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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20280/2025 del 20/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La lite nasce dal conferimento a una professionista di un incarico a termine di direzione dell'ufficio tecnico comunale e dalla successiva revoca/recesso dell'amministrazione, ritenuti illegittimi dai giudici di merito con condanna del Comune al risarcimento del danno. In appello il Comune aveva sostenuto, tra l'altro, la nullità del contratto per difetto di forma scritta ad substantiam e aveva contestato la natura del rapporto. In cassazione ha proposto due motivi: (1) violazione degli artt. 19 d.lgs. n. 165/2001, 110 TUEL e 2237 c.c., deducendo che il rapporto dovesse essere qualificato come collaborazione professionale autonoma ex art. 110, comma 6, TUEL e non come rapporto di lavoro subordinato a termine ex commi 1-5; (2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente valorizzato il richiamo all'art. 50 TUEL e non avesse considerato elementi fattuali indicativi della natura autonoma del rapporto. Il Comune contestava inoltre, in via argomentativa, la pretesa necessità della giusta causa per il recesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'incarico di direzione dell'ufficio tecnico comunale, conferito ex art. 110 TUEL nel testo anteriore alla riforma del 2014, integra un rapporto di impiego di natura subordinata, soggetto alla disciplina del d.lgs. n. 165/2001, salvo gli aspetti espressamente regolati dalla norma speciale o incompatibili con la temporaneità; non si tratta quindi di collaborazione esterna autonoma ex comma 6, riservata a obiettivi determinati e convenzioni a termine. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato come richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e di diversa qualificazione giuridica del rapporto, senza individuare un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito. Il Comune è stato condannato alle spese e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'incarico non fosse un rapporto di lavoro subordinato ma la Corte ha confermato la disciplina speciale del lavoro pubblico dirigenziale a tempo determinato.

  • art. 110 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

    Nel testo anteriore alla modifica del 2014, il comma 1 consente il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato; il comma 6 riguarda invece solo collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati. Gli incarichi ex commi 1-5 sono qualificati come rapporti di impiego subordinato.

  • art. 2237 c.c.

    Invocato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo per qualificare l'incarico come collaborazione autonoma.

  • art. 50 TUEL

    Il richiamo contenuto nella delibera non è stato considerato decisivo per mutare la qualificazione giuridica del rapporto.

  • art. 7 d.lgs. n. 165/2001

    Evocato dalla Corte per collocare le collaborazioni esterne di cui al comma 6 dell'art. 110 tra le collaborazioni autonome dell'amministrazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma una richiesta di nuova valutazione delle prove e della qualificazione giuridica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Negli enti locali, l'incarico conferito a termine per la copertura di una posizione dirigenziale o di responsabilità ex art. 110 TUEL, nel testo anteriore alla riforma del 2014, integra di regola un rapporto di impiego di natura subordinata, anche se la norma non lo qualifichi espressamente.
  • La collaborazione autonoma ex art. 110, comma 6, TUEL è istituto distinto e residuale: presuppone obiettivi determinati, convenzioni a termine e un apporto professionale esterno ad alto contenuto specialistico, non la copertura stabile di un ufficio o servizio dell'ente.
  • Per qualificare il rapporto non è decisivo il solo richiamo formale a una norma o la documentazione amministrativa, ma occorre verificare la funzione concretamente affidata, l'inserimento nell'organizzazione dell'ente e la disciplina applicabile.
  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è inammissibile se, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, si chiede in realtà una nuova valutazione delle prove o una diversa qualificazione giuridica dei fatti già accertati.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineCompetenza
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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