Cassazione Civile, Ordinanza n. 00672/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una giornalista volta a far accertare che il rapporto intercorso con una società editrice fosse un rapporto di collaborazione giornalistica coordinata e continuativa, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive calcolate secondo le tariffe professionali. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibili sia l'appello principale della lavoratrice sia quello incidentale della società. La ricorrente principale ha impugnato la decisione di secondo grado con cinque motivi: 1) nullità/violazione di norme processuali per non avere la Corte d'appello esaminato il contenuto di ordinanze del Tribunale aventi, secondo la ricorrente, contenuto decisorio e contrastanti con la sentenza definitiva; 2) violazione dell'art. 434 c.p.c., sostenendo che l'atto di appello contenesse motivi specifici e critiche puntuali; 3) violazione delle norme sul rapporto di lavoro subordinato e della disciplina contrattuale giornalistica, per la ritenuta esistenza di un rapporto subordinato con mansioni di collaboratore fisso e per la pretesa contraddizione tra ordinanze e sentenza finale; 4) violazione delle norme sul lavoro giornalistico e sulla determinazione del compenso nelle collaborazioni coordinate e continuative; 5) violazione delle norme sulla mancata contestazione dei conteggi analitici fin dal primo grado. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo, censurando l'applicazione dell'art. 334 c.p.c. e la declaratoria di inefficacia/inammissibilità del proprio appello incidentale tardivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente dichiarato inammissibile l'appello principale per difetto di specificità e pertinenza ai sensi dell'art. 434 c.p.c., poiché la lavoratrice non aveva confutato le ragioni della sentenza di primo grado ma si era limitata a dedurre la contraddittorietà con precedenti ordinanze e ad affermazioni generiche. Ha quindi respinto il ricorso principale. Quanto al ricorso incidentale della società, lo ha dichiarato inammissibile perché non confrontato con la qualificazione dell'impugnazione incidentale come tardiva e con la disciplina dell'art. 334 c.p.c.; ha inoltre rilevato che il motivo non coglieva la ratio della decisione impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza, con ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti ove dovuto.
Norme richiamate
"a pena di inammissibilità"
L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non basta una critica generica o non pertinente al decisum.
"a pena di inammissibilità"
Nel giudizio di appello l'atto deve evidenziare in modo specifico le censure rivolte alla decisione di primo grado, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza.
"impugnazioni incidentali tardive"
Se l'impugnazione incidentale è tardiva e l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde efficacia.
Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità, confrontandosi con la ratio della decisione impugnata.
Il ricorso incidentale in cassazione soggiace al requisito di specificità e deve essere autonomamente coerente con la decisione impugnata.
Richiamato dalla ricorrente come norma sul lavoro subordinato, ma non esaminato nel merito dalla Corte di cassazione, essendo il ricorso respinto/inammissibile per ragioni processuali.
Richiamato in relazione alle collaborazioni coordinate e continuative, ma non decisivo ai fini della soluzione, perché la Corte si è fermata alla verifica dell'ammissibilità dell'appello.
"ordinanza ex art. 423 c.p.c."
Le ordinanze rese in corso di causa sono qualificabili come provvedimenti anticipatori, revocabili o assorbibili con la decisione finale; la loro eventuale contraddizione con la sentenza definitiva non è di per sé causa di nullità della decisione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In presenza di rigetto del ricorso principale e di inammissibilità di quello incidentale, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'appello, anche dopo la riforma dell'art. 434 c.p.c., è inammissibile se non contiene una critica specifica e pertinente alle ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado; non è sufficiente lamentare in termini generici la contraddittorietà della decisione o richiamare provvedimenti interlocutori del giudice.
- Chi contesta in cassazione una declaratoria di inammissibilità dell'appello ha l'onere di confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, riportando e spiegando le censure formulate in appello nella misura necessaria a dimostrarne la specificità.
- Le ordinanze emesse nel corso del giudizio di primo grado hanno natura anticipatoria e non vincolano il giudice nella decisione finale, che può anche porsi in contrasto con esse senza determinare nullità, trattandosi di provvedimenti suscettibili di revoca o assorbimento.
- L'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile; il motivo di ricorso contro tale statuizione deve misurarsi con la qualificazione di tardività attribuita dal giudice di merito.
- In cassazione, il motivo è inammissibile quando non censura la specifica ratio della decisione impugnata o quando si limita a riproporre questioni di merito non decisive rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di appello.
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