Cassazione Civile, Ordinanza n. 18089/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF recuperando a tassazione una plusvalenza ritenuta derivante dalla cessione di quote di una s.r.l., quantificata sulla base del prezzo indicato nel contratto di vendita. La contribuente aveva contestato l'atto sostenendo che l'importo pattuito non fosse solo il corrispettivo delle quote, ma comprendesse anche somme riferite a rinunce a finanziamenti soci, crediti e ulteriori pattuizioni risultanti da una scrittura privata successiva. Il ricorso in primo grado era stato rigettato e la CTR aveva confermato, rilevando che non era stata provata l'esistenza né il quantum di componenti ulteriori rispetto alla cessione delle quote. In cassazione la contribuente proponeva due motivi: con il primo denunciava omessa pronuncia/omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'avviso fosse privo di motivazione, che la CTR avrebbe dovuto attivare istruttoria presso l'acquirente e che l'onere di provare la plusvalenza gravasse sull'Amministrazione; con il secondo lamentava omessa o inesistente motivazione per non avere la CTR considerato la domanda di definizione agevolata ex art. 3 del d.l. 119/2018, assumendo che ciò avrebbe ridotto il valore della controversia e imposto la sospensione del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero formulati in modo promiscuo e confuso, con una inestricabile commistione di censure eterogenee (omessa pronuncia, omesso esame, violazione di legge, difetto di motivazione), tale da non consentire di ricondurle con chiarezza ad una delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c. La Corte ha richiamato il principio di chiarezza e sinteticità dell'atto di impugnazione e ha rilevato che, per come redatti, i motivi precludevano l'intelligibilità delle questioni. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara il ricorso inammissibile per difetto di chiarezza dei motivi.
Le censure devono essere ricondotte con immediatezza e chiarezza a una delle tassative ipotesi di impugnazione; la commistione di motivi eterogenei impedisce di individuarle.
La confusa esposizione dei fatti di causa e delle censure ridonda nella violazione dei requisiti di contenuto e chiarezza del ricorso, sanzionata con l'inammissibilità.
Richiamato come espressione di un principio generale di diritto processuale, estensibile anche al processo civile, in tema di dovere di chiarezza e sinteticità.
Invocato dalla ricorrente per la definizione agevolata; il tema è menzionato ma non esaminato nel merito per la declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere formulate in modo specifico, chiaro e univoco, così da consentire l'immediata individuazione del vizio denunciato tra quelli tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; la commistione di doglianze eterogenee può determinare l'inammissibilità.
- Il principio di chiarezza e sinteticità dell'atto processuale opera anche nel processo civile e, se violato in modo da rendere oscura la comprensione della vicenda e delle censure, integra una violazione dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c.
- La Corte di cassazione non esamina nel merito le doglianze quando il ricorso non consente di distinguere con precisione i singoli vizi dedotti, anche se essi riguardino la motivazione, l'omessa pronuncia o il riparto dell'onere della prova.
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