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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20275/2025 del 20/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Tre docenti di religione cattolica impugnavano in cassazione la sentenza della Corte d’Appello che, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto integralmente le loro domande. In origine il Tribunale aveva negato la conversione dei rapporti a tempo indeterminato, ma aveva riconosciuto un risarcimento del danno per l’abusiva reiterazione di contratti a termine protrattasi per oltre un decennio. La Corte d’Appello aveva invece escluso ogni tutela, ritenendo che il regime speciale previsto dalla legge n. 186 del 2003 fosse giustificato da ragioni obiettive connesse alla variabilità del numero degli studenti avvalentesi dell’insegnamento. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per asserito difetto di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 186 del 2003, della Direttiva 99/70/CE e del dovere di interpretazione conforme, contestando che vi fossero ragioni obiettive idonee a giustificare la reiterazione dei contratti a termine per coprire posti stabilmente funzionanti; 3) ulteriori rilievi sulla appartenenza o meno dei ricorrenti al contingente del 30% dell’organico, ritenuto però irrilevante dalla Corte rispetto alla questione dell’abusiva reiterazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, affinché riesamini le domande risarcitorie applicando il principio secondo cui, nel regime speciale dei docenti di religione cattolica, la reiterazione abusiva dei contratti a termine oltre il limite triennale integra abuso sanzionabile con il risarcimento del danno eurounitario, senza trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato. Il giudice del rinvio dovrà dunque decidere sulle pretese risarcitorie ancora controverse alla luce di tali criteri.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Il dedotto vizio di motivazione non era idoneo a determinare la cassazione, poiché la motivazione della sentenza impugnata risultava comunque percepibile nella sua logica.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il richiamo è utilizzato per rinviare alla motivazione del precedente conforme, ritenuta sufficiente per la decisione.

  • legge n. 186 del 2003, artt. 1, 2 e 3

    Nel regime speciale di assunzione dei docenti di religione cattolica non è consentita una reiterazione illimitata dei contratti a termine in presenza di abuso; la disciplina va letta in conformità ai principi eurounitari.

  • Direttiva 99/70/CE

    La direttiva impone di contrastare l’abuso nella successione di contratti a termine; in caso di abuso spetta il risarcimento del danno eurounitario.

  • d.lgs. n. 368 del 2001

    È richiamato come fonte di recepimento della disciplina eurounitaria sui contratti a termine.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010

    Costituisce parametro per la liquidazione del danno eurounitario derivante dall’abusiva reiterazione dei contratti a termine.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015

    È richiamato come parametro sostitutivo del precedente art. 32, comma 5, per la quantificazione del danno.

Massime di principio

  • Nel regime speciale dei docenti di religione cattolica, la reiterazione di contratti a tempo determinato oltre tre annualità scolastiche, in assenza di concorso triennale o in presenza di utilizzo discontinua ma complessivamente superiore a tre annualità, integra abuso della contrattazione a termine.
  • Quando sia accertato l’abuso nella successione dei contratti a termine, il rimedio è il risarcimento del danno c.d. eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri normativi richiamati, con eventuale prova di un maggior danno, ma senza conversione automatica del rapporto in tempo indeterminato.
  • Il giudice nazionale deve interpretare la disciplina interna in modo conforme alla Direttiva 99/70/CE e ai principi elaborati dalla Corte di giustizia, valorizzando la tutela contro l’abuso della reiterazione dei contratti a termine.
  • Il mero inquadramento del lavoratore nel contingente del 30% dell’organico non esclude di per sé la tutela contro l’abuso, se la plurima reiterazione dei contratti determina comunque una durata complessiva superiore alle soglie considerate rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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