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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31424/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un comune aveva emesso un avviso di accertamento IMU per l'anno 2018 con maggiore imposta riferita a due immobili di proprietà della società ricorrente, facenti parte di un complesso per la produzione di energia idroelettrica. Il ricorso della contribuente era stato respinto in primo grado. In appello, la commissione tributaria regionale aveva da un lato rigettato il gravame con riguardo a un immobile, richiamando una precedente pronuncia di legittimità sulla correttezza della rendita catastale, e dall'altro aveva disposto la sospensione del giudizio per il secondo immobile, ritenendo pendente un diverso giudizio di impugnazione dell'atto di rettifica catastale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 39, comma 1-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 e nullità della sentenza per error in procedendo: secondo la ricorrente, il giudice tributario, in presenza di un unico avviso di accertamento e di un giudizio unitario, non avrebbe potuto decidere solo parzialmente la controversia e sospenderne solo una parte, perché nel processo tributario non è consentita una sospensione parziale del processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio per cui nel processo tributario il divieto di sentenze non definitive o limitate ad alcune domande, stabilito dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, comporta che la decisione debba essere resa sull'intera controversia e, correlativamente, che anche la sospensione del processo debba essere integrale. Ne deriva che non è ammissibile una sospensione parziale del giudizio, poiché essa presupporrebbe una decisione solo su una parte della domanda, in contrasto con il divieto di pronunce parziali. Poiché la commissione regionale aveva rigettato l'appello per un immobile e sospeso il giudizio per l'altro, nell'ambito di un unico avviso di accertamento impugnato in un giudizio unitario, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    divieto di sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande

    nel processo tributario impone una decisione unitaria sull'intera controversia e impedisce pronunce parziali; per conseguenza non consente una sospensione solo di una parte del giudizio

  • art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    la commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa

    la sospensione, nel processo tributario, non può essere parziale quando la causa è unica; se opera, deve riguardare l'intero processo

  • art. 279 c.p.c.

    richiamato come disciplina generale rispetto alla quale il processo tributario rappresenta una deroga eccezionale

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro del vizio denunciato di nullità della sentenza per error in procedendo

Massime di principio

  • Nel processo tributario il divieto di pronunce non definitive o parziali comporta che, quando l'impugnazione riguarda un unico atto impositivo in un giudizio unitario, il giudice deve decidere sull'intera controversia senza frazionarla.
  • La sospensione del processo tributario, quando ricorrano i presupposti di pregiudizialità, non può essere disposta solo per una parte della domanda o per alcune questioni: la sospensione deve essere integrale oppure non può essere accordata.
  • La sospensione parziale del giudizio tributario è incompatibile con la struttura del processo tributario, perché presupporrebbe una decisione parziale vietata dall'art. 35 del d.lgs. n. 546 del 1992.
  • Se il giudice tributario decide nel merito una parte della controversia e sospende il resto di un giudizio unitario, incorre in vizio di nullità della sentenza per violazione delle regole sullo svolgimento unitario del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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