Cassazione Civile, Ordinanza n. 20274/2025 del 20/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda un gruppo di docenti di religione cattolica che avevano lavorato per oltre un decennio con contratti a tempo determinato presso la scuola pubblica, alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione. I ricorrenti avevano chiesto la conversione dei rapporti in contratti a tempo indeterminato e il risarcimento del danno per l'asserita abusiva reiterazione dei contratti a termine. I giudici di merito avevano rigettato le domande ritenendo giustificata la reiterazione dei contratti dalla disciplina speciale della legge n. 186 del 2003 e dalle esigenze di adeguamento al numero variabile degli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 186 del 2003, della Direttiva 99/70/CE, del d.lgs. n. 368 del 2001 e del dovere di interpretazione conforme al diritto dell'Unione, sostenendo che non sussistessero ragioni obiettive idonee a escludere l'applicazione delle tutele eurounitarie contro l'abuso del contratto a termine, nonostante la copertura di posti stabilmente funzionanti appartenenti al contingente del 30% dell'organico. Il secondo motivo, rimasto assorbito, riguardava l'appartenenza o meno dei ricorrenti al contingente del 30% dell'organico.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione. Nel farlo ha richiamato un proprio precedente che afferma, nel regime speciale dei docenti di religione cattolica, che la reiterazione abusiva di contratti a termine oltre tre annualità scolastiche, in assenza di concorso triennale, ovvero l'utilizzazione discontinua ma complessivamente superiore a tre annualità, dà diritto al risarcimento del danno eurounitario, con possibile ulteriore ristoro del maggior danno se provato, ma non alla conversione automatica del rapporto in tempo indeterminato. Il giudice di rinvio dovrà quindi riesaminare le sole domande risarcitorie applicando tali principi.
Norme richiamate
artt. 1, 2 e 3 della l. n. 186 del 2003
La disciplina speciale sul reclutamento dei docenti di religione cattolica non consente di escludere in astratto la tutela contro l'abuso della contrattazione a termine; la reiterazione dei rapporti va comunque valutata alla luce dei principi eurounitari.
Direttiva 99/70/CE
La direttiva impone di verificare l'esistenza di ragioni obiettive che giustifichino la reiterazione dei contratti a termine e di assicurare una tutela effettiva contro l'abuso del termine.
Costituisce la disciplina nazionale di recepimento richiamata ai fini dell'interpretazione conforme al diritto dell'Unione.
art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010
È il parametro per la liquidazione del danno eurounitario in caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine, oltre al maggior danno se provato.
art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015
Viene richiamato quale successivo parametro normativo per la quantificazione del danno da abuso del contratto a termine.
La Corte richiama il proprio precedente con rinvio alla relativa motivazione più ampia.
Massime di principio
- Nel regime speciale dei docenti di religione cattolica, la reiterazione dei contratti a termine oltre tre annualità scolastiche, senza concorso triennale o con utilizzazione complessivamente superiore a tre annualità, integra abuso della contrattazione a termine.
- L'esistenza di un contingente massimo dell'organico coperto con contratti a termine non basta, da sola, a escludere la tutela eurounitaria contro l'abuso se i rapporti sono reiterati in modo incompatibile con la disciplina sovranazionale.
- In caso di abuso nella successione di contratti a termine, il rimedio non è la conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato, ma il risarcimento del danno eurounitario, liquidato secondo i parametri legali e con possibile riconoscimento del maggior danno se provato.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della decisione impugnata, i motivi ulteriori risultano assorbiti se investono questioni non decisive rispetto al principio applicato.
- Il giudice di rinvio deve riesaminare la domanda alla luce del principio di diritto sulla reiterazione abusiva, concentrandosi sulla tutela risarcitoria e non sulla pretesa conversione del rapporto.
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