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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29876/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione di un licenziamento intimato all’esito di una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 L. n. 223/1991. Nei giudizi di merito era stata accolta l’opposizione della lavoratrice alla decisione sommaria, con reintegra nel posto di lavoro e condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, St. lav., commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto pari a euro 3.330,99, oltre contributi e detratto l’aliunde perceptum. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato la violazione dell’art. 18, comma 4, St. lav., sostenendo che la Corte di merito avrebbe erroneamente identificato l’"ultima retribuzione globale di fatto" con l’ultima busta paga, mentre a suo dire occorrerebbe un diverso criterio di calcolo; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 16 del CCNL trasporto aereo e degli artt. 1362 ss. c.c., lamentando che nella retribuzione globale di fatto fosse stata inclusa la voce "diaria", qualificata invece come semplice rimborso spese e non come elemento retributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta, in linea generale, la valorizzazione dell’ultima retribuzione percepita come parametro dell’indennità ex art. 18, comma 4, St. lav. novellato, anche alla luce della natura risarcitoria della misura e del riferimento legislativo all’"ultima retribuzione globale di fatto". Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che nella retribuzione globale di fatto non possono essere comprese le voci aventi natura indennitaria o di rimborso spese; in particolare, la "diaria"/rimborso per pernottamento e vitto non può essere considerata retribuzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, perché ridetermini l’indennità escludendo le voci di rimborso spese e regoli anche le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, L. n. 300/1970

    "ultima retribuzione globale di fatto"; indennità commisurata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, con limite massimo di dodici mensilità

    La norma, nel testo novellato dalla L. n. 92/2012, impone di usare come parametro l’ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, in coerenza con la funzione risarcitoria della tutela reale; tuttavia dal computo vanno escluse le voci prive di natura retributiva, come i rimborsi spese.

  • art. 5, comma 3, L. n. 223/1991

    "In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18"

    Per i licenziamenti collettivi illegittimi per violazione dei criteri di scelta si applica il regime sanzionatorio dell’art. 18, comma 4, St. lav.

  • art. 16 del CCNL del Trasporto Aereo – Parte Specifica Vettori – Sezione Seconda "Assistenti di Volo" del 16.7.2014

    riferimento al rimborso delle spese per servizio di linea

    La disciplina contrattuale conferma la natura di rimborso spese delle somme corrisposte per pernottamento e vitto fuori base, con conseguente esclusione dalla retribuzione globale di fatto.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per l’interpretazione del CCNL; la Corte non fonda su tali norme un’autonoma ratio decisoria, ma ribadisce la qualificazione sostanziale della voce come rimborso spese.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel passaggio sul controllo di ragionevolezza della disciplina novellata dell’art. 18, in relazione alla sua funzione risarcitoria.

Massime di principio

  • Nella disciplina dell’art. 18, comma 4, St. lav. come novellato nel 2012, l’indennità risarcitoria va commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, e non a una media di retribuzioni pregresse, quando il dato normativo impone di assumere l’ultimo trattamento economico effettivamente goduto.
  • La nozione di retribuzione globale di fatto comprende tutti i compensi aventi carattere continuativo e retributivo, collegati alle modalità della prestazione al momento del licenziamento, ma esclude le voci di natura indennitaria o di mero rimborso spese.
  • Nel valutare la base di calcolo dell’indennità ex art. 18 St. lav., il giudice deve verificare non solo la ricorrenza ordinaria della voce in busta paga, ma soprattutto la sua natura giuridica: la ripetitività del pagamento non basta a trasformare un rimborso spese in retribuzione.
  • Quando il licenziamento illegittimo è sanzionato con reintegra e indennità risarcitoria, la funzione dell’importo liquidato è risarcitoria/lucro cessante; perciò il parametro deve riflettere quanto il lavoratore avrebbe realmente percepito in assenza dell’estromissione, senza includere somme prive di causa retributiva.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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