Cassazione Civile, Ordinanza n. 00680/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore di banca aveva agito per ottenere il riconoscimento di una pluralità di inquadramenti superiori maturati nel tempo a partire dal 1987, con conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive e di un'indennità per mansioni informatiche. I giudici di merito avevano rigettato la domanda: per la qualifica di quadro avevano valorizzato il contratto collettivo del 1993 e il requisito del titolo di primo segretario capo ufficio; per gli altri inquadramenti superiori avevano ritenuto maturata la prescrizione quinquennale dei crediti; avevano inoltre negato l'indennità per mansioni informatiche perché prevista solo per trasferimenti d'ufficio, mentre il trasferimento del lavoratore era stato richiesto da lui stesso. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione della L. n. 190 del 1985, artt. 2, 3 e 6, assumendo che l'inquadramento dovesse essere valutato secondo la legge istitutiva della categoria dei quadri, poiché all'epoca dei fatti il rapporto non era ancora regolato dal contratto collettivo ma da regolamento; 2) violazione degli artt. 2103, 2946 e 2948 c.c. e vizio di motivazione, sostenendo che non si potesse opporre la prescrizione senza prima accertare, con riferimento al quadro normativo coevo, se il diritto alla qualifica fosse sorto per effetto delle mansioni svolte; 3) violazione di legge sul diniego dell'indennità di mansioni informatiche, contestando che il trasferimento fosse volontario in senso ostativo, poiché era intervenuto verso una sede formalmente diversa da quella originaria, pur vicina.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che la verifica dello svolgimento di mansioni superiori e del conseguente diritto alla qualifica deve essere compiuta avendo riguardo alla disciplina vigente nel periodo di effettivo svolgimento delle mansioni e alla maturazione del diritto, mentre la prescrizione opera solo su diritti già sorti; non è corretto invertire l'ordine logico, esaminando prima la prescrizione e solo dopo la natura delle mansioni. Ha inoltre ribadito che la L. n. 190 del 1985, istitutiva della categoria dei quadri, è immediatamente precettiva: anche se la contrattazione collettiva non abbia individuato entro l'anno i criteri applicativi, i requisiti della qualifica vanno ricavati dalla legge stessa, senza introdurre requisiti tipici della dirigenza. Quanto all'indennità di mansioni informatiche, la Corte ha ritenuto che il trasferimento non potesse considerarsi volontario, poiché il lavoratore aveva richiesto il passaggio a una sede formalmente diversa da quella in cui poi era stato trasferito, sicché il diniego dell'indennità fondato sulla volontarietà del trasferimento era errato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 13 maggio 1985, n. 190, artt. 2, 3 e 6
La legge istitutiva della categoria dei quadri è immediatamente precettiva; se la contrattazione collettiva non specifica i criteri applicativi, i requisiti di appartenenza vanno desunti dalla legge stessa, senza aggiungere requisiti propri della dirigenza.
art. 2103 c.c.
La verifica dello svolgimento di mansioni superiori va compiuta con riferimento alle mansioni effettivamente svolte e al quadro normativo vigente al tempo di svolgimento delle stesse.
art. 2946 c.c.
La prescrizione non può essere esaminata prima di accertare se il diritto sia sorto; opera solo su diritti già venuti ad esistenza.
art. 2948 c.c.
La prescrizione dei crediti retributivi non può essere utilizzata per elidere preventivamente l'accertamento del diritto alla qualifica o del diritto patrimoniale connesso.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
È il parametro processuale invocato per denunciare il vizio di motivazione.
Massime di principio
- Nel contenzioso sull'inquadramento professionale per mansioni superiori, il giudice deve prima verificare se, secondo la disciplina vigente nel periodo di effettivo svolgimento delle mansioni, il diritto alla qualifica sia sorto; solo in un secondo momento può esaminare l'eventuale prescrizione dei diritti conseguenti.
- La prescrizione non può essere utilizzata per impedire l'accertamento genetico del diritto alla qualifica o di altri diritti patrimoniali derivanti dalle mansioni svolte: essa opera solo su diritti già insorti.
- La disciplina legale istitutiva della categoria dei quadri ha carattere direttamente precettivo; l'eventuale inerzia della contrattazione collettiva non esclude il diritto alla qualifica, che va ricostruito sulla base dei criteri desumibili dalla legge.
- Nell'interpretazione delle norme sull'inquadramento dei quadri non è consentito introdurre requisiti ulteriori e propri della dirigenza se non previsti dalla legge applicabile.
- Se un'indennità è collegata al trasferimento d'ufficio, il giudice deve accertare in concreto la natura del trasferimento: la mera circostanza che il lavoratore abbia chiesto un trasferimento verso una sede diversa non basta, da sola, a qualificare il successivo spostamento come volontario in senso ostativo.
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