Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00672/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una giornalista volta a far accertare che il rapporto intercorso con una società editrice fosse un rapporto di collaborazione giornalistica coordinata e continuativa, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive calcolate secondo le tariffe professionali. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibili sia l'appello principale della lavoratrice sia quello incidentale della società. La ricorrente principale ha impugnato la decisione di secondo grado con cinque motivi: 1) nullità/violazione di norme processuali per non avere la Corte d'appello esaminato il contenuto di ordinanze del Tribunale aventi, secondo la ricorrente, contenuto decisorio e contrastanti con la sentenza definitiva; 2) violazione dell'art. 434 c.p.c., sostenendo che l'atto di appello contenesse motivi specifici e critiche puntuali; 3) violazione delle norme sul rapporto di lavoro subordinato e della disciplina contrattuale giornalistica, per la ritenuta esistenza di un rapporto subordinato con mansioni di collaboratore fisso e per la pretesa contraddizione tra ordinanze e sentenza finale; 4) violazione delle norme sul lavoro giornalistico e sulla determinazione del compenso nelle collaborazioni coordinate e continuative; 5) violazione delle norme sulla mancata contestazione dei conteggi analitici fin dal primo grado. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo, censurando l'applicazione dell'art. 334 c.p.c. e la declaratoria di inefficacia/inammissibilità del proprio appello incidentale tardivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente dichiarato inammissibile l'appello principale per difetto di specificità e pertinenza ai sensi dell'art. 434 c.p.c., poiché la lavoratrice non aveva confutato le ragioni della sentenza di primo grado ma si era limitata a dedurre la contraddittorietà con precedenti ordinanze e ad affermazioni generiche. Ha quindi respinto il ricorso principale. Quanto al ricorso incidentale della società, lo ha dichiarato inammissibile perché non confrontato con la qualificazione dell'impugnazione incidentale come tardiva e con la disciplina dell'art. 334 c.p.c.; ha inoltre rilevato che il motivo non coglieva la ratio della decisione impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza, con ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    "a pena di inammissibilità"

    L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non basta una critica generica o non pertinente al decisum.

  • art. 342 c.p.c.

    "a pena di inammissibilità"

    Nel giudizio di appello l'atto deve evidenziare in modo specifico le censure rivolte alla decisione di primo grado, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza.

  • art. 334 c.p.c.

    "impugnazioni incidentali tardive"

    Se l'impugnazione incidentale è tardiva e l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde efficacia.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità, confrontandosi con la ratio della decisione impugnata.

  • art. 371 c.p.c.

    Il ricorso incidentale in cassazione soggiace al requisito di specificità e deve essere autonomamente coerente con la decisione impugnata.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sul lavoro subordinato, ma non esaminato nel merito dalla Corte di cassazione, essendo il ricorso respinto/inammissibile per ragioni processuali.

  • art. 409 n. 3 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle collaborazioni coordinate e continuative, ma non decisivo ai fini della soluzione, perché la Corte si è fermata alla verifica dell'ammissibilità dell'appello.

  • art. 423 c.p.c.

    "ordinanza ex art. 423 c.p.c."

    Le ordinanze rese in corso di causa sono qualificabili come provvedimenti anticipatori, revocabili o assorbibili con la decisione finale; la loro eventuale contraddizione con la sentenza definitiva non è di per sé causa di nullità della decisione.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In presenza di rigetto del ricorso principale e di inammissibilità di quello incidentale, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'appello, anche dopo la riforma dell'art. 434 c.p.c., è inammissibile se non contiene una critica specifica e pertinente alle ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado; non è sufficiente lamentare in termini generici la contraddittorietà della decisione o richiamare provvedimenti interlocutori del giudice.
  • Chi contesta in cassazione una declaratoria di inammissibilità dell'appello ha l'onere di confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, riportando e spiegando le censure formulate in appello nella misura necessaria a dimostrarne la specificità.
  • Le ordinanze emesse nel corso del giudizio di primo grado hanno natura anticipatoria e non vincolano il giudice nella decisione finale, che può anche porsi in contrasto con esse senza determinare nullità, trattandosi di provvedimenti suscettibili di revoca o assorbimento.
  • L'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile; il motivo di ricorso contro tale statuizione deve misurarsi con la qualificazione di tardività attribuita dal giudice di merito.
  • In cassazione, il motivo è inammissibile quando non censura la specifica ratio della decisione impugnata o quando si limita a riproporre questioni di merito non decisive rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.