Cassazione Civile, Ordinanza n. 29869/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La lite nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, con cui una società in accomandita semplice e il suo socio accomandatario erano stati ingiunti a pagare alla Fondazione ENASARCO contributi omessi, interessi e spese relativi a due soggetti qualificati dall'ente ispettivo come agenti di commercio. Dopo la proposizione dell'opposizione, il Tribunale di Roma si era dichiarato incompetente ritenendo applicabile il foro previdenziale del luogo di residenza dei soggetti indicati come lavoratori autonomi/parasubordinati. Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Parma, quest'ultimo ha promosso regolamento di competenza d'ufficio sostenendo invece che la controversia riguardasse obblighi contributivi del datore di lavoro/preponente e sanzioni civili, con applicazione dell'art. 444, comma 3, c.p.c. e competenza del tribunale del luogo della sede dell'ente previdenziale, cioè Roma. La Fondazione ha aderito a tale impostazione, chiedendo la declaratoria di competenza del Tribunale di Roma.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Roma. Ha ritenuto che la controversia, pur originata da rapporti di agenzia/procacciamento e dalla diversa qualificazione dei rapporti di lavoro, avesse ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo per contributi e sanzioni dovuti all'ENASARCO dal preponente, sicché operava il foro previsto dall'art. 444, comma 3, c.p.c. In applicazione di tale criterio, rilevando che per ENASARCO la gestione e riscossione dei contributi fanno capo alla sede centrale di Roma, è stata affermata la competenza del Tribunale di Roma davanti al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge. Nessuna statuizione sulle spese del regolamento d'ufficio.
Norme richiamate
Il foro del comma 1 opera solo nelle controversie in cui coincida il soggetto obbligato al versamento dei contributi e il beneficiario delle prestazioni; non si applica quando la struttura del rapporto previdenziale è trilaterale.
Si applica alle controversie aventi ad oggetto obblighi del datore di lavoro in materia di contributi assicurativi; la competenza va individuata nel luogo dell'ufficio dell'ente previdenziale investito del potere di gestione esterna e legittimato a ricevere i contributi o a restituire l'eccedenza.
art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato per qualificare il rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato nel contesto della disciplina del foro previdenziale.
Indicati come base del regolamento di competenza d'ufficio promosso dal Tribunale di Parma.
Massime di principio
- Nelle controversie previdenziali il criterio di competenza territoriale varia a seconda della struttura del rapporto: se il rapporto presenta una struttura trilaterale, con soggetto obbligato al versamento diverso dal beneficiario delle prestazioni, trova applicazione il foro dell'ente previdenziale previsto per gli obblighi del datore di lavoro/preponente.
- Per le contribuzioni dovute a un ente previdenziale categoriale da parte del preponente nel rapporto di agenzia, il foro competente è quello del luogo in cui l'ente ha la sede o l'ufficio che gestisce e riscuote i contributi, quando non risultino uffici periferici con poteri di riscossione.
- Nell'opposizione a decreto ingiuntivo per contributi previdenziali, ai fini della competenza territoriale occorre avere riguardo alla sostanza della pretesa azionata e alla struttura del rapporto obbligatorio, non alla sola forma processuale dell'introduzione del giudizio.
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