Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29195/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

Un contribuente aveva presentato all'Agenzia delle Entrate un'istanza di rimborso del 90% di quanto versato per le imposte relative agli anni 1990-1992, invocando l'agevolazione prevista dall'art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002 per gli anni pregressi. L'Ufficio non rispondeva, formando silenzio-rifiuto. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente e la CTR confermava. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia sulla preliminare eccezione di inammissibilità per ne bis in idem/litispendenza, assumendo la pendenza di un giudizio parallelo relativo a precedente istanza del medesimo contribuente; 2) violazione delle norme processuali tributarie e dell'art. 2697 c.c. per mancato rilievo della mancanza dei presupposti del rimborso, in particolare della residenza del contribuente in uno dei comuni interessati; 3) violazione dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, dell'art. 2697 c.c., delle norme UE sugli aiuti di Stato e dei principi della decisione della Commissione europea, per erronea affermazione del diritto al rimborso senza verifica della compatibilità del beneficio col regime de minimis, anche alla luce del carattere promiscuo dei redditi (dipendente e autonomo).

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e accolto il terzo. Sul primo ha rilevato che l'istanza oggetto del giudizio non coincideva con quella del precedente contenzioso evocato dall'Ufficio e, comunque, la dedotta litispendenza non era stata correttamente provata con la necessaria documentazione persistente fino all'udienza. Sul secondo ha osservato che la censura era inammissibile perché la questione della mancanza del requisito di residenza non risultava specificamente dedotta nel merito e, comunque, la CTR aveva affermato la residenza del contribuente in un comune colpito dal sisma. Sul terzo ha ritenuto fondato il motivo perché la sentenza impugnata non aveva verificato la compatibilità del rimborso con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e con il regime de minimis, nonostante la natura mista del reddito del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    La dedotta litispendenza può essere esaminata in cassazione solo se la pendenza della stessa causa è stata allegata nei gradi di merito e se la parte prova la persistenza della situazione fino all'udienza, con deposito della relativa documentazione.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omesso esame di una questione puramente processuale non integra, di per sé, il vizio di omessa pronuncia.

  • art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma processuale tributaria invocata a sostegno della censura sull'assenza dei presupposti del rimborso.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma processuale tributaria invocata a sostegno della censura sull'assenza dei presupposti del rimborso.

  • art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma processuale tributaria invocata a sostegno della censura sull'assenza dei presupposti del rimborso.

  • art. 27 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma processuale tributaria invocata a sostegno della censura sull'assenza dei presupposti del rimborso.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti del diritto al rimborso grava su chi lo invoca; inoltre la parte che deduce la litispendenza deve produrre la documentazione necessaria.

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    È la base normativa dell'agevolazione/rimborso del 90% per i redditi relativi al triennio 1990-1992.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Richiamato in relazione alla disciplina applicabile ai rimborsi connessi all'agevolazione fiscale.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    Richiamati per la verifica della compatibilità dell'agevolazione con la disciplina sugli aiuti di Stato.

  • artt. 11, 117 e 53 Cost.

    Richiamati nel ricorso come parametri costituzionali collegati alla disciplina fiscale e alla compatibilità euro-unitaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'eccezione di litispendenza o ne bis in idem processuale è scrutinabile solo se la relativa situazione sia stata allegata nei precedenti gradi e sia documentalmente provata come persistente fino all'udienza di discussione.
  • L'omessa decisione su una questione esclusivamente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., che riguarda le domande e le eccezioni di merito.
  • Chi chiede un rimborso fiscale deve allegare e provare tutti i presupposti normativi del beneficio, inclusi quelli soggettivi e territoriali; il giudice di merito deve darne espressa verifica quando la disciplina lo richieda.
  • Le agevolazioni fiscali che possano integrare un aiuto di Stato devono essere vagliate anche alla luce della disciplina euro-unitaria e del regime de minimis; la mancata verifica della compatibilità può integrare vizio di diritto censurabile in cassazione.
  • Quando il beneficio fiscale riguarda redditi di natura promiscua, il giudice deve verificare se e in quale misura ricorrano i presupposti di compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.