Cassazione Civile, Ordinanza n. 24731/2025 del 07/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte dell'amministrazione finanziaria, dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo presentata per l'anno d'imposta 2014 da una società che svolge attività di imbottigliamento di acqua minerale. La società aveva sostenuto di non poter superare il test di operatività per ragioni oggettive: l'attività estrattiva necessaria all'imbottigliamento sarebbe stata impedita o resa estremamente difficile da vincoli ambientali e idrogeologici gravanti sull'area ove si trova la sorgente, oltre che dagli ingenti capitali necessari per avviare l'attività. La CGT di secondo grado ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo impugnabile il diniego di disapplicazione e riconoscendo la sussistenza di oggettive difficoltà esterne idonee a giustificare la non operatività. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla motivazione e sul processo tributario, sostenendo che il giudice di merito avrebbe male ricostruito i fatti e applicato impropriamente il principio di non contestazione; con il secondo ha denunciato violazione della disciplina sulle società non operative, deducendo che i vincoli richiamati non costituivano impedimenti oggettivi rilevanti ai fini della disapplicazione, perché il requisito deve riguardare fattori estranei alle scelte imprenditoriali, temporanei e non imputabili alla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendolo diretto a ottenere una nuova valutazione del fatto, estranea al sindacato di legittimità, e ha accolto il secondo motivo, affermando che la disciplina delle società di comodo consente la prova contraria mediante la dimostrazione di una situazione oggettiva, indipendente dalla volontà del contribuente, ma che il giudice di merito deve verificare se l'impedimento sia effettivamente temporaneo e non conduca invece a una definitiva impossibilità di esercizio dell'impresa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base dell'istanza di disapplicazione presentata dalla società nel procedimento amministrativo e tributario
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione all'impugnabilità dell'atto di diniego di disapplicazione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
invocato per censurare la motivazione della sentenza di merito
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre vizio di motivazione della sentenza impugnata
richiamati ai fini della censura sulla valutazione delle prove e del materiale istruttorio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto col secondo motivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio processuale dedotto col primo motivo
richiamato con riferimento all'onere della prova contraria gravante sul contribuente
art. 30, commi 1 e 4-bis, legge n. 724 del 1994
norma centrale; la Corte afferma che la presunzione di non operatività è relativa e può essere vinta solo con prova di situazioni oggettive non imputabili alla società, da valutarsi in relazione alle condizioni di mercato
art. 1, comma 109, lett. a) e h), legge n. 296 del 2006
richiamato per spiegare l'evoluzione normativa dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 e la soppressione dell'inciso "salvo prova contraria"
art. 132, comma 2, n. 4, e artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati congiuntamente nel primo motivo per censurare motivazione e valutazione del fatto
art. 19 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
richiamato dalla Corte territoriale in tema di ammissibilità dell'impugnazione del diniego
la Corte ribadisce la finalità antielusiva della disciplina e la natura di presunzione legale di non operatività superabile con prova contraria qualificata
Massime di principio
- La presunzione di non operatività delle società di comodo è una presunzione legale relativa: il contribuente può superarla dimostrando l'esistenza di situazioni oggettive, estranee alla propria volontà, che abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi minimi o reso impossibile l'esercizio dell'attività.
- L'oggettività dell'impedimento va valutata in concreto, ma il giudice non può arrestarsi alla mera esistenza di vincoli esterni: deve verificare se tali vincoli abbiano determinato una impossibilità assoluta e definitiva dell'impresa oppure una difficoltà solo temporanea e compatibile con una riorganizzazione dell'attività.
- La prova contraria richiesta dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994 non riguarda scelte imprenditoriali, pur eventualmente errate, ma eventi esterni, non imputabili all'imprenditore e valutabili anche in relazione alle effettive condizioni del mercato.
- Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del fatto, ma può censurare la sussunzione quando il giudice di merito abbia ricondotto correttamente fatti accertati alla fattispecie normativa in modo giuridicamente errato.
- La finalità della disciplina sulle società di comodo è contrastare l'uso dello strumento societario come mero contenitore patrimoniale o centro di costi, non sanzionare l'imprenditore incapace di produrre utili; perciò la verifica dell'oggettività dell'impedimento deve restare coerente con tale ratio.
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