Cassazione Civile, Ordinanza n. 00674/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dallaccertamento, confermato in appello, della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto da una fisioterapista presso una casa di cura privata, nonostante la formalizzazione di reiterati contratti di collaborazione autonoma. I giudici di merito avevano ritenuto che la prestazione fosse resa in regime di subordinazione, con inquadramento nel livello D del c.c.n.l. Case di Cura Private - personale non medico, e avevano condannato la società al pagamento di differenze retributive. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 2094, 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente qualificato il rapporto come subordinato, facendo leva su indici sussidiari e trascurando il criterio essenziale delleterodirezione; (2) omesso esame di un fatto decisivo, contestando laffermazione secondo cui sarebbe stato osservato un monte ore minimo di 36 ore settimanali; (3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulleccezione di decadenza dallazione, prospettata sul presupposto che il rapporto, se subordinato, sarebbe stato comunque soggetto a una decadenza ex art. 6 L. n. 604/1966, richiamando la disciplina sui contratti a termine e lart. 69 d.lgs. n. 276/2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché leccezione di decadenza era, in primo luogo, implicitamente respinta dalla decisione di merito e, comunque, infondata nel merito: la decadenza di cui allart. 6 L. n. 604/1966, nel testo modificato dallart. 32 L. n. 183/2010, opera solo per i contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001, ipotesi non ricorrente nella fattispecie; la norma, essendo di stretta interpretazione, non è estensibile analogicamente. Ha poi rigettato anche il primo e il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva accertato in fatto la subordinazione valorizzando elementi significativi quali orario minimo, compenso orario fisso, pagamenti mensili, fornitura di strumenti e divisa, inserimento nei turni, controllo medico sulla prestazione e potere direttivo/disciplinare della struttura; tali censure miravano in sostanza a rimettere in discussione valutazioni di merito non sindacabili in cassazione, in assenza di un vizio motivazionale ritualmente dedotto e, comunque, in presenza di doppia conforme. La soccombente è stata condannata alle spese e al pagamento dellulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
definisce il lavoro subordinato e costituisce il parametro di qualificazione del rapporto; la Corte ribadisce che il giudizio di subordinazione va fondato sullaccertamento delleterodirezione e degli indici sintomatici coerenti con essa.
richiamato dalla ricorrente sulla ripartizione dellonere probatorio; la Corte non accoglie la censura perché il giudizio di fatto sulla subordinazione è stato sorretto da adeguata motivazione.
evocati in tema di presunzioni; la Corte non ravvisa errori di legge nella valorizzazione degli indici presuntivi della subordinazione effettuata dal giudice di merito.
richiamati per contestare la valutazione delle prove; la Corte considera le doglianze inammissibili perché volte a sollecitare una diversa lettura del compendio istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di motivazione non è stato neppure formalmente dedotto; le censure sulla valutazione dei fatti sono quindi inammissibili.
in presenza di doppia conforme è precluso il sindacato sul vizio motivazionale nei termini invocati dalla ricorrente.
la decadenza dallazione è applicabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non può essere estesa alla fattispecie concreta.
ha modificato lart. 6 L. n. 604/1966, ma la relativa decadenza resta di stretta interpretazione e limitata ai rapporti indicati dalla norma.
d.lgs. n. 276/2003, artt. 69 e ss.
richiamati dalla ricorrente con riferimento alla prospettata riconducibilità del rapporto a una collaborazione coordinata e continuativa/progetto; la Corte non vi ravvisa una base per applicare la decadenza invocata.
d.lgs. n. 368/2001, artt. 1, 2 e 4
sono i riferimenti normativi del contratto a termine cui lart. 6 L. n. 604/1966 collega la decadenza; la fattispecie concreta non vi rientra.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il versamento dellulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato richiede la verifica delleterodirezione, ma il giudice può desumerla anche da una valutazione complessiva di indici sintomatici coerenti con il potere direttivo del datore, come orario imposto, compenso fisso, inserimento in turni, fornitura degli strumenti di lavoro e soggezione a controlli organizzativi e disciplinari.
- Le censure che mirano a sostituire una diversa lettura delle risultanze istruttorie alla valutazione compiuta dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione, salvo deduzione rituale di un vizio motivazionale nei limiti consentiti dal codice di rito.
- La decadenza prevista per limpugnazione dei contratti a termine opera solo nei casi espressamente contemplati dalla disciplina speciale e non è estensibile in via analogica a rapporti diversi, in quanto norma di stretta interpretazione.
- Lomessa pronuncia su uneccezione può essere esclusa quando il rigetto della domanda principale comporti implicitamente il superamento della questione o quando la questione sia comunque infondata nel merito.
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