Cassazione Civile, Ordinanza n. 29870/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di una dipendente INAIL, già in telelavoro fino al 20 luglio 2015, di ottenere la prosecuzione del telelavoro in forma "parentale" dopo la scadenza del precedente progetto. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda risarcitoria della lavoratrice, ritenendo non rispettato dall'ente l'iter procedimentale previsto per la concessione del telelavoro, e aveva condannato l'INAIL al pagamento di un danno liquidato in euro 3.118,00. In appello, invece, la Corte territoriale ha riformato la decisione, ritenendo che l'INAIL avesse correttamente seguito il regolamento interno e la circolare sul telelavoro: invio della scheda di monitoraggio con gli elementi essenziali del progetto, reiterati inviti alla lavoratrice a condividere il contenuto del progetto, avviso che il mancato riscontro avrebbe comportato l'archiviazione della pratica per decadenza. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta improcedibilità dell'appello; con il secondo ha denunciato violazione di varie fonti normative interne e generali (tra cui DPR n. 70/1999, L. n. 183/2014, L. n. 241/1990, regolamento e circolare INAIL, nonché artt. 1218, 2087 e 2043 c.c.) e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il progetto non fosse stato realmente condiviso, che la scheda avesse natura di mero strumento di controllo e che l'ente non avesse risposto alle sue osservazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'eccezione processuale di improcedibilità dell'appello doveva considerarsi implicitamente disattesa dalla pronuncia di merito e perché non è configurabile il vizio di omessa pronuncia su questioni processuali. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché non si confrontava con il decisum: la sentenza impugnata non aveva affermato che la scheda fosse identica a precedenti progetti, ma aveva accertato in fatto che l'INAIL l'aveva inviata per concordare gli elementi essenziali del progetto e che la lavoratrice non aveva dato riscontro alle richieste dell'ente. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso mirava in sostanza a una rivalutazione del merito, trasformando impropriamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riguardo a questioni processuali quando la questione risulta implicitamente disattesa dalla decisione di merito.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È invocato quale parametro del vizio processuale dedotto con il primo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
È richiamato per la dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ma la censura è stata reputata inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
L'omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito dei fatti già accertati dal giudice di appello.
È richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non affronta una violazione sostanziale perché ritiene il motivo inammissibile.
È richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma senza scrutinio nel merito per inammissibilità del motivo.
È richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non entra nel merito della responsabilità aquiliana per inammissibilità.
Richiamato dalla ricorrente quale fonte del regime del telelavoro, senza esame di merito da parte della Corte di cassazione.
Richiamata dalla ricorrente quale base normativa della disciplina del telelavoro, senza valutazione nel merito.
Richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina procedimentale, senza decisivo scrutinio da parte della Corte.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dell'obbligo, per la parte ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di omessa pronuncia non è configurabile quando la questione processuale risulti implicitamente respinta dalla decisione di merito adottata dal giudice di appello.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, trasformando il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
- Il motivo per omesso esame di fatti decisivi o per violazione di norme non è ammissibile se non si confronta con gli accertamenti in fatto e con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Quando il giudice di merito accerta che una parte abbia omesso di riscontrare reiterate richieste di condivisione di un progetto o di un atto procedimentale, la censura di illegittimità che presuppone fatti diversi è inammissibile se non si misura con tali accertamenti.
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