Cassazione Civile, Ordinanza n. 00683/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia originava dalla domanda proposta da una dipendente nei confronti dell'azienda sanitaria per ottenere il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento nella categoria BS e la condanna al pagamento delle relative differenze retributive. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello l'aveva invece accolta. L'azienda sanitaria aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolato in undici motivi, mentre la lavoratrice si era costituita con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti hanno depositato una nota con cui hanno comunicato di avere conciliato la vertenza e hanno chiesto la definizione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuto accordo transattivo tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio, in considerazione della concorde richiesta delle parti. La Corte ha anche rilevato che non sussistevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per la ragione della decisione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la debenza del raddoppio del contributo unificato, ritenendo che non ne ricorressero le condizioni in ragione della definizione della causa per cessazione della materia del contendere.
Cass., Sez. Un., n. 8980/2018
Richiamata come precedente per affermare che, in caso di accordo conciliativo tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, le parti comunicano di aver conciliato la controversia e chiedono la definizione del giudizio, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- L'accordo transattivo sopravvenuto comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
- In presenza di concorde richiesta delle parti, le spese possono essere compensate.
- La definizione della causa per cessazione della materia del contendere può escludere il raddoppio del contributo unificato, ove manchino i presupposti applicativi della relativa previsione.
- null
Come è indicizzato
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