Cassazione Civile, Ordinanza n. 29864/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, davanti al tribunale, di due ordinanze-ingiunzione con cui l'INPS aveva contestato a un datore di lavoro il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti, con applicazione delle sanzioni previste dalla normativa richiamata. Il Tribunale di Catania, inizialmente adito, aveva rilevato d'ufficio la propria incompetenza territoriale, indicando come competente il Tribunale di Caltagirone in ragione della sede territoriale dell'ufficio INPS ritenuto coinvolto. Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Caltagirone, quest'ultimo ha però sollevato regolamento di competenza d'ufficio, sostenendo che la competenza spettasse invece al Tribunale di Catania, poiché le ordinanze erano state emesse dalla sede INPS di Catania, sede dell'ufficio dell'ente ai fini della competenza. Il ricorrente pubblico ministero ha concluso per l'inammissibilità del conflitto. La questione processuale affrontata riguarda anzitutto l'ammissibilità del regolamento d'ufficio, alla luce della celebrazione della prima udienza mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., e poi la competenza territoriale nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione relativa a obblighi previdenziali del datore di lavoro.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio, ritenendo che la decisione sulla questione fosse stata assunta entro la "prima udienza" in senso processuale, anche se svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Ha quindi accolto il regolamento nel merito, affermando la competenza territoriale del Tribunale di Catania. La Corte ha ritenuto che, nelle controversie relative all'opposizione a ordinanza-ingiunzione concernente obblighi dei datori di lavoro e relative sanzioni, il criterio di competenza va individuato nella sede dell'ufficio dell'ente che ha emesso il provvedimento sanzionatorio; nel caso concreto, tale sede era Catania, mentre la sede INPS di Caltagirone era solo un centro operativo privo di autonomo potere di gestione esterna dei rapporti contributivi. Le parti dovranno riassumere la causa davanti al Tribunale di Catania. Nessun provvedimento è stato adottato sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio.
Norme richiamate
art. 45 c.p.c.
è la norma che consente il regolamento di competenza d'ufficio
art. 47 c.p.c.
fondamento processuale del regolamento di competenza d'ufficio
art. 415, comma 2, c.p.c.
richiamato per individuare la prima udienza fissata nel rito del lavoro
art. 127-ter c.p.c.
la prima udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte; tale modalità non esclude, di per sé, la tempestività del rilievo di incompetenza
art. 428 c.p.c.
l'incompetenza d'ufficio nel rito del lavoro può essere rilevata non oltre la prima udienza in senso cronologico
art. 38, comma 3, c.p.c.
il rilievo dell'incompetenza deve avvenire entro la prima udienza; la seconda udienza, se mero sviluppo della prima, può valere come prima udienza ai fini della norma
art. 444, comma 3, c.p.c.
criterio di competenza territoriale per le controversie previdenziali; la sede rilevante è quella dell'ufficio dell'ente competente
art. 35 L. 689/1981
richiamato in relazione alle opposizioni a ordinanza-ingiunzione e alla disciplina della competenza territoriale, analoga a quella previdenziale
art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983
norma sostanziale sugli obblighi contributivi dei datori di lavoro oggetto dell'accertamento
art. 3, comma 6, D.Lgs. 8/2016
norma richiamata come fonte della disciplina sanzionatoria applicata alle violazioni contributive
L. 638/1983
legge di conversione del D.L. 463/1983 richiamata nella contestazione delle violazioni contributive
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, il rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale deve intervenire entro la prima udienza in senso cronologico; se la prima udienza è stata sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e il giudice, per completare la delibazione, rinvia a una successiva fase strettamente consequenziale, quest'ultima può assumere valore di prima udienza ai fini dell'art. 38, comma 3, c.p.c.
- Il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile anche quando il giudice abbia sollecitato il contraddittorio scritto sulla questione di competenza, purché non si sia trattato di un mero rinvio preclusivo, ma di un'attività preliminare necessaria alla decisione.
- Nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione relative a violazioni di obblighi contributivi del datore di lavoro, la competenza territoriale va determinata con riferimento alla sede dell'ufficio dell'ente che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, non già alla mera presenza di sedi operative prive di autonoma gestione esterna.
- Ai fini della competenza territoriale, una sede periferica dell'ente previdenziale è rilevante solo se dotata di potere effettivo di gestione esterna dei rapporti contributivi, cioè se legittimata a ricevere i contributi, a pretenderne il pagamento o a restituirne eventuali eccedenze.
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