Cassazione Civile, Ordinanza n. 31199/2025 del 30/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente dell'A.R.I.F. Puglia, inquadrato con mansioni di "conduttore di impianto irriguo", volta ad ottenere dall'ente il pagamento dell'indennità chilometrica prevista dalla contrattazione collettiva di settore per ogni giornata di lavoro, calcolata sul tragitto di andata e ritorno tra residenza e centro lavorativo. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo applicabile al rapporto la disciplina collettiva privatistica richiamata dalla normativa regionale e negando che l'art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010 impedisse tale riconoscimento. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) falsa applicazione del CCNL e del CIRL di categoria e violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l), Cost., assumendo che il rapporto, essendo alle dipendenze di un ente pubblico non economico, dovesse essere integralmente soggetto al d.lgs. n. 165/2001 e non alla contrattazione privatistica; (2) violazione dell'art. 2, commi 2 e 3, d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 54 del CCNL e dell'art. 12, comma 2-quinquies, l. reg. Puglia n. 3/2010, sostenendo che la natura pubblicistica del datore e del rapporto escludesse l'attribuzione dell'indennità di percorrenza prevista dalla contrattazione privata; (3) violazione dell'art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010 e dell'art. 97 Cost., deducendo che tale disposizione renderebbe inapplicabili le clausole collettive di primo livello e integrative non pattuite con ARAN e, quindi, il rimborso richiesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, in continuità con precedenti già consolidati, i primi due motivi, affermando che per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti da amministrazioni pubbliche può trovare applicazione la contrattazione collettiva di diritto privato senza che ciò faccia uscire il rapporto dall'alveo del lavoro pubblico privatizzato. Ha richiamato la disciplina storica e la normativa statale e regionale che ammettono questo speciale modello di impiego, precisando che il rinvio al contratto collettivo privatistico riguarda il trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale, ma non consente di derogare alle regole comuni del lavoro privatizzato ove incompatibili. Ha inoltre respinto il terzo motivo, chiarendo che l'art. 6 del d.l. n. 78/2010 non si applica direttamente alle Regioni e agli enti regionali, ma opera come principio di coordinamento della finanza pubblica; pertanto, la mera invocazione della norma non basta a escludere l'efficacia della clausola collettiva sull'indennità chilometrica. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 54 CCNL addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria del 2.8.2006 e del 7.12.2010
La clausola collettiva rileva ai fini del trattamento economico dei lavoratori del settore e può fondare il diritto all'indennità chilometrica nel quadro del lavoro pubblico privatizzato speciale.
art. 23 CIRL Puglia di categoria del 5.10.2009 e del 10.6.2014
La contrattazione integrativa regionale è richiamata come fonte del trattamento economico applicabile ai dipendenti del settore idraulico-forestale e agrario.
art. 117, comma 2, lett. l), Cost.
La ricorrente lo invoca per sostenere la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile; la Corte non accoglie la tesi escludente, ritenendo compatibile la disciplina speciale con il lavoro pubblico privatizzato.
art. 2, commi 2 e 3, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato per affermare che il rapporto alle dipendenze dell'ente pubblico non economico resta disciplinato dalle regole del lavoro pubblico privatizzato.
art. 12, comma 2-quinquies, l. reg. Puglia n. 3/2010
La norma regionale è richiamata dalla ricorrente per sostenere l'incompatibilità della pretesa economica con il regime pubblicistico; la Corte ritiene invece che il richiamo al contratto collettivo di settore sia limitato al trattamento giuridico-economico.
art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010
La Corte esclude che la norma operi direttamente nei confronti delle Regioni e degli enti regionali; essa costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica e non rende di per sé inefficace la clausola collettiva invocata.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al vincolo di finanza pubblica; non è ritenuto idoneo a paralizzare la pretesa economica del lavoratore nei termini prospettati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della parte soccombente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, la contrattazione collettiva di diritto privato può trovare applicazione senza che il rapporto perda la sua natura di lavoro pubblico privatizzato.
- Il rinvio della normativa speciale al contratto collettivo privatistico va inteso come limitato al trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale, non come deroga generale all'intero regime del d.lgs. n. 165/2001.
- La disciplina di settore può consentire il riconoscimento di emolumenti o indennità previsti dal contratto collettivo anche in favore di dipendenti di enti pubblici non economici, se la fonte speciale li richiama per il trattamento economico.
- Le disposizioni dell'art. 6 d.l. n. 78/2010 non si applicano direttamente a Regioni ed enti regionali, ma valgono come principi di coordinamento della finanza pubblica; quindi non bastano, da sole, a neutralizzare clausole collettive applicate a rapporti speciali.
- Nel lavoro pubblico privatizzato speciale, la mera qualificazione pubblicistica del datore di lavoro non esclude automaticamente l'applicazione di istituti economici previsti dalla contrattazione collettiva di settore, quando la disciplina normativa li consenta.
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