Cassazione Civile, Ordinanza n. 31197/2025 del 30/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina da un’ordinanza-ingiunzione con cui l’autorità ispettiva del lavoro aveva irrogato una sanzione amministrativa per plurime violazioni in materia lavoristica: omessa comunicazione al Centro per l’impiego di dati di quattro lavoratori, omessa registrazione sul Libro Unico del Lavoro e impiego di tre lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie. I destinatari dell’ingiunzione avevano opposto il provvedimento, ma l’opposizione era stata rigettata in primo grado e poi in appello. In cassazione i ricorrenti hanno articolato cinque motivi: 1) violazione di norme sulla efficacia e interpretazione delle scritture private e sulla prova, nonché nullità per mancata ammissione di mezzi istruttori; 2) violazione della regola sull’onere della prova, assumendo che la Corte d’appello avesse illegittimamente posto a loro carico la prova contraria rispetto al verbale ispettivo; 3) violazione della disciplina sulla legittimazione passiva del soggetto fisico, sostenendo che non fosse autore materiale dell’illecito e che vi fosse indebita duplicazione sanzionatoria; 4) omesso esame di fatto decisivo, per non avere la Corte motivato su un motivo d’appello relativo alla presenza di un delegato societario durante l’ispezione; 5) violazione delle norme sulle spese di lite, contestando la regolazione delle spese in favore dell’amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché cumulava in modo promiscuo censure ex art. 360 c.p.c. nn. 3, 4 e 5, senza distinguere adeguatamente i diversi vizi, ed era inoltre difettoso di autosufficienza e non confrontato con una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non si confrontavano con l’effettivo ragionamento della Corte territoriale e, in sostanza, miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché deduceva omessa motivazione e non omessa pronuncia, oltre a essere privo di autosufficienza per mancata trascrizione del motivo di appello asseritamente ignorato. Anche il quinto motivo è stato respinto come inammissibile, poiché fondato su norme e precedenti non pertinenti alla disciplina speciale della rappresentanza in giudizio dell’Ispettorato del lavoro. La notificazione del ricorso, effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, è stata considerata nulla, ma la Corte ha evitato la rinnovazione per la già evidente inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimato; è stato richiamato l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 9 bis, comma 2, L. n. 68/1996
omessa comunicazione al Centro provinciale dell’impiego
Norma richiamata come base della sanzione amministrativa per la mancata comunicazione dei nominativi e delle informazioni sui lavoratori.
art. 39, commi 1 e 2, d.l. n. 112/2008
omessa registrazione dei dati relativi ai lavoratori sul Libro Unico Lavoro
Norma posta a fondamento della contestazione per la mancata iscrizione/registrazione dei dati nel Libro Unico del Lavoro.
art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002
impiego di tre lavoratori non risultanti dalle scritture contabili obbligatorie
Norma applicata alla sanzione per lavoro irregolare o non registrato nelle scritture obbligatorie.
Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte rileva che il motivo è inammissibile perché promiscuo e non confrontato con la ratio decidendi della sentenza d’appello.
Richiamato dai ricorrenti sulla data certa delle scritture private; il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile.
Invocato per l’interpretazione della scrittura privata, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato nei motivi, ma senza superare il rilievo di inammissibilità per commistione di censure e difetto di autosufficienza.
Citate dai ricorrenti in tema di prova presuntiva; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.
La Corte d’appello, richiamando Cass. n. 1921/2019, ha ritenuto che, a fronte degli elementi raccolti dagli ispettori, spettasse alla società fornire prova contraria idonea a superare il valore indiziario del verbale di accertamento.
Richiamato nel terzo motivo in tema di legittimazione passiva del soggetto fisico sanzionato.
Richiamato nel quinto motivo sul termine per la contestazione dell’illecito, ma ritenuto non pertinente rispetto alla disciplina richiamata dalla sentenza impugnata.
Invocato dai ricorrenti in relazione ai termini del procedimento, ma non giudicato pertinente dalla Corte di cassazione.
Usato quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità e l’inammissibilità delle censure promiscue o dirette a rivalutare il fatto.
La Corte precisa che l’eventuale doglianza avrebbe dovuto essere formulata come omessa pronuncia e non come omessa motivazione.
Richiamato nel quinto motivo in punto spese di lite; la censura è stata ritenuta non pertinente alla disciplina speciale applicata dal giudice di merito.
Richiamato nel contesto del principio di ragionevole durata del processo, per evitare attività processuali inutili.
Richiamato insieme all’art. 175 c.p.c. per giustificare la mancata rinnovazione della notificazione in presenza di ricorso comunque inammissibile.
Richiamato in tema di rinnovazione della notificazione nulla, ritenuta però superflua per l’inammissibilità del ricorso.
Rappresentanza in giudizio
La Corte richiama la norma per affermare che l’Ispettorato può farsi rappresentare e difendere da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e che, in caso di esito favorevole, spetta la riduzione del 20% delle spese.
art. 13, comma 1 q
Richiamato nel dispositivo finale in relazione all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non possono essere cumulati in modo promiscuo motivi eterogenei che presuppongono accertamenti fattuali incompatibili tra loro: la commistione tra violazione di legge, omesso esame di fatto e vizi processuali rende il motivo inammissibile se non è possibile distinguere con chiarezza le singole censure.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; se una ratio autonoma non viene attaccata specificamente, il motivo è inammissibile o comunque infondato.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o censurare il merito dell’apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- Nei procedimenti di opposizione a verbale ispettivo, una volta acquisiti elementi probatori dotati di pregnante valore indiziario, può gravare sul destinatario dell’atto l’onere di fornire una prova contraria idonea a superare le risultanze dell’accertamento.
- La deduzione di omessa motivazione su un motivo di appello non equivale alla deduzione di omessa pronuncia: se si contesta la totale mancanza di decisione sul motivo, la censura deve essere incardinata come nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
- La mancata trascrizione, anche solo parziale, degli atti o delle scritture private su cui il ricorso si fonda può determinare difetto di autosufficienza e rendere la censura inammissibile.
- Quando il ricorso è chiaramente inammissibile, la Corte può evitare la rinnovazione della notificazione nulla se ciò comporterebbe solo un inutile aggravio processuale, in ossequio ai principi di economia processuale e ragionevole durata.
- Nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione in materia lavoristica l’Ispettorato può stare in giudizio tramite propri funzionari; le doglianze sulle spese devono misurarsi con la disciplina speciale applicabile a tale rappresentanza processuale.
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