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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29888/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato da una banca cooperativa a un direttore commerciale con qualifica dirigenziale, dopo una fusione societaria. Il giudizio di merito aveva ritenuto illegittimo il recesso, escludendo però la nullità per motivo illecito determinante: secondo i giudici di merito, il recesso trovava una giustificazione oggettiva nella presenza di un altro direttore commerciale con maggiore anzianità. La corte territoriale aveva inoltre ritenuto che la banca avesse violato un verbale di accordo sindacale interaziendale del 23 dicembre 2016, impegnandosi a mantenere in servizio i lavoratori che potessero accedere a un fondo di solidarietà fino all’accesso al fondo e alla successiva risoluzione consensuale, mentre aveva proceduto unilateralmente al licenziamento. In cassazione il dirigente ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 2118 e 1345 c.c. e dell’art. 3 l. n. 604/1966, sostenendo che il licenziamento fosse nullo per motivo illecito determinante, identificato nell’intento datoriale di evitare gli oneri economici connessi all’accesso del lavoratore al fondo di solidarietà. La banca ha proposto ricorso incidentale lamentando, da un lato, erronea interpretazione dell’accordo sindacale del 2016 e del CCNL applicabile ai quadri direttivi, assumendo che l’autolimitazione datoriale riguardasse solo i licenziamenti collettivi; dall’altro, violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la sentenza riconosciuto al dirigente un’indennità supplementare contrattuale non specificamente richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale del dirigente sia il ricorso incidentale della banca. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto che la doglianza sul motivo illecito mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione, poiché l’accertamento della ritorsività o del motivo illecito del licenziamento è quaestio facti rimessa al giudice di merito. Inoltre, la censura non scalfiva la ratio della decisione impugnata, fondata anche sull’esistenza di una giustificazione oggettiva del recesso. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha osservato che l’interpretazione dell’accordo sindacale interaziendale è un accertamento di fatto sindacabile solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici e della motivazione, limiti che la banca non aveva superato, limitandosi a contrapporre una lettura alternativa più favorevole. È stato inoltre escluso il vizio di ultrapetizione, perché il dirigente aveva comunque chiesto la tutela risarcitoria/contrattuale conseguente all’illegittimità del recesso; il giudice di merito aveva semplicemente liquidato le conseguenze economiche secondo la disciplina contrattuale propria del rapporto dirigenziale. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2118 c.c.

    Richiamato come norma invocata per contestare la legittimità del recesso; la Corte non ne offre una lettura autonoma, ma respinge la censura perché fondata su una rivalutazione di fatto.

  • art. 1345 c.c.

    Invocato per sostenere la nullità del licenziamento per motivo illecito determinante; la Corte ribadisce che la verifica dell’eventuale motivo illecito/ritorsivo è accertamento di fatto riservato al merito.

  • art. 3 L. n. 604/1966

    Richiamato dalla parte ricorrente per contestare la giustificazione del recesso; la Corte non lo applica direttamente, limitandosi a rilevare che il motivo di ricorso tende a sollecitare una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte afferma che il vizio di violazione di legge non può essere usato per contestare la ricostruzione del fatto o delle prove.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio ai precedenti consolidati e per sintetizzare l’orientamento giurisprudenziale.

  • art. 22 Accordo collettivo nazionale di lavoro 21.12.2012

    Richiamato dalla banca per sostenere che la disciplina collettiva si applicava ai licenziamenti collettivi e non a quelli individuali; la censura è respinta perché risolve una questione interpretativa di merito.

  • artt. 1362 c.c. e 1363 c.c.

    Richiamati come canoni di interpretazione contrattuale; la Corte ribadisce che la loro violazione deve essere specificamente dimostrata e non può consistere nella mera proposta di una diversa lettura del testo negoziale.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, osservando che non è ultrapetizione se il giudice liquida le conseguenze patrimoniali della domanda nei limiti del bene della vita richiesto e secondo la corretta qualificazione giuridica del rapporto.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato per affermare che il giudice può individuare la corretta natura dell’azione e applicare le norme di diritto pertinenti.

  • art. 54, punto 16, CCNL 22.5.2008

    Norma contrattuale richiamata per la tutela indennitaria riconosciuta al dirigente; la Corte ritiene che la relativa liquidazione non integri ultrapetizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La deduzione della nullità del licenziamento per motivo illecito determinante o ritorsivo implica un accertamento eminentemente fattuale, riservato al giudice di merito e non censurabile in cassazione come violazione di legge se la doglianza mira solo a una diversa lettura delle prove.
  • In cassazione non è ammissibile mascherare sotto la rubrica della violazione di legge una richiesta di rivalutazione del compendio istruttorio o dei fatti storici accertati dai giudici di merito.
  • Quando il giudice di merito interpreta un accordo sindacale o un testo negoziale, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza logica della motivazione; non è consentito alla parte limitarsi a contrapporre un’interpretazione alternativa più favorevole.
  • Il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. ricorre solo se il giudice attribuisce un bene della vita diverso o più ampio di quello richiesto, oppure decide su domande o eccezioni estranee al thema decidendum; non sussiste quando il giudice qualifichi correttamente la domanda e ne liquidi le conseguenze secondo la disciplina giuridica applicabile.
  • La domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento può implicare, anche in modo non espresso ma riconoscibile dal contenuto dell’atto, la richiesta delle conseguenze economiche previste per il rapporto di lavoro dedotto in giudizio, purché non venga attribuito un bene della vita diverso da quello domandato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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