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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00673/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di tre lavoratori, inizialmente assunti con contratto di formazione e lavoro e successivamente convertiti a tempo indeterminato, volta ad ottenere il riconoscimento e il pagamento della voce retributiva denominata "terzo elemento" prevista dal c.c.n.l. 25 luglio 1997 per i dipendenti del settore autoferrotranvieri e internavigatori. I lavoratori sostenevano che l'Accordo del 1997, nel limitare il trattamento sostitutivo del nuovo terzo elemento ai soli dipendenti già in forza a tempo indeterminato al momento della stipula, dovesse essere interpretato in modo tale da estendere il beneficio anche a chi fosse stato poi stabilizzato, in quanto il periodo di formazione e lavoro avrebbe dovuto essere computato nell'anzianità di servizio. In cassazione deducevano violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 5 e 12, d.l. n. 726/1984 convertito nella l. n. 863/1984 e dell'art. 12 preleggi, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la normativa avrebbe imposto la considerazione dell'anzianità maturata nel periodo di formazione e lavoro sia per gli effetti legali sia per quelli contrattuali, anche alla luce della direttiva 1999/70/CE e del principio di non discriminazione.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso, confermando il rigetto della domanda di merito già deciso nei gradi di merito. Ha ritenuto di dare continuità a un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il "terzo elemento salariale" non è collegato all'anzianità di servizio e, dunque, non spetta ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro convertito successivamente alla stipula dell'accordo collettivo. La Corte ha anche osservato che la disciplina collettiva configura quel trattamento come elemento retributivo autonomo e che la soluzione non contrasta con la normativa comunitaria richiamata, in ragione del margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri per i rapporti di formazione professionale iniziale e assimilati. Sono state compensate le spese di lite per la recente consolidazione della giurisprudenza, e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto come vizio di legittimità, ma la censura è stata respinta perché infondata alla luce della ricostruzione delle fonti collettive e della giurisprudenza consolidata.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stato dedotto omesso esame di fatto decisivo; la Corte non ha ravvisato un vizio rilevante, aderendo alla ricostruzione già offerta dai precedenti di legittimità.

  • art. 3, commi 5 e 12, d.l. n. 726/1984, conv. in l. n. 863/1984

    La norma è stata invocata dai ricorrenti per sostenere che il periodo di formazione e lavoro dovesse essere computato nell'anzianità di servizio anche per i riflessi contrattuali; la Corte ha escluso questa lettura estensiva nel caso del "terzo elemento salariale".

  • art. 12 preleggi

    È stato richiamato per l'interpretazione della disposizione normativa e collettiva, ma la Corte ha privilegiato la lettura sistematica delle fonti contrattuali e dei precedenti di legittimità.

  • Direttiva 1999/70/CE

    La Corte ha ritenuto che la soluzione adottata sia compatibile con la disciplina comunitaria sui contratti a termine, considerando il contratto di formazione e lavoro una species e valorizzando il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri per i rapporti di formazione professionale.

  • art. 19 TFUE

    È stato richiamato dai ricorrenti quale parametro di non discriminazione, ma la Corte non ha accolto la censura, ritenendo non dirimente il richiamo rispetto alla natura autonoma del trattamento retributivo controverso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte ha richiamato i precedenti conformi anche mediante rinvio alle loro argomentazioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata affermata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È stato richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando una voce retributiva è prevista dalla contrattazione collettiva come elemento autonomo e non ancorato all'anzianità di servizio, il suo riconoscimento non può essere fatto derivare automaticamente dal computo del periodo di formazione e lavoro ai fini della stabilizzazione del rapporto.
  • La disciplina legale del contratto di formazione e lavoro non impone, di per sé, l'estensione a tutti gli effetti contrattuali di ogni beneficio collegato al tempo di servizio, se dalle fonti collettive emerge una diversa struttura dell'emolumento.
  • In presenza di un orientamento di legittimità già consolidato, il ricorso che riproponga la medesima questione interpretativa è destinato al rigetto se non introduce argomenti idonei a superare la ricostruzione delle fonti già accolta dalla Corte.
  • Il richiamo alla normativa europea sui rapporti a termine non è sufficiente a fondare il diritto a un trattamento economico aggiuntivo quando la controversia riguarda una voce retributiva autonoma, non espressamente collegata all'anzianità e rientrante in un ambito contrattuale per il quale l'ordinamento riconosce margini di disciplina specifica.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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