Cassazione Civile, Ordinanza n. 20276/2025 del 20/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni dipendenti di un ente pubblico contrattualizzato avevano chiesto, in via monitoria, la condanna del datore di lavoro al pagamento di somme corrispondenti alle decurtazioni operate sulla retribuzione/orario lavorato. Tali decurtazioni riguardavano, secondo la prospettazione attorea, 30 minuti di pausa giornaliera considerata non goduta o goduta solo in parte e ulteriori 10 minuti eccedenti l'orario contrattuale, che il datore avrebbe sottratto unilateralmente in applicazione di un regolamento aziendale poi dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo valorizzando quel giudicato, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che il precedente giudicato non fosse automaticamente estensibile alle singole pretese dei lavoratori e che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il lavoro straordinario fosse retribuibile solo se autorizzato ed effettivamente prestato nell'interesse dell'azienda. I ricorrenti hanno dedotto in cassazione, con il primo motivo, violazione di legge per avere la Corte d'appello applicato la disciplina sul lavoro straordinario a una fattispecie che, secondo loro, non riguardava straordinario ma mera retribuzione di tempi di lavoro effettivamente prestati e indebitamente decurtati in base a clausola regolamentare illegittima. Con il secondo motivo hanno dedotto omesso esame di un fatto decisivo e difetto di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato che la domanda era diretta anche a sanzionare il mancato adeguamento del datore alla precedente sentenza che aveva dichiarato illegittima la clausola regolamentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili. Ha ritenuto che il primo motivo fosse privo di una puntuale indicazione delle norme asseritamente violate e di un adeguato confronto critico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso che il precedente giudicato potesse fondare la pretesa dei lavoratori perché reso tra parti diverse e limitato all'illegittimità astratta del regolamento aziendale, senza accertare le singole prestazioni lavorative. Ha ritenuto inoltre che il secondo motivo non individuasse un vero fatto storico decisivo omesso, ma si risolvesse nella contestazione dell'interpretazione della domanda e delle difese, censura non riconducibile al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti alle spese e l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge richiede l'indicazione puntuale delle norme violate e una specifica argomentazione comparativa con la decisione impugnata; non basta una mera enunciazione formale in rubrica.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare l'erronea valutazione delle prove o l'interpretazione delle difese.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, e il modo e il tempo in cui è stato discusso, pena l'inammissibilità.
Il ricorrente deve rispettare gli oneri di produzione e di specifica indicazione degli atti e dei fatti rilevanti, al fine di consentire il controllo di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge non è sufficiente richiamare genericamente le norme asseritamente violate: occorre individuare il capo della decisione impugnata e spiegare in modo argomentato perché la sua ratio contrasti con le norme regolatrici della fattispecie.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito; non è ammissibile trasformarla in una critica alla lettura della domanda, alle difese o alle risultanze istruttorie.
- Il ricorrente deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata confutazione della ragione decisiva posta a base della decisione comporta l'inammissibilità del motivo.
- Il precedente giudicato prodotto in un diverso giudizio non può essere invocato automaticamente per fondare pretese individuali se la precedente decisione si è limitata ad accertare in astratto l'illegittimità di una clausola o di un regolamento senza pronunciarsi sulle singole posizioni soggettive.
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