Cassazione Civile, Ordinanza n. 20277/2025 del 20/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni dipendenti di un ente pubblico contrattualizzato avevano ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme che assumevano dovute a titolo di compenso per decurtazioni illegittime dell’orario lavorativo registrato dal sistema marcatempo: in particolare, la detrazione di 30 minuti per la pausa anche quando non fruita o fruita in misura minore, e di 10 minuti eccedenti l’orario contrattuale. I ricorrenti sostenevano che tali decurtazioni derivassero da una clausola del regolamento aziendale poi dichiarata illegittima da una sentenza passata in giudicato emessa in altro giudizio. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo non decisivo quel precedente giudicato perché intervenuto tra parti diverse e limitato a un accertamento astratto dell’illegittimità del regolamento, senza statuire sulle singole prestazioni lavorative; inoltre aveva richiamato il principio secondo cui, nell’impiego pubblico contrattualizzato, il lavoro straordinario è retribuibile solo se autorizzato ed effettivamente svolto nell’interesse dell’amministrazione. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano: 1) violazione di legge per avere la Corte d’appello applicato la regola sulla necessità dell’autorizzazione allo straordinario in una fattispecie che, a loro dire, non riguardava lavoro straordinario ma il pagamento del tempo effettivamente lavorato e indebitamente decurtato in base a clausola illegittima; 2) omesso esame di un fatto decisivo e vizio motivazionale, per non avere la sentenza considerato che la domanda mirava anche a ottenere il ristoro per il mancato rispetto della sentenza precedente e per le decurtazioni operate sulla base del regolamento illegittimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non autosufficiente, perché non indicava in modo puntuale le norme asseritamente violate né si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’inidoneità del precedente giudicato a vincolare la controversia. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; qui, invece, le doglianze si risolvevano nella critica all’interpretazione della domanda e delle difese, che non integra di per sé l’omesso esame di un fatto storico. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norma di diritto
Il motivo ex n. 3 deve indicare puntualmente le norme violate, il capo della decisione censurato e sviluppare un’argomentazione comparativa tra la soluzione accolta e quella ritenuta corretta.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo e controverso
Il vizio riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare una valutazione istruttoria incompleta o un’erronea interpretazione delle difese.
Per l’ammissibilità del ricorso è necessario un onere di specifica indicazione dei fatti, dei dati e delle ragioni di censura.
Il ricorrente deve rispettare gli oneri di deposito e di specifica allegazione, anche ai fini della deduzione del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge è inammissibile se si limita a una contestazione generica o meramente assertiva, senza indicare con precisione le norme violate e senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se è indicato un fatto storico specifico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente denunciare un diverso apprezzamento delle prove o delle deduzioni difensive.
- L’omesso esame di elementi istruttori o la pretesa errata interpretazione della domanda non equivalgono, di per sé, all’omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il precedente giudicato è invocabile solo nei limiti oggettivi e soggettivi della sua efficacia, e non può estendersi automaticamente a controversie tra parti diverse o a questioni non esaminate in modo specifico.
Come è indicizzato
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