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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29871/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Due dirigenti medici veterinari di un'azienda sanitaria pubblica avevano agito per ottenere le somme connesse all'indennità di posizione variabile, lamentando che l'ente non avesse tempestivamente adottato la delibera di graduazione/pesatura degli incarichi prevista dalla disciplina collettiva e interna. Il Tribunale aveva riconosciuto un'inadempimento dell'azienda e l'aveva condannata al risarcimento del danno; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la mancata graduazione fosse contraria a correttezza e buona fede e che la retribuzione di posizione minima spettasse comunque, quale anticipazione destinata a essere riassorbita. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all'art. 35 del CCNL dirigenza sanitaria 1998-2001 e all'art. 24 del d.lgs. n. 26/1993, oltre ai principi di correttezza e buona fede; ha sostenuto che, in assenza di graduazione degli incarichi, non sarebbe sorto alcun diritto al trattamento accessorio ulteriore rispetto al minimo, e che la giurisprudenza richiamata non consentirebbe di qualificare l'inerzia datoriale come fonte di credito risarcitorio. I resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso, deducendo un preteso giudicato sulla responsabilità risarcitoria, eccezione disattesa dalla Corte, che ha ritenuto che l'appello avesse effettivamente rimesso in discussione l'accertamento dell'inadempimento e della responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata sia l'eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti sia il motivo di ricorso, osservando che la sentenza impugnata era conforme alla più recente giurisprudenza di legittimità: la P.A. datrice è tenuta ad attivare e completare la procedura di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi nel rispetto di correttezza e buona fede; la violazione di tale obbligo non dà luogo a un'azione di adempimento, ma al risarcimento del danno da perdita di chance di percepire la quota variabile della retribuzione di posizione; la prova del danno può essere fornita anche in via presuntiva ed il giudice può liquidarlo equitativamente. Sono state quindi confermate le statuizioni di merito e condannata la ricorrente alle spese, con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    invocato per sostenere l'erronea interpretazione del CCNL; la Corte non accoglie la censura e conferma la lettura sistematica della disciplina collettiva e degli atti aziendali.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1362 c.c. per la interpretazione del contratto collettivo; la Corte nega che esso conduca all'esclusione del diritto al risarcimento.

  • art. 35 del CCNL Dirigenza Sanitaria 1998-2001

    norma collettiva posta a base del riconoscimento della retribuzione di posizione e della procedura di graduazione/pesatura degli incarichi.

  • art. 24 del d.lgs. n. 26/1993

    richiamato dal ricorrente quale disciplina della parte accessoria della retribuzione del dirigente; la Corte lo considera nel quadro dell'obbligo di attivare il procedimento di graduazione.

  • artt. 1175, 1375, 1358, 1359 c.c.

    sono i principi di correttezza e buona fede cui la Corte ricondice l'obbligo della P.A. di avviare e concludere la procedura di graduazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di dirigenza medica pubblica, la pubblica amministrazione è obbligata ad avviare e portare a termine la procedura di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, non potendo far discendere dalla propria inerzia il venir meno del trattamento economico correlato alla componente variabile della retribuzione di posizione.
  • La violazione dell'obbligo di graduazione non consente al dirigente di ottenere l'adempimento coattivo della procedura, ma legittima solo una domanda di risarcimento del danno per perdita di chance di conseguire la quota variabile della retribuzione.
  • Ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance, il dipendente deve allegare la fonte del diritto e l'inadempimento datoriale; grava sul datore di lavoro la prova dei fatti estintivi o impeditivi oppure della non imputabilità dell'inadempimento.
  • Il danno da perdita di chance può essere provato anche per presunzioni e liquidato equitativamente, purché siano allegati una plausibile occasione perduta, il vantaggio sperato e il nesso causale secondo regolarità causale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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