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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00761/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento senza preavviso irrogato a una dipendente di una ASL, in servizio presso una unità operativa di prevenzione collettiva con mansioni sanitarie e anche amministrative, dopo l'applicazione nei suoi confronti di una misura cautelare di sospensione dal pubblico ufficio o servizio. La lavoratrice ha impugnato il licenziamento sostenendo, in sintesi, che il procedimento disciplinare fosse viziato nella composizione e nella terzietà dell'ufficio disciplinare, che la contestazione fosse tardiva, generica e non immutabile, che i fatti non fossero provati o fossero stati mal valutati, e che la sanzione espulsiva fosse sproporzionata anche alla luce della sua storia lavorativa e del trattamento riservato ad altre colleghe. La Corte d'appello aveva già accolto solo un profilo marginale, spostando la decorrenza del licenziamento a una data successiva, ma aveva confermato la legittimità del recesso. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha articolato sei motivi: 1) violazione delle norme sul procedimento disciplinare e sui codici interni per asserita illegittima sostituzione dei componenti dell'ufficio e difetto di terzietà; 2) omesso esame di fatti decisivi, tra cui le dichiarazioni rese alla stampa dal commissario straordinario; 3) violazione delle norme sul contraddittorio disciplinare per genericità e mutamento della contestazione; 4) violazione delle regole sull'onere probatorio e sulla valutazione delle prove, con contestazione della prova dell'assenza dal servizio e richiesta di nuova valutazione delle deposizioni e del protocollo di lavoro; 5) omesso esame di fatti decisivi e contraddittorietà motivazionale sulla base dell'attività istruttoria; 6) violazione delle norme sulla giusta causa e sulla proporzionalità della sanzione, lamentando mancata considerazione di precedenti disciplinari assenti, buona condotta pregressa e disparità di trattamento rispetto ad altre dipendenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della dipendente, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato della ASL. Ha ritenuto inammissibili diversi motivi perché diretti a contestare atti interni non normativi, oppure perché colpiti dalla regola della doppia conforme, oppure perché risolventisi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio non consentita in cassazione. Ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sulla contestazione disciplinare, sulla prova dei fatti addebitati e sulla proporzionalità della sanzione, osservando che la Corte territoriale aveva già compiutamente valutato le risultanze istruttorie e aveva motivato in modo logico e coerente sulla gravità della condotta, sull'intensità della lesione fiduciaria, sulla funzione pubblica svolta, sull'illiceità penale dei fatti e sulla pluralità degli episodi contestati. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 55 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato come disciplina del procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, ma la censura sulla violazione di atti interni non è stata ritenuta deducibile come violazione di legge in cassazione

  • art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dalla ricorrente in tema di competenza e struttura del procedimento disciplinare

  • artt. 20, 21 e 22 del Codice disciplinare

    considerati atti di valenza meramente interna, la cui eventuale inosservanza non integra violazione di norme di diritto denunciabile ex art. 360, n. 3, c.p.c.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della violazione dei doveri di correttezza e terzietà nel procedimento

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della violazione dei doveri di buona fede nell'esecuzione del rapporto

  • art. 7 del Codice di comportamento aziendale

    evocato in tema di conflitto di interessi dei componenti dell'ufficio disciplinare, ma ritenuto profilo non decisivo o comunque non idoneo a scardinare la decisione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte ne delimita l'ambito ai soli errori di diritto, escludendo che possa essere usato per denunciare la violazione di disposizioni interne non normative

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura di omesso esame di fatti decisivi è stata dichiarata inammissibile, anche per la presenza di doppia conforme

  • art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile

  • art. 7 della legge n. 300 del 1970

    richiamato dalla ricorrente sul procedimento disciplinare e sulla contestazione degli addebiti

  • art. 4 del Codice disciplinare

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'asserita genericità e immutabilità della contestazione

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la violazione non può consistere nella mera diversa valutazione del materiale istruttorio

  • art. 116 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la violazione non può consistere nella mera diversa valutazione del materiale istruttorio

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di prova presuntiva, ma le doglianze sono state ricondotte a una richiesta di rivalutazione del merito

  • art. 5 della legge n. 604 del 1966

    richiamato dalla ricorrente sulla ripartizione dell'onere probatorio nel licenziamento

  • art. 55 quater d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato quale base del licenziamento disciplinare nel pubblico impiego

  • art. 55 quinquies d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato quale ulteriore disposizione in materia di illeciti disciplinari del pubblico impiego

  • art. 1455 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la gravità dell'inadempimento e la proporzione della sanzione

  • art. 2119 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di giusta causa di licenziamento

  • art. 3 della legge n. 604 del 1966

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla proporzionalità e giustificazione del recesso

  • art. 91 c.p.c.

    base della condanna alle spese della parte soccombente

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è deducibile, come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., la mera inosservanza di disposizioni di fonte interna o regolamentare prive di valore normativo generale; tali censure non possono essere trasformate in violazioni di norme di diritto.
  • In presenza di una doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando investe i medesimi accertamenti di fatto già valutati in modo conforme dai giudici di merito, anche se la sentenza di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori o parzialmente riformato una questione non decisiva per il thema decidendum oggetto del motivo.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova e diversa lettura del materiale istruttorio: la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia utilizzato prove non introdotte ritualmente, abbia disatteso prove legali o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi soggetti a valutazione.
  • Nel licenziamento disciplinare del pubblico impiego contrattualizzato non opera alcun automatismo sanzionatorio: il giudice deve verificare in concreto la gravità dei fatti, la loro portata oggettiva e soggettiva, le circostanze del caso e la proporzionalità tra illecito e sanzione.
  • La valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva resta insindacabile in cassazione quando la Corte di merito abbia motivato in modo coerente e completo considerando gravità della condotta, intensità del vincolo fiduciario, ruolo svolto dal dipendente, eventuale rilievo penale dei fatti e pluralità degli episodi contestati.
  • La genericità della contestazione disciplinare va esclusa quando l'addebito indichi con sufficiente precisione arco temporale, condotte ascritte ed elementi fattuali essenziali; la sola deduzione di errori documentali o di discordanza su singoli dati non basta, da sola, a dimostrare la violazione del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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