Cassazione Civile, Ordinanza n. 20278/2025 del 20/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da quattro lavoratori, già dipendenti di Rete Ferroviaria Italiana e poi transitati nei ruoli dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, per ottenere l'applicazione del trattamento giuridico ed economico riconosciuto al personale dell'Agenzia per la sicurezza del volo e, in particolare, il pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale di Firenze aveva dapprima riconosciuto il diritto al medesimo trattamento retributivo dei controllori di volo, ma poi, con sentenza definitiva, aveva respinto la domanda economica ritenendo insussistenti le differenze stipendiali sulla base di consulenza tecnica contabile. In appello, l'Agenzia aveva impugnato la sentenza non definitiva avvalendosi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; la Corte d'appello di Firenze aveva però dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia, sul presupposto che il patrocinio erariale non fosse previsto da alcuna norma speciale e che l'Agenzia non potesse qualificarsi come amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto la violazione dell'art. 1 del r.d. n. 1611/1933 in relazione alla normativa istitutiva dell'Agenzia e alla disciplina delle agenzie pubbliche, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nell'escludere il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato e nel negare la natura di amministrazione statale ad ordinamento autonomo dell'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti, ritenendo ammissibile il ricorso anche se notificato dopo la soppressione dell'ente originario, poiché l'Avvocatura dello Stato conserva per legge lo jus postulandi anche per l'amministrazione estinta e, comunque, opera il principio di ultrattività del mandato. Nel merito, ha accolto il motivo dell'Agenzia: la normativa istitutiva dell'ente e i suoi tratti organizzativi mostrano che si tratta di un'amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo; in assenza di una deroga espressa come quella prevista per altre agenzie, trova applicazione l'art. 1 del r.d. n. 1611/1933, che attribuisce all'Avvocatura dello Stato rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio anche delle amministrazioni statali organizzate in forma autonoma. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato in motivazione.
Norme richiamate
art. 1 r.d. n. 1611/1933
Attribuisce all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato anche se organizzate ad ordinamento autonomo; in assenza di una deroga espressa, la norma si applica all'Agenzia.
art. 43 r.d. n. 1611/1933
Richiamato come forma di patrocinio facoltativo, ma escluso nel caso concreto perché non pertinente alla posizione dell'Agenzia.
art. 4 d.lgs. n. 162/2007
La disciplina istitutiva dell'Agenzia evidenzia personalità giuridica, autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, oltre a poteri di indirizzo e vigilanza ministeriale, elementi indicativi della natura di amministrazione statale ad ordinamento autonomo.
artt. 8 e 9 d.lgs. n. 300/1999
Richiamati dalla legge istitutiva dell'Agenzia per la sua disciplina organizzativa, quale indice della sua collocazione nell'area delle amministrazioni statali autonome.
art. 72 d.lgs. n. 300/1999
È menzionato come esempio di norma speciale che deroga alla regola generale del patrocinio dell'Avvocatura, ma nel caso di specie non esiste una disposizione analoga per l'Agenzia.
art. 3 d.lgs. n. 300/1999
La Corte lo richiama per definire le agenzie come strutture tecniche-operative di interesse nazionale dotate di autonomia e sottoposte a indirizzo e vigilanza ministeriale.
art. 17, comma 2, L. n. 400/1988
Richiamato per la fonte regolamentare che disciplina l'assetto organizzativo dell'Agenzia, come ulteriore indice della sua natura pubblicistica.
art. 12 d.l. n. 109/2018
Evocato solo ai fini dell'eccezione preliminare, per la soppressione dell'ANSF a seguito dell'operatività della nuova Agenzia ANSFISA.
d.p.c.m. 5 novembre 2020
Indicato come atto istitutivo della nuova Agenzia ANSFISA, rilevante solo rispetto alla dedotta estinzione dell'ente ricorrente.
Cass. Sez. 1, ord. n. 9517 del 04/04/2019
Richiamata per il principio secondo cui l'Avvocatura dello Stato è sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l'ente cessato.
Cass. Sez. Un., sent. n. 29812 del 19/11/2024
Richiamata per il principio di ultrattività del mandato speciale nel giudizio di cassazione, che impedisce l'inammissibilità del ricorso quando la perdita di capacità processuale intervenga dopo il conferimento della procura ma prima della notifica.
Massime di principio
- L'estinzione sopravvenuta dell'ente pubblico rappresentato non rende inammissibile il ricorso per cassazione quando il patrocinio è esercitato dall'Avvocatura dello Stato, la quale deriva il proprio potere direttamente dalla legge e conserva lo jus postulandi anche per l'ente cessato.
- Nel giudizio di legittimità, la perdita della capacità processuale della parte dopo il conferimento della procura speciale ma prima della notificazione del ricorso non comporta inammissibilità dell'impugnazione, in forza del principio di ultrattività del mandato.
- Un ente pubblico dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, contabile e regolamentare può essere qualificato come amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo quando svolga funzioni pubbliche nazionali già esercitate da un ministero e sia soggetto a indirizzo e vigilanza ministeriale.
- In assenza di una norma speciale derogatoria, alle amministrazioni dello Stato anche se organizzate ad ordinamento autonomo si applica il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato previsto dall'art. 1 r.d. n. 1611/1933.
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