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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29856/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto, in proprio e quale legale rappresentante di una società, aveva proposto davanti al Tribunale di Catania opposizione a quattro ordinanze-ingiunzioni emesse dall'INPS per asserito omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, con contestazione della violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983, come modificato dal D.Lgs. n. 8/2016. Il Tribunale di Catania aveva rilevato d'ufficio la propria incompetenza per territorio, indicando il Tribunale di Caltagirone quale giudice competente in ragione del territorio in cui insisteva la sede dell'impresa e della sede INPS territorialmente rilevante. Riassunta la causa, il Tribunale di Caltagirone ha invece sollevato regolamento di competenza d'ufficio ex artt. 45 e 47 c.p.c., ritenendo di non essere competente perché la sede INPS che aveva emesso gli atti e gestito l'accertamento era quella di Catania, mentre quella di Caltagirone era solo un centro operativo privo di poteri di gestione esterna. Nel regolamento la questione centrale era sia l'ammissibilità del rilievo officioso della competenza, sia l'individuazione del foro competente nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione in materia di obblighi contributivi dei datori di lavoro.

La decisione

La Corte ha prima ritenuto ammissibile il regolamento d'ufficio: l'incompetenza era stata rilevata entro la "prima udienza" ai sensi dell'art. 38, comma 3, c.p.c., considerando che la prima udienza originariamente fissata era stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note scritte e che l'ulteriore interlocuzione sul tema della competenza costituiva naturale sviluppo della precedente. Nel merito, la Corte ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Catania, perché nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione relative a obblighi contributivi e sanzioni del datore di lavoro la competenza spetta al tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente che ha emesso l'atto e irrogato la sanzione, secondo la disciplina richiamata dall'art. 35 L. n. 689/1981 e dall'art. 444, comma 3, c.p.c. La sede INPS di Caltagirone è stata qualificata come mera sede operativa non legittimata alla gestione esterna dei rapporti contributivi. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983

    Norma sostanziale richiamata come base dell'addebito per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni.

  • L. n. 638/1983

    Norma di conversione del decreto richiamato nella contestazione degli obblighi contributivi.

  • art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 8/2016

    Disposizione richiamata quale modifica del regime sanzionatorio/penale della violazione contributiva contestata.

  • art. 45 c.p.c.

    Fondamento del regolamento di competenza d'ufficio sollevato dal giudice.

  • art. 47 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il procedimento di regolamento di competenza d'ufficio.

  • art. 415, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la fissazione della prima udienza nel rito del lavoro.

  • art. 127-ter c.p.c.

    Usato per sostituire l'udienza con il deposito di note scritte; la Corte considera tale modalità compatibile con la nozione di prima udienza ai fini della competenza.

  • art. 428, comma 1, c.p.c.

    L'incompetenza può essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza in senso cronologico; la Corte estende il concetto anche all'udienza successiva che costituisca naturale sviluppo della precedente.

  • art. 38, comma 3, c.p.c.

    La Corte interpreta la 'prima udienza' in senso funzionale e cronologico, includendo l'udienza successiva quando la prima sia stata solo preliminare e non abbia esaurito la delibazione sulla competenza.

  • art. 444, comma 3, c.p.c.

    Richiamato come disciplina di competenza territoriale per le controversie in materia di obblighi contributivi, applicata in via analoga alla fattispecie dell'opposizione a ordinanza-ingiunzione.

  • art. 35 L. n. 689/1981

    È la norma che, per le opposizioni a ordinanza-ingiunzione in materia di obblighi dei datori di lavoro e sanzioni, radica la competenza nel tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale è tempestivo se avviene entro la prima udienza in senso cronologico; quando la prima udienza venga svolta solo per attività preliminari e rinviata per la decisione sulla competenza, la successiva udienza di completamento può essere considerata, ai fini dell'art. 38, comma 3, c.p.c., la prima udienza utile.
  • La sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. non impedisce, di per sé, il rilievo officioso della competenza, purché il contraddittorio sulla questione sia comunque attivato senza trasformare l'udienza in un mero rinvio preclusivo.
  • Nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione concernenti obblighi contributivi dei datori di lavoro e relative sanzioni, la competenza territoriale si radica presso il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente che ha emesso l'atto e gestito l'irrogazione della sanzione, non presso una mera sede operativa priva di autonoma gestione esterna.
  • Ai fini della competenza territoriale, rileva la sede dell'ufficio dell'ente effettivamente titolato a ricevere i contributi, pretenderne il pagamento o disporne l'eventuale restituzione, non una struttura periferica priva di poteri decisori esterni.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della prova

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