno da abusivo ricorso ai contratti a termine nel pubblico impiego
Cass., Sez. L, 27 maggio 2021, n. 14815
citata per il principio secondo cui la stabilizzazione ha efficacia sanante solo se esito di misure specificamente volte a superare il precariato
Cass., Sez. L, 3 ottobre 2023, n. 27882
richiamata per il principio della necessaria connessione causale tra stabilizzazione e abusiva reiterazione dei contratti a termine
Cass., Sez. U, 20 febbraio 2020, n. 4315
richiamata ai fini dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il danno da abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato va riconosciuto secondo criteri idonei a garantire una tutela effettiva e dissuasiva, anche in funzione di agevolazione dell’onere probatorio del lavoratore.
- L’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore non produce di per sé un effetto sanante idoneo a escludere il risarcimento del danno da abuso del termine: tale effetto sussiste solo se la stabilizzazione è strettamente correlata alla reiterazione illegittima dei contratti ed è frutto di misure specificamente dirette a superare il precariato.
- Quando la stabilizzazione avvenga per effetto di una disciplina autonoma, come un diritto di precedenza fondato su requisiti diversi dall’abusiva reiterazione dei contratti a termine, essa non elimina il diritto al risarcimento per il pregresso illecito.
- Chi eccepisce l’efficacia sanante della stabilizzazione deve allegare e dimostrare la concreta procedura che ha determinato l’immissione in ruolo e la sua connessione causale con l’abuso del termine.
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