Cassazione Civile, Ordinanza n. 31202/2025 del 30/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di un lavoratore nei confronti del preteso datore di lavoro per ottenere differenze retributive maturate nel corso di un rapporto di lavoro agricolo, ritenuto sussistente almeno dal 1° gennaio 2000 al 31 luglio 2011, oltre al TFR. Il tribunale aveva accolto in gran parte la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo provata sia la continuità del rapporto con l'azienda agricola già riferibile al padre del convenuto sia l'entità delle spettanze dovute. In cassazione il datore di lavoro ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2556 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe fondato l'identità tra l'azienda del defunto e quella del figlio su prove testimoniali, mentre il trasferimento d'azienda richiederebbe forma scritta ad probationem; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 246 c.p.c., lamentando che la prova del rapporto di lavoro e delle retribuzioni dovute fosse stata tratta da dichiarazioni e risultanze asseritamente inutilizzabili perché provenienti, direttamente o indirettamente, dal lavoratore interessato. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché non coglieva la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, che non aveva accertato un contratto scritto di trasferimento d'azienda ma aveva desunto la continuità aziendale da altri elementi, compresi certificati camerali; inoltre ha ribadito che la forma scritta ex art. 2556 c.c. vale tra le parti del trasferimento ma non impedisce ai terzi di provare il passaggio d'azienda con testimoni e presunzioni. Il secondo motivo è stato giudicato non pertinente e generico, perché la corte d'appello non aveva fondato la propria decisione su dichiarazioni rese de relato ex parte actoris né aveva attribuito rilievo dirimente a testimonianze penalmente contestate o alla deposizione del lavoratore nel procedimento penale; inoltre l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. richiede specifica deduzione e tempestiva formulazione, che non risultava adeguatamente coltivata. Il ricorso è stato dunque rigettato, con conferma della condanna del datore di lavoro al pagamento delle somme riconosciute nei gradi di merito e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi perché non aderenti alla ratio decidendi della sentenza d'appello e, in parte, perché formulati in modo generico o comunque privi di specifica correlazione con le censure effettivamente esaminate dal giudice di merito. È stata confermata la decisione di merito che aveva condannato il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive e del TFR in favore del lavoratore. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell'intimato; è stato però dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 2556 c.c.
"Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto"
La forma scritta ad probationem riguarda il rapporto tra le parti del trasferimento d'azienda, ma non opera nei confronti dei terzi, che possono provare il trasferimento anche con testimonianze e presunzioni.
L. n. 310 del 12/08/1993, art. 6
Non ha modificato il primo comma dell'art. 2556 c.c.; è intervenuta sul secondo comma della norma.
art. 246 c.p.c.
L'eccezione di incapacità a testimoniare deve essere specificamente dedotta e tempestivamente sollevata; in difetto non può essere utilmente prospettata in cassazione in modo generico.
art. 360, comma primo, c.p.c.
I motivi di ricorso non erano stati ricondotti a nessuna delle ipotesi tipiche di ricorso per cassazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Sono stati ravvisati i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o una norma non realmente applicata dal giudice di merito.
- La forma scritta ad probationem prevista per i contratti di trasferimento d'azienda opera tra le parti del contratto, ma non limita la prova del trasferimento quando sia invocato da terzi, i quali possono ricorrere anche a testimonianze e presunzioni.
- L'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. richiede deduzione specifica e tempestiva; non è sufficiente invocarla in modo generico o solo in sede di legittimità.
- Non è ammissibile in cassazione una censura che pretenda di sostituire alla valutazione di merito del materiale probatorio una diversa lettura delle risultanze processuali, senza denunciare un vero vizio di legittimità.
- La sentenza di merito che fondi il proprio convincimento su una pluralità di elementi probatori non può essere utilmente censurata in cassazione se il ricorrente colpisce solo un segmento argomentativo non decisivo o fraintende gli elementi effettivamente valorizzati dal giudice.
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