Cassazione Civile, Ordinanza n. 00682/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito davanti al Tribunale di Taranto chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che assumeva di avere subito nel periodo 2003-2005, dopo il trasferimento all'ARPA Puglia delle funzioni e del personale del servizio in cui già operava. Esponeva di essere stato sospeso in precedenza per vicende penali e disciplinari, di avere appreso dell'esistenza di lettere anonime accusatorie, di essersi visto ritirare il tesserino di polizia giudiziaria, di non aver più potuto svolgere le mansioni ispettive e di essere stato di fatto lasciato inattivo o comunque utilizzato in modo lesivo della sua professionalità. Il Tribunale aveva accolto la domanda, liquidando danno biologico e danno alla professionalità; la Corte d'appello, invece, aveva accolto l'appello dell'ente datore, escludendo demansionamento, nesso causale e prova del danno. In cassazione il lavoratore ha dedotto: inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; violazione del principio di non contestazione; omesso esame della sostanziale privazione di mansioni; violazione delle norme su demansionamento, onere della prova e presunzioni; erronea valutazione dell'equivalenza delle mansioni rispetto al CCNL; mancato riconoscimento del danno anche in via presuntiva; insussistenza della prova del nesso causale tra condotta datoriale e danno biologico; omesso esame della CTU di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza/specificità, osservando che il ricorrente non aveva trascritto i passaggi rilevanti dell'atto di appello. Ha respinto o dichiarato inammissibili gli altri motivi perché diretti in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, delle prove documentali e testimoniali e della consulenza tecnica, attività preclusa in sede di legittimità. Ha confermato che la Corte territoriale aveva accertato che il dipendente era stato assegnato ad altro ufficio con mansioni amministrative equivalenti alla qualifica rivestita e aveva escluso sia il demansionamento sia la prova del nesso causale e del danno. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La censura sull'inammissibilità dell'appello richiede che il motivo di ricorso per cassazione sia autosufficiente e specifico; non basta una critica generica all'asserita apoditticità del gravame.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità integra error in procedendo, ma può essere esaminata solo se il ricorso per cassazione rispetta i requisiti di specificità e autosufficienza.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso deve esporre in modo chiaro e sintetico i fatti processuali rilevanti e trascrivere essenzialmente gli atti e documenti necessari, così da consentire il controllo di legittimità.
La valutazione della contestazione o non contestazione dei fatti appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
La doglianza sulla valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito, riservata al giudice di appello.
La dedotta mancata contestazione dei fatti va verificata nel contenuto dell'atto difensivo e nel comportamento processuale della parte nel giudizio di merito.
In appello del rito del lavoro, la valutazione della contestazione dei fatti resta attività del giudice di merito, non riesaminabile liberamente in cassazione.
Il demansionamento non è configurabile quando il lavoratore sia adibito a mansioni equivalenti alla qualifica rivestita; l'accertamento dell'equivalenza è giudizio di merito.
Spetta al lavoratore allegare e provare i fatti costitutivi del danno e il nesso causale tra condotta datoriale e pregiudizio.
La contestazione sulla conformità dei documenti e la loro valutazione probatoria attengono al giudizio di merito.
Le presunzioni semplici sono rimesse alla valutazione del giudice di merito, che individua i fatti noti e quelli da presumere.
Per le presunzioni semplici non occorre un nesso causale assolutamente necessario tra fatto noto e fatto ignoto, essendo sufficiente una conseguenza ragionevolmente possibile e normale; la critica deve evidenziare illogicità o contraddittorietà della motivazione, non solo proporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
La responsabilità contrattuale del datore richiede la prova dell'inadempimento e del pregiudizio allegato nei suoi elementi costitutivi.
Il risarcimento presuppone la prova del danno-conseguenza e del nesso eziologico con la condotta contestata.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
La censura mirava a sostenere che l'assegnazione a mansioni inferiori fosse illegittima; la Corte ha però escluso in fatto che vi fosse stata una dequalificazione.
artt. 13 ss. del CCNL Sanità del 7 aprile 1999
Richiamati per sostenere che l'equivalenza delle mansioni doveva essere valutata secondo la disciplina collettiva del tempo; la Corte ha ritenuto assorbente l'accertamento di merito sull'assenza di demansionamento.
Richiamato in relazione ai doveri di correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro, ma non ritenuto decisivo alla luce dell'accertamento di equivalenza delle mansioni.
Richiamato per sostenere la violazione dei doveri di buona fede nell'esecuzione del rapporto, senza superare l'accertamento fattuale della Corte territoriale.
art. 1 Cost.
Richiamato nel motivo insieme alle altre norme costituzionali sul lavoro, senza esito decisivo.
art. 2 Cost.
Richiamato nel motivo insieme alle altre norme costituzionali sul lavoro, senza esito decisivo.
art. 3 Cost.
Richiamato nel motivo insieme alle altre norme costituzionali sul lavoro, senza esito decisivo.
art. 4 Cost.
Richiamato nel motivo insieme alle altre norme costituzionali sul lavoro, senza esito decisivo.
art. 35 Cost.
Richiamato nel motivo insieme alle altre norme costituzionali sul lavoro, senza esito decisivo.
La doglianza sull'omessa valutazione di fatti e prove non è fondata quando la motivazione dia conto della mancata prova dei fatti costitutivi della domanda.
Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Richiamata in relazione alla disciplina dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La deduzione dell'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità può essere scrutinata in cassazione solo se il ricorso è a sua volta specifico e autosufficiente, con trascrizione essenziale dei passaggi rilevanti dell'atto di gravame.
- La verifica della non contestazione dei fatti e dell'ampiezza delle contestazioni rientra nel giudizio di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale e non tramite una mera richiesta di nuova lettura degli atti.
- Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del materiale istruttorio, delle testimonianze, dei documenti o della CTU, quando il giudice di merito abbia motivatamente tratto da tali fonti il proprio convincimento.
- In materia di demansionamento, l'assegnazione a mansioni equivalenti esclude la responsabilità datoriale; l'accertamento dell'equivalenza delle mansioni e dell'eventuale inutilizzazione del dipendente è giudizio di fatto riservato al giudice di merito.
- Il lavoratore che agisca per risarcimento del danno da inadempimento o da demansionamento deve provare i fatti costitutivi della pretesa, compresi il nesso causale tra condotta datoriale e pregiudizio e l'effettiva esistenza del danno.
- Le presunzioni semplici sono utilizzabili quando il fatto ignoto sia desumibile da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo normalità; non è necessario un legame di assoluta necessità causale, ma la critica in cassazione deve evidenziare illogicità o contraddittorietà della motivazione, non proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00672/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00673/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00674/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00680/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00683/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00684/2023 del 12/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →