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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20289/2025 del 20/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal lungo rapporto di lavoro tra una lavoratrice inizialmente assunta come lettore di madrelingua straniera con contratti a termine e successivamente transitata nel diverso rapporto di collaboratore esperto linguistico. In un primo giudizio le era stata riconosciuta, a seguito di conciliazione, la natura a tempo indeterminato del rapporto originario e le erano state liquidate differenze retributive fino al 31 ottobre 1994. In un secondo giudizio la Corte d’appello di Lecce aveva condannato l’università a pagare le differenze retributive per il periodo dal novembre 1994 al 31 dicembre 2008, assumendo come parametro il trattamento del ricercatore confermato a tempo definito. Nel presente giudizio la lavoratrice chiedeva che quel medesimo criterio retributivo fosse applicato anche al periodo 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2017, sostenendo che il precedente giudicato avesse valore vincolante anche per il futuro e che la norma di interpretazione autentica sopravvenuta non potesse incidere su quanto già definitivamente accertato. La Corte d’appello di Bari aveva invece ritenuto che il giudicato precedente non fosse ostativo all’applicazione dell’art. 26, comma 3, l. n. 240/2010, escludendo il diritto al ricalcolo secondo il trattamento del ricercatore confermato a tempo definito per il periodo successivo al 2008; aveva però riconosciuto gli interessi legali sulle somme dovute. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice denunciava: 1) violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c., oltre a violazione di norme interne e unionali e dell’art. 36 Cost., sostenendo che la sentenza del 2013 della Corte d’appello di Lecce avesse già fissato in modo definitivo il criterio di calcolo retributivo per il futuro; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, poiché la Corte territoriale aveva qualificato la legge del 2010 come interpretativa e retroattiva ma ne aveva poi limitato l’efficacia in ragione del periodo oggetto del precedente giudizio; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello valorizzato la mancata prova dello svolgimento di mansioni superiori, questione che, secondo la ricorrente, non era stata posta a fondamento della domanda, centrata esclusivamente sul giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso l’efficacia preclusiva del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’appello di Lecce del 2013. La Cassazione ha affermato che quel giudicato, letto direttamente e secondo il suo tenore, aveva già escluso l’applicazione dell’art. 26, comma 3, l. n. 240/2010 al rapporto dedotto, non solo per la questione processuale dell’estinzione ma anche quanto alla disciplina sostanziale del rapporto, con effetti preclusivi che si estendevano nel tempo, trattandosi di rapporto di durata. Ha quindi ribadito che, nei rapporti di durata e nelle obbligazioni periodiche, il giudicato impedisce il riesame delle questioni già decise anche per il tempo successivo, salvo sopravvenienze fattuali o normative che modifichino il rapporto; nella specie, la sopravvenienza normativa era già presente al momento della formazione del precedente giudicato e la Corte di merito ne aveva già escluso l’applicabilità. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno, una volta formatosi, ha efficacia vincolante tra le parti e preclude il riesame delle questioni già decise; la sua interpretazione va compiuta come quella di una norma giuridica, ed è sindacabile in cassazione per violazione di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    La ricorrente lo invocava per dedurre un errore nella ricognizione del contenuto delle prove e degli atti; il motivo è stato assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per censurare una pretesa contraddittorietà della motivazione; motivo assorbito.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato insieme all’art. 132 c.p.c. per dedurre nullità della sentenza; motivo assorbito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato per censurare la motivazione della sentenza; motivo assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre ultrapetizione o extra petita, sostenendo che la Corte territoriale avesse deciso su una questione non dedotta; motivo assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il veicolo del motivo di ricorso per violazione di legge, in particolare per violazione del giudicato e dell’art. 26, comma 3, l. n. 240/2010.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato il veicolo dei motivi di nullità della sentenza per motivazione e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro del trattamento economico; la Corte non si è soffermata sul merito del profilo, essendo assorbito dal giudicato.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato per affermare che l’interpretazione del giudicato esterno deve avvenire secondo i canoni ermeneutici delle norme giuridiche.

  • art. 26, comma 3, l. n. 240/2010

    Norma di interpretazione autentica richiamata dalle parti e dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha ritenuto che, nel caso concreto, il precedente giudicato ne avesse già escluso l’applicazione al rapporto e che tale esclusione fosse vincolante nel successivo giudizio.

  • art. 28 d.P.R. n. 382/1980

    Richiamato quale base del primo inquadramento contrattuale come lettore di madrelingua straniera.

  • art. 4 d.l. n. 120/1995 conv. in l. n. 236/1995

    Richiamato quale base del nuovo rapporto di collaboratore esperto linguistico.

  • art. 38 d.P.R. n. 382/1980

    Richiamato nel ragionamento sul regime dei rapporti dei lettori di madrelingua straniera.

Massime di principio

  • Nei rapporti di durata e nelle obbligazioni periodiche, il giudicato formatosi su una questione di diritto o su un assetto del rapporto preclude il riesame della medesima questione anche per il tempo successivo, salvo che intervenga una sopravvenienza normativa o fattuale idonea a modificare il contenuto del rapporto.
  • Il giudicato esterno, per la sua natura imperativa, va interpretato con i criteri dell’interpretazione delle norme giuridiche; gli errori interpretativi sulla portata del giudicato sono censurabili in cassazione come violazione di legge.
  • Quando una precedente decisione abbia già escluso l’applicazione di una norma sopravvenuta al rapporto dedotto, tale statuizione, se passata in giudicato, vincola il giudice del successivo processo e impedisce di ridiscutere il medesimo criterio regolatore del rapporto.
  • In presenza di un motivo fondato sulla violazione del giudicato, gli ulteriori motivi di ricorso che attengano a questioni dipendenti o alternative restano assorbiti.
  • La sopravvenienza normativa non consente di superare il giudicato se la sua operatività era già stata valutata e definitivamente esclusa nel precedente giudizio tra le stesse parti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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